Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13201 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13201 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA
sul ricorso 2563-2008 proposto da:
COMENSOLI MARIA CMNMRA33M64G149B,

FERRETTI LUIGI

FRRLGU29E05E526J, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 285, presso lo studio dell’avvocato
MANUNZA GIANFRANCESCO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BRAGA ARTURO giusta delega in
atti;
– ricorrenti contro

MARCHINI VINCENZO MRCVCN71H10B157J, MARCHINI MARISA
MRCMRS69C62B157L, GIULIANI FRANCA GLNFNC39A67D203Y,

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Data pubblicazione: 28/05/2013

MARCHINI ERMINIO MCRRMN36E18B157X, MARCHINI FIORELLA
MRCFLL68C41B157L, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato
GELERA GIORGIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CINQUETTI DIEGO giusta delega

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1079/2006 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 04/12/2006, R.G.N. 476/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito l’avvocato LUIGI GRITTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
infondatezza e rigetto;

2

in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Aggiudicatisi un compendio immobiliare all’asta pubblica

del 27.6.1973, Luigi Ferretti e Maria Comensoli non se lo
videro trasferire perché l’affittuario coltivatore diretto
Amilcare Dolera esercitò il diritto di prelazione, sicché a lui

Il 29.12.1973 il Dolera lo rivendette però ad Ignazio ed
Ermino Marchini, sicché nel 1981 i Ferretti/Commensoli agirono
giudizialmente per la declaratoria di nullità di entrambe le
compravendite in quanto negozi in frode alla legge ed ottennero
la reviviscenza della originaria aggiudicazione in esito al
passaggio in giudicato della relativa sentenza (conseguita a
Cass., n. 4923/1988).
A seguito di giudizio di ottemperanza acquistarono la
proprietà con atto del 12.7.1990 e nel 1991, conclusa una
transazione col Dolera, convennero in giudizio i Marchini per
il risarcimento dei danni conseguiti alla mancata fruizione del
fondo dal 1975 (anno nel quale avrebbe ottenuto la restituzione
del fondo per la scadenza del contratto agrario) al 1990.
Con sentenza dell’1.3.2002 il Tribunale di Bergamo accolse
l’eccezione di prescrizione dei convenuti e rigettò la domanda.
Ritenne anche che le richieste stragiudiziali del 1985 e del
1988 erano intervenute quando il diritto era ormai prescritto.
2.- La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame dei

Ferretti/Commensoli e compensato le spese del grado con
sentenza n. 1079/06, depositata il 4.12.2006, avverso la quale

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il fondo fu venduto con atto pubblico del 3.10.1973.

gli stessi ricorrono per cassazione affidandosi a due motivi,
illustrati anche da memoria, cui resistono con controricorso
Erminio Marchini ed i quattro eredi di Ignazio Marchini.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-

La Corte d’appello ha ritenuto che il diritto fosse

abusiva protrattasi dal 1973 al 1990 (e dunque in un illecito
permanente), ma nella originaria conclusione di negozi in frode
alla legge; e che la prospettata ignoranza da parte dei
ricorrenti dell’altrui condotta fraudolenta fino al 1981 non
varrebbe comunque a spostare il termine iniziale della
prescrizione,

costituendo un mero impedimento di fatto

all’esercizio del diritto.
2.- Di tanto i ricorrenti si dolgono deducendo:
a) col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli
artt. 2934 e 2935 c.c. sul rilievo che fino al 12.7.1990 essi
erano privi di legittimazione ad agire per il risarcimento
perché non titolari di un diritto di proprietà,

sicché

l’impedimento all’esercizio del diritto (alla richiesta di
risarcimento per l’occupazione altrui) era giuridico e non di
fatto;
b) col secondo, violazione e falsa applicazione degli artt.
2043, 2935 e 2947 c.c. in relazione all’individuazione della
fattispecie come illecito istantaneo anziché permanente, nonché
omessa ed insufficiente motivazione sul punto decisivo
costituito dal fatto che la consapevole scelta dei convenuti di

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prescritto perché l’illecito non è consistito nell’occupazione

resistere ad oltranza in giudizio (quello conclusosi con la
sentenza di questa Corte del 1988) comportò un danno da mancata
disponibilità del fondo prodottosi giorno per giorno in danno
degli attuali ricorrenti, che riottennero la disponibilità del
bene solo nel 1990.

Le censure, che possono congiuntamente esaminarsi per la

connessione che le connota, sono infondate.
Cass. n. 15669/2011 – emessa in un caso che presentava alcune
analogie con il presente – questa Corte ha affermato che “il
termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data
del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato
la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da
quella del pagamento stesso (confr., Cass, civ. sez. un. 2
dicembre 2010, n. 24418; Cass. civ. 13 aprile 2005, n. 7651;
Cass. civ. 9 luglio 1987, n. 5978)”.
E la risalente Cass.
fattispecie

assolutamente

n.

1043/1981 – pronunciata in
diversa,

involgente

l’ambito

applicativo dell’art. 1422 c.c. – ha affermato che
“l’imprescrittibilità dell’azione di nullità del contratto non
comporta anche l’imprescrittibilità dei diritti negati,
impediti o, comunque, pregiudicati dal contratto nullo”.
Il principio sotteso ad entrambe è che la prescrizione
comincia a decorrere dal momento in cui l’interesse tutelato
venga a trovarsi in uno stato di insoddisfazione e,
ciononostante, il titolare non si attivi, purché ovviamente
risulti

concretamente esperibile la relativa tutela, com’è

3.

stabilito dall’art. 2935 c.c. in riferimento alla possibilità
dell’esercizio del diritto tramite la proposizione di istanze
di tutela giurisdizionale.
3.1.-

Nella specie, il danno lamentato dai ricorrenti

consiste nella mancata disponibilità del fondo per oltre

alla legge che impedirono loro di conseguire la proprietà del
compendio (e dunque anche la materiale disponibilità) di cui
s’erano resi aggiudicatari nell’asta espletata nel corso di
un’espropriazione immobiliare. E, infatti, per la declaratoria
di nullità di quei negozi essi agirono immediatamente, senza
però domandare il risarcimento del danno, come certamente
avrebbero potuto fare; a tanto non ostando, in virtù degli
effetti retroattivi della emananda sentenza, che al momento
della proposizione della domanda non fossero ancora proprietari
del fondo.
E’

la prima censura,

per questo infondata

fondata

sull’asserito impedimento giuridico all’esercizio dell’azione
risarcitoria.
La seconda è infondata poiché la mera protrazione degli
effetti negativi derivanti da una condotta illecita (mancato
conseguimento della disponibilità del fondo da parte dei
danneggiati in ragione della conclusione di negozio in frode
alla legge da parte degli autori dell’illecito) integra un
illecito istantaneo ad effetti permanenti e non già un illecito
permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al

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quindici anni, collegata alla conclusione di negozi in frode

risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo
si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento
in cui si produce.
L’illecito istantaneo ad effetti permanenti è invece
caratterizzato – come chiarito da Cass., Sez. Un., n.

fattispecie – da un’azione che uno actu perficitur,

che cioè si

esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro
permanere i suoi effetti nel tempo. In tale secondo caso, in
base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., la
prescrizione decorre dalla data in cui s’è verificato il danno,
cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione
della posizione giuridica soggettiva tutelata, purché il
danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti
giuridici a fa valere il diritto al risarcimento (Cass., n.
17985/2007): nel caso in scrutinio, appunto, la indisponibilità
del fondo.
4.- Il ricorso è respinto.
Le peculiarità della vicenda e la difficoltà della questione
giustificano la compensazione anche delle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 11 aprile 2013

2855/1973, che ha illustrato la differenza tra le due

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