Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13201 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.M., + ALTRI OMESSI

rappresentati e

difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato

Vincenzo Lo Giudice, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di

Cassazione;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i

cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12, à domiciliato per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta n. 1164/14,

depositato il 10 settembre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

aprile 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Caltanissetta nel 2012, i ricorrenti in epigrafe indicati chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio civile iniziato dinnanzi al Tribunale di Agrigento con citazione del 18 maggio 1988, concluso in primo grado con sentenza depositata il 20 maggio 2004, proseguito in appello con citazione del 2005 e deciso in secondo grado con sentenza depositata il 22 febbraio 2007, conclusosi in cassazione, a seguito di ricorso depositato il 31 luglio 2007, con sentenza del 9 marzo 2012;

che, con decreto depositato il 10 settembre 2014, la Corte d’appello di Caltanissetta, rilevato che il giudizio presupposto aveva avuto una durata di ventidue anni e sette mesi, ritenuta la particolare complessità del giudizio presupposto tale da richiedere come durata ragionevole sei anni per il primo grado, quattro anni per quello di appello e due anni per il grado di legittimità, accertava una irragionevole durata di dieci anni e sette mesi;

che la Corte d’appello rilevava poi che: P.I., convenuto in giudizio nel 1989, era deceduto il (OMISSIS), sicchè la durata del giudizio presupposto nei suoi confronti era stata di dodici anni e sei mesi, con irragionevole durata di sei mesi; D. M.M. era stata convenuta nel 1989, sicchè la durata irragionevole nei suoi confronti era stata di nove anni e sette mesi;

M.S. era stato convenuto nel 1996, sicchè la durata del giudizio nei suoi confronti era stata di quattordici anni e sette mesi, con irragionevole durata di due anni e sette mesi;

che quanto alla liquidazione dell’indennizzo, la Corte territoriale riteneva che lo stesso dovesse essere rapportato a 500,00 Euro per anno di ritardo, e determinava quindi l’indennizzo nelle seguenti misure: Euro 5.291,00 ciascuno in favore di L.M., + ALTRI OMESSI ; di Euro 1.291,00 in favore di M.S.; di Euro 5.291,00 in favore di M.C. in proprio e di Euro 3.291,00 quale erede di C.S.; di Euro 4.791,00 in favore di D.N.M. in proprio e di Euro 3.000,00 quale erede di P.I.;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi;

che l’intimato Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis e dell’art. 6, par. 1 della CEDU, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia raddoppiato i termini di ragionevole durata del giudizio articolatosi in tre gradi. (tre anni, due anni e un anno), ritenendo ragionevole per il giudizio presupposto la complessiva durata di dodici anni;

che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 1 (recte: 2) censurando il decreto impugnato per avere determinato l’indennizzo nella misura di 500,00 Euro per anno di ritardo, in contrasto con l’orientamento per cui il detto indennizzo dovrebbe essere determinato in 750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo e in 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi;

che con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., dolendosi della disposta compensazione delle spese per due terzi in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda;

che il primo motivo di ricorso è fondato;

che, invero, la Corte d’appello pur rilevando che il giudizio presupposto era di rilevante complessità, desunta dalla lettura delle sentenze intervenute nel giudizio stesso, dalla pluralità di procedimenti riuniti nel corso degli anni (sette), dal numero delle parti interessate e dalla complessità dell’indagine e dell’analisi probatoria nonchè dal rilevante numero di. atti interessati dalla pronuncia di annullamento, ha tuttavia determinato la durata ragionevole per tutti i gradi in una misura esattamente doppia a quella ordinariamente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte e dallo stesso legislatore con le modificazioni introdotte nel 2012 al testo della L. n. 89 del 2001 (art. 2-bis);

che, d’altra parte, il raddoppio dei termini è stato applicato dalla Corte d’appello anche con riguardo ai giudizi di impugnazione, nei quali deve ritenersi che la gran parte delle ragioni di complessità fossero venute meno; non a caso, del resto, dal testo del decreto impugnato emerge che il giudizio di appello ha avuto una durata di due anni);

che il primo motivo va quindi accolto;

che il secondo motivo è infondato;

che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane, tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 18617 del 2001; Cass. n. 17922 del 2010);

che, in applicazione di tali principi, questa Corte ha affermato che “in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo può scendere al di sotto del livello di “soglia minima” là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, raccoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto” (Casa. n. 12937 del 2012);

che nella giurisprudenza di questa Corte ò è quindi pervenuti a ritenere che l’indennizzo di 500,00 Euro per anno di ritardo costituisca un idoneo e non meramente simbolico indennizzo del pregiudizio sofferto dalla parte per irragionevole durata del processo; e a tale conclusione si è anche giunti con riguardo al pregiudizio derivante dalla irragionevole durata delle procedure fallimentari (Case. n. 16311 del 2014);

che, nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto di potersi discostare dagli ordinari criteri di liquidazione dell’indennizzo, adottando quello di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di ritardo, in considerazione dell’esito del giudizio presupposto (i ricorrenti sono stati soccombenti in tutti e tre i gradi di giudizio);

che deve quindi escludersi la denunciata violazione di legge;

che l’esame del terzo motivo, concernente la disposta compensazione delle spese, risulta assorbito dall’accoglimento del primo;

che, dunque, accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e assorbito il terzo, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alla censura accolta con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Caltanissetta, alla quale è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo;

rigetta il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche p le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cessazione, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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