Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13201 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio

dell’avvocato RICCI REGINA, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

N.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PIETRALATA 320/D-4, presso lo studio dell’avvocato MAZZA

RICCI GIGLIOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato TANCREDI

GIANPAOLO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO VIALE (OMISSIS) (OMISSIS), N.

A.M. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 819/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

14/07/09, depositata il 30/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato M.L., difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che condivide

la relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. M.L.G. ha proposto ricorso per cassazione contro M. ed N.A.M. ed il Condominio di viale (OMISSIS) avverso la sentenza pronunciata inter partes in grado di appello dalla Corte d’Appello di Bari.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso N.M., mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile, sia per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, sia per inosservanza del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 4, quanto alla indicazione dei motivi di ricorso per cassazione.

Sotto il primo aspetto, si rileva che il ricorso, dopo l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata dalla fine della pagina uno alla pagina dodici riproduce – se mal non si comprende la tutt’altro che chiara tecnica espositiva – una serie di atti del giudizio di merito, spesso omettendo di raccordarli fra loro. In tal modo l’esposizione sommaria del fatto cui allude l’art. 366 c.p.c., n. 3 non risulta individuata, in quanto è affidato alla Corte il compito di estrapolarla dal contenuto degli atti riprodotti. Viene in rilievo la giurisprudenza della Corte che in simili ha rilevato l’inammissibilità del ricorso (si vedano: Cass. sez. un. n. 16628 del 2009; Cass. n. 15180 del 2010; Cass. a 20393 del 2009; Cass. n. 15631 del 20109; Cass. (ord.) n. 20395 del 2009, per il regolamento di competenza).

Sotto il secondo aspetto, nella struttura del ricorso in chiusura della pagina dodici si riporta l’indicazione “Motivi del ricorso per cassazione”, ma la successiva esposizione non contiene alcun riferimento idoneo ad individuare quale o quali fra i motivi di ricorso previsti dall’art. 360 c.p.c. il ricorrente abbia inteso proporre. In tal modo, poichè l’art. 366 c.p.c., n. 4 esige come requisito di contenuto-forma che il ricorso contenga i motivi per i quali si chiede la cassazione ed il legislatore non può che avere fatto riferimento alla norma dell’art. 360 c.p.c. e, quindi, prima che ad un’attività argomentativa di essi ad una necessaria attività del ricorrente in cassazione diretta ad evidenziare alla Corte quale fra i motivi di critica limitata colà indicata si intenda proporre, il ricorso si presenta del tutto omissivo anche di una pur minima attività individuatrice in questo senso, così lasciando inammissibilmente alla Corte di stabilire se e quale o quali fra i motivi normativamente indicati nell’art. 360 c.p.c. si sia inteso prospettare.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria.

Infatti:

a) quanto al rilievo di inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 3, la memoria assume che l’esposizione sommaria dei fatti di causa sarebbe stata fatta, sotto la rubrica “sintesi dei fatti in cassazione”, “in 37 righi alla pagina 12 del “ricorso per cassazione”, ma si astiene dallo spiegare sia come e perchè l’esposizione ivi contenuta assolverebbe al detto requisito, sia e soprattutto come nella struttura del ricorso essa avrebbe potuto ipoteticamente assolvervi conseguendo a ben undici pagine di ricorso scritte in caratteri notevolmente piccoli: peraltro, la lettura di queste 37 righe contiene una serie di rimandi a fatti e vicende riguardo ai quali essi non forniscono alcuna delucidazione, perchè, evidentemente, suppongono la conoscenza da parte del lettore e undici pagine precedenti, al cui contenuto ha fatto riferimento la relazione;

b) riguardo al rilievo di inosservanza del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 4, la memoria si astiene dal farsi carico della mancanza di riferimenti al paradigma dell’art. 360 c.p.c., tant’è che omette di individuare quali sarebbero gli elementi che consentirebbero di parametrare i sette motivi che dice proposti a detto paradigma.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleseicento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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