Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13200 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17655/2006 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato DE BLASIIS

Dario, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CERIGNOLA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore

p.a. M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato TARDELLA CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENDINE Renato giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2005 del GIUDICE DI PACE di CERIGNOLA,

emessa il 30/4/2005, depositata il 11/05/2005, R.G.N. 261/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

AURELIO GOLIA che ha dichiarato inammissibile il ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 199/2005, depositata il 14 maggio 2005, il GdP di Cerignola ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da C.G. contro il Comune di Cerignola.

La C. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per avere la ricorrente del tutto omesso l’esposizione anche solo sommaria dei fatti, come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3.

Ciò preclude anche la possibilità di valutare l’altra eccezione di inammissibilità, proposta dal resistente, sotto il profilo che il valore della causa supererebbe il limite entro il quale il giudice di pace può decidere secondo equità, sicchè l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con appello.

Non sono stati dedotti, infatti, elementi sufficienti a consentire la precisa individuazione del valore.

4.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA