Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13200 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.B.C., + ALTRI OMESSI

rappresentati e difesi per

procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Giovanni

Noschese, e Vincenzo Noschese, presso lo studio dei quali in Roma,

via Cipro n. 46, sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato

per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 643/2014,

depositato in data 14 aprile 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

aprile 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Vincenzo Noschese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con distinti ricorsi depositati in data 20 gennaio 2011 presso la Corte d’appello di Perugia e poi riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe ed altre persone qui non ricorrenti, chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio nel luglio 1996, ancora pendente alla data della domanda e poi deciso con sentenza del maggio 2012 per alcuni dei ricorrenti e con decreto di perenzione del 17 ottobre 2013 per la gran parte di essi; giudizio volto ad ottenere l’annullamento del D.M. difesa 28 maggio 1996 con il quale era stato bandito il concorso per l’anno 1995 per l’avanzamento di 100 unità da maresciallo capo a maresciallo s. ups. dei Carabinieri nonchè del D.M. 3 maggio 1996 contenente il regolamento per la selezione per l’avanzamento a scelta per esami;

che la Corte d’appello rigettava la domanda sul rilievo che, con pronunce della Corte costituzionale, una delle quali del 1999, erano state rigettate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti a fondamento della loro domanda, e che, per altri profili, la pretesa dei ricorrenti che la previa selezione in un concorso per esame potesse sostituire la prova di esame integrava una pretesa temeraria;

che, quindi, tenuto anche conto della natura collettiva della controversia, doveva escludersi in concreto che i ricorrenti avessero subito un qualche pregiudizio dalla irragionevole protrazione del giudizio presupposto;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia considerato che il pregiudizio morale discende per le parti di un processo che si sia irragionevolmente protratto, a prescindere dal fatto che le parti siano risultate vittoriose o soccombenti, trovando tale principio deroga nei soli casi di lite temeraria o di abuso del processo, non ricorrenti nella specie;

che, proseguono i ricorrenti, con specifico riferimento alla eccezione di illegittimità costituzionale prospettata nell’atto introduttivo, essi non avevano avuto notizia della decisione della Corte costituzionale se non con il deposito della sentenza che aveva rigettato la domanda;

che, in ogni caso, l’eccezione di incostituzionalità non era l’unica difesa svolta con il ricorso introduttivo, essendo stati proposti anche altri motivi a fondamento della domanda, sicchè non poteva ritenersi sufficiente la dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale per escludere la sussistenza di. un patema d’animo per la protrazione del giudizio;

che con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano ancora violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, CEDU, nonchè dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 4, censurando il decreto impugnato per avere qualificato la ragione di annullamento degli atti impugnati fatta valere dinnanzi al TAR, consistente nella mancanza di. base legale degli atti stessi, come temeraria; ciò tanto più in quanto il TAR, che era l’unico giudice a poter qualificare in termini di temerarietà la domanda proposta, aveva disposto la compensazione delle spese in relazione alla complessità della questione trattata;

che con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, CEDU, nonchè degli artt. 96 e 112 c.p.c., ritenendo che, ove si dovesse affermare che la Corte d’appello in sede di domanda di equa riparazione possa qualificare come temeraria la domanda proposta nel giudizio presupposto, nella specie, si sarebbe dovuta escludere la natura temeraria della pretesa, peraltro neanche prospettata dalla difesa erariale; nè la temerarietà poteva desumersi dalla conclusione del giudizio con decreto di perenzione ovvero per il rigetto della domanda da parte del TAR;

che con il quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere rigettato la domanda sul rilievo che la pretesa azionata nel giudizio presupposto configurasse una lite sindacale;

che il ricorso i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato;

che, come questa Corte ha avuto modo di rilevare (v., da ultimo, Cass. n. 21315 del 2015), prima delle modifiche introdotte alla L. n. 89 del 2001 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55 convertito dalla L. n. 134 del 2012, il diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole di un processo va escluso, per ragioni di carattere soggettivo, allorchè la parte abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto (cfr., fra le tante, Cass. n. 28592 del 2011; Casa. n. 10500 del 2011; Cass. n. 18780 del 2010);

che in base all’art. , comma 2-quinquies, aggiunto alla L. n. 89 del 2001, comma 2 dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 3) le conclusioni non cambiano, nel senso che l’abuso del processo per effetto della temerarietà della lite osta al riconoscimento dell’equo indennizzo anche in mancanza di un provvedimento di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto l’elencazione contenuta in detto comma 2-quinquies non ha carattere tassativo;

che milita a favore di. tale affermazione, innanzi tutto, l’assenza di elementi d’indole letterale idonei a supporre che l’indennizzo, fermo il danno (presunto o accertato), sia ammesso in ogni altra ipotesi diversa da quelle elencate dalla norma;

che, in secondo luogo, il comma 2-quinguies, lett. f cit. lascia intendere che il legislatore, tipizzate alcune ipotesi di abuso nelle lett. da a) ad e), abbia voluto lasciare aperta la possibilità d’individuarne altre di pari livello;

che, invero, insopprimibile la peculiarità dei casi singoli e la loro vasta latitudine esperienziale, la lett. f) del comma opera da clausola finale di chiusura volta a includere qualsivoglia altra ipotesi similare con una tecnica che tipizza senza tuttavia dar luogo ad un catalogo tassativo di ipotesi, non infrequente nella legislazione nazionale (si pensi, ad esempio, agli illeciti disciplinari e alle norme che, dopo l’elenco di casi specifici di violazione, qualificano come illecita ogni altra condotta lesiva del decoro e del prestigio professionale);

che la tipizzazione delle ipotesi di cui al comma 2-quinquies cit.

reagisce sulla fattispecie concreta attraverso il vincolo che pone all’interprete;

che in particolare, limitando il discorso alla previsione della lett. a) che qui solo rileva, va osservato che detta norma sottrae al giudice, in presenza di una condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ogni possibilità di apprezzare il caso specifico, di guisa che il diritto all’indennizzo è senz’altro escluso;

che, correlativamente, l’assenza di un provvedimento di condanna per responsabilità aggravata restituisce al giudice il potere di valutare la condotta tenuta dalla parte nel processo presupposto; e di pervenire se del caso ad un giudizio di temerarietà della lite non formulato dal giudice di quella causa;

che l’inesistenza nel giudizio presupposto di una condanna per responsabilità aggravata ben può dipendere, infatti, da fattori del tutto accidentali, quali l’assenza di domanda o il difetto di prova del danno, nelle ipotesi nell’art. 96 c.p.c., primi due commi, ovvero il mancato esercizio del potere officioso ma discrezionale che il terzo comma di detta norma assegna al giudice;

che in questi casi nulla autorizza a ritenere che la parte soccombente non abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto: semplicemente, non vi è stato alcun accertamento al riguardo;

che sarebbe, dunque, del tutto illogico sopprimere nel procedimento d’equa riparazione ogni altro rilievo della mala fede processuale (non già esclusa, ma) non valutata nel giudizio presupposto, vincolando il gi dice ad un giudizio di non temerarietà della lite non altrimenti motivato e motivabile;

che se ne deve, quindi, concludere che l’ipotesi di abuso del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-guinquies, lett. a) non esaurisce 1 incidenza della temerarietà della lite sul diritto all’equa riparazione, essendo consentito al giudice di pervenire a tale giudizio in base al proprio apprezzamento;

che, pertanto, il giudice del procedimento ex lege n. 89 del 2001 può valutare – e poteva già farlo nella previgente disciplina –

anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che, nel caso di specie, la Corte d’appello, prendendo in esame la sentenza del TAR che ha definito il giudizio presupposto, ha autonomamente apprezzato profili di temerarietà nella proposizione della domanda;

apprezzamento, questo, che come rilevato non è certamente precluso dal fatto che nel giudizio presupposto non vi è stata condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che, d’altra parte, il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato sostanzialmente recepito dal legislatore il quale, con la L. n. 208 del 2015, ha modificato della L. n. 89 del 2001, l’art. 2, comma 2-quinquies prevedendo che “non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprio domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile;

che il decreto impugnato non risulta poi censurabile ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (motivo, questo, non espressamente formulato dal ricorrente, il quale tuttavia svolge critiche all’apparato motivazionale del decreto della Corte d’appello), atteso che tale decreto è stato depositato il 21 febbraio 2014 e ad esso si applica, appunto, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (sui limiti di deducibilità dei vizi di motivazione, Cass., S.U., n. 8053 del 2014);

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

che in considerazione della novità della questione, al momento di proposizione del ricorso, le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate tra le parti;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 226, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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