Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13200 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di SPELLO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso

lo studio dell’avvocato NARDONE ELISABETTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LA SPINA GIUSEPPE, giusta Delib. G.M. 30 dicembre 2009,

n. 169 e giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFAB SRL (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LOVELLI GIOVANNI, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 359/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

30/04/09, depositata il 29/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Nardone Elisabetta (delega avv. Giuseppe La Spina),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che condivide

la relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Il Comune di Spello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29 settembre 2009, con la quale la Corte d’Appello di Perugia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del 14 marzo 2005, con cui il Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Todi aveva accolto la domanda contro di esso deducente proposta dalla s.r.l. Prefab, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in relazione alla vicenda di un procedimento di espropriazione presso terzi.

Tale procedimento era stato introdotto dalla Prefab contro altra società, la Edil & Tecno s.r.l., con un pignoramento notificato il 28 giugno 2006 alla debitrice ed al Comune in qualità di terzo debitor debitoris sulla base di un precetto intimato per la somma di L. 8.500.000, oltre le spese di notifica e le successive. All’udienza del 13 luglio 2001 per la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c. il Comune non compariva, mentre la Prefab svolgeva intervento nella procedura esecutiva sulla base di altri titoli per l’importo di lire 26.000.000. L’udienza veniva rinviata al 28 settembre 2001, nella quale, invece, il Comune compariva e dichiarava che nulla più era dovuto alla debitrice pignorata, alla quale l’ultimo pagamento per circa L. 60.000.000 era stato effettuato nel luglio.

In relazione a questi accadimenti la Prefab conveniva in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni sofferti nella complessiva misura di L. 37.000.000 (comprensiva anche dell’importo originariamente precettato alla sua debitrice ed in relazione al quale era stato notificato il pignoramento).

2. – Al ricorso per cassazione del Comune di Spello ha resistito con controricorso la Prefab s.r.l.

3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“… 3. – Il ricorso, che prospetta due motivi, appare manifestamente infondato.

Il primo motivo deduce “violazione degli artt. 158, 159, 161 e 83-ter disp. att. c.p.c.” e si duole che la Corte perugina abbia disatteso il motivo di appello con cui si era censurata la sentenza di primo grado per avere rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio che, costituendosi in giudizio, il Comune aveva sollevato sotto il profilo che la controversia avrebbe dovuto essere trattata presso la Sezione Distaccata di Foligno dello stesso Tribunale di Perugia.

La prospettazione esposta nel motivo è che nella specie si sarebbe verificato un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., tale essendo – a dire del ricorrente -il regime dell’inosservanza delle regole di distribuzione territoriale fra le sezioni e la sede centrale del tribunale, per quanto emergerebbe dalla norma dell’art. 83-ter disp. att. c.p.c..

Ora, la Corte territoriale – pur ipotizzando che l’interpretazione della norma ora detta sarebbe incerta sul se possa farsi valere con l’appello la mancata rimessione della questione di distribuzione territoriale al presidente del tribunale da parte del giudice della sezione adita (come avvenuto nella specie nel giudizio di primo grado) ovvero, nel caso in cui tale rimessione sia avvenuta, se possa censurarsi con l’appello la decisione del presidente del tribunale col decreto non impugnabile che risolva, accogliendola o rigettandola, la questione, e, pur dando atto che, peraltro, la soluzione in senso positivo dell’appello e la riconduzione della questione all’ambito dell’art. 158 c.p.c. comporterebbero solo che il giudice d’appello debba rendere una nuova decisione di merito e non una rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. – ha espressamente ritenuto di accogliere la soluzione negativa affermando che l’inosservanza delle regole di distribuzione, sia se il giudice adito abbia rimesso la questione reputandola fondata o non manifestamente infondata al presidente e questi abbia pronunciato il decreto, sia se non l’abbia rimessa, resta definita o dal provvedimento che neghi la rimessione al presidente reputando infondata la questione o, se la rimessione sia avvenuta, dal provvedimento presidenziale, di modo che non sussiste alcuna possibilità di tornare a discuterne in appello.

In linea subordinata la Corte territoriale ha poi osservato che se anche non fosse stata fondata tale opzione interpretativa, nella specie correttamente il primo giudice aveva ritenuto che l’eccezione ai sensi dell’art. 83-ter era stata abbandonata.

3.1. – La soluzione sull’esegesi di tale norma ipotizzata in prima battuta dalla Corte perugina appare corretta e comporta che il motivo debba considerarsi infondato là dove prospetta l’esistenza del vizio ai sensi dell’art. 158 c.p.c., con il conseguente assorbimento della censura rivolta alla motivazione subordinata.

Come ebbe a cogliere la dottrina all’indomani dell’introduzione della norma dell’art. 83 ter (con il D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 128), l’intenzione del legislatore, espressa anche dalla Relazione ministeriale illustrativa del D.Lgs. n. 51 del 1998 (p. 2.5., 25), fu quella di escludere che l’inosservanza della regola di distribuzione territoriale della giurisdizione nell’ambito del Tribunale potesse essere ricondotta all’ambito del vizio di cui all’art. 158 c.p.c..

Questo convincimento è confermato dal tenore della disciplina contenuta nell’art. 83-ter e particolarmente dalla constatazione che il regime di rilevazione della violazione della regola ad istanza di parte e d’ufficio, da essa previsto, non è quello previsto dall’art. 158 c.p.c. Infatti, l’art. 83-ter, comma 1 prevede come momento di preclusione l’udienza di prima comparizione, mentre la nullità di cui all’art. 158 c.p.c. è insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salva la disposizione dell’art. 161 c.p.c., cioè salvo che si sia formato giudicato interno perchè sul punto il giudice del grado o dei gradi precedenti si sia pronunciato e non vi sia stata impugnazione. L’inosservanza della regola di distribuzione territoriale, invece, si sana definitivamente se la parte interessata o il giudice non ne facciano rilievo nella prima udienza di comparizione. Il diverso regime di rilevazione esclude allora in radice la sostenibilità dell’inquadramento dell’inosservanza sub specie di nullità per difetto di costituzione del giudice.

Peraltro, deve escludersi che l’inosservanza, ove rilevata dalla parte e non sanzionata con il procedimento di cui all’art. 83-ter, o perchè il giudice adito (della sede centrale o della sezione distaccata) si sia rifiutato di rimetterla al presidente reputandola infondata, o perchè, pur avendola rimessa, il presidente l’abbia disattesa mantenendo l’incardinamento della causa presso l’articolazione adita, si concreti in una nullità deducibile con il mezzo di impugnazione avverso la sentenza secondo la regola dell’art. 161 c.p.c., comma 1 (conversione della nullità in motivo di impugnazione). Allo stesso modo deve escludersi che l’accoglimento dell’eccezione di inosservanza della regola di distribuzione territoriale da parte del presidente cui la decisione sia stata rimessa, o su istanza di parte o per rilievo officioso del giudice davanti al quale la causa sia stata incardinata, dia luogo a favore della parte che ne dissenta alla prospettiva di potersi dolere della valutazione presidenziale con il mezzo di impugnazione previsto contro la sentenza.

3.1.1.- Queste le ragioni.

La proclamazione di inimpugnabilità della decisione resa dal presidente del tribunale quando la questione gli sia rimessa, provenendo la decisione dal capo dell’ufficio e non dal giudice istruttore davanti al quale la causa è stata incardinata assume il valore di rendere definitiva la soluzione avallata dal capo dell’ufficio, nel senso che essa non solo non è impugnabile con mezzi esterni al giudizio e, quindi, davanti ad altra autorità (e la giurisprudenza della Corte ha espressamente escluso – com’è noto – che possa esperirsi il regolamento di competenza, non essendo la decisione sulla competenza), ma nemmeno è revocabile in sede di decisione della causa. Trattandosi di ordinanza inimpugnabile essa non è, infatti suscettibile di revoca dal capo dell’ufficio che l’ha pronunciata (dovendo valere la norma dell’art. 177 c.p.c., comma 3, n. 2, perchè, se è vero che il capo dell’ufficio non esercita il potere di risoluzione in qualità di giudice istruttore, tuttavia lo esercita in relazione alla fase istruttoria e, quindi, per analogia deve trovare applicazione detta norma) e, conseguentemente, ricade sotto il regime dell’art. 178 c.p.c., comma 1: di modo che la questione, in quanto risolta con un’ordinanza non revocabile, non è suscettibile di riesame in sede decisoria. D’altro canto, sarebbe ben strano che una decisione resa dal capo dell’ufficio venga disattesa da un giudice dell’ufficio, sia pure all’atto della decisione. E, se la questione non è più suscettibile di riesame da parte del giudice nella decisione, sarebbe contraddittorio immaginare che possa esserlo su sollecitazione della parte con il mezzo di impugnazione previsto per la decisione. Il potere della parte, d’altro canto, di fronte alla proclamazione di inimpugnabilità del decreto del presidente, avrebbe dovuto essere fatto salvo con la previsione della possibilità di un’impugnazione necessariamente differita all’atto della impugnazione della decisione. L’inimpugnabilità, in sostanza, non può che riguardare anche un’impugnazione differita.

Va d’altro canto rilevato che il regime della questione non può essere diverso allorquando il giudice della sezione o sede adita abbia escluso la fondatezza dell’eccezione di inosservanza del riparto territoriale e non abbia rimesso la decisione al presidente del tribunale. Poichè la rimessione di fronte alla proposizione dell’eccezione non è obbligatoria ma il potere di rimessione è condizionato alla valutazione di fondatezza o di non manifesta infondatezza, alla valutazione di infondatezza non può che essere assegnato lo stesso regime del decreto del presidente, cioè l’inimpugnabilità e, quindi, l’attitudine a definire la questione senza alcuna possibilità di discussione. L’inesistenza di un dovere di rimettere in ogni caso la decisione sulla questione al presidente e l’esistenza del potere di decidere la stessa nel senso della infondatezza, escludono che la mancata rimessione possa determinare una nullità per inosservanza di forme.

In sostanza la volontà espressa dal legislatore, alla luce di questi rilievi, è di una definizione della questione in modo definitivo o immediatamente con la decisione di infondatezza del giudice adito o con quella adottata nel senso della fondatezza o infondatezza dal presidente.

3.1.2. – E’ poi appena il caso di precisare che la definitività della definizione della questione di inosservanza della ripartizione territoriale o tramite la valutazione di infondatezza direttamente operata dal giudice adito o tramite la decisione con il decreto del presidente, non potrebbe in alcun modo ricondursi sotto l’ambito dell’art. 111 Cost., comma 7, giacchè non si tratta di una sentenza in senso sostanziale, nel senso che il provvedimento è definitivo ma non decisorio, poichè definisce una questione di ritto e non il diritto oggetto di tutela.

3.1.3. – E’ da rilevare che infondatamente il ricorrente richiama, a sostegno del suo assunto che la violazione della regola di distribuzione determinerebbe vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., Cass. n. 8025 del 2001. Questa decisione, infatti, ha qualificato tale violazione come vizio di costituzione del giudice in senso meramente descrittivo, ma escludendo, sia pure implicitamente, che tale qualificazione sottenda l’applicabilità della regola di cui all’art. 158 c.p.c. Si veda il seguente passo motivazionale della detta sentenza: “….In questi termini, l’assunto del giudice a quo si palesa del tutto corretto, onde l’inammissibilità dell’istanza per regolamento di competenza proposta dai ricorrenti, atteso che, avuto riguardo all’organizzazione strutturale ed operativa, le sezioni distaccate non assumono le caratteristiche di ufficio autonomo rispetto alla sede principale, la quale costituisce pur sempre il solo ufficio giudiziario, cosicchè le questioni riguardanti la ripartizione delle cause tra le une e l’altra, rivestendo il carattere di una mera suddivisione di affari e non di una distinzione tra differenti sfere di attribuzione, non si pongono in chiave di competenza territoriale, ma di organizzazione interna dell’unico ufficio sulla base di disposizioni la cui violazione appartiene alla tipologia delle invalidità concernenti la costituzione del giudice, disciplinate non come nullità insanabili bensì come vizi da accertarsi in limine mediante uno speciale subprocedimento che sfocia in una pronuncia ordinatoria del giudice sottratta ai mezzi di gravame ordinali ed insuscettibile, perciò, di venire impugnata con il regolamento di competenza (Cass. 13 luglio 1993, n. 7694; Cass. 10 febbraio 1994, n. 1374, Cass. 26 ottobre 1994, n. 8776, Cass. 1A ottobre 1997, n. 9582;

Cass. 15 settembre 1999, n. 9824; Cass. 11 gennaio 2000, n. 194;

Cass. 4 agosto 2000, n. 10243).”.

Come si vede la sentenza ha espressamente escluso la deducibilità con i mezzi di impugnazione ordinaria e, quindi, implicitamente la riconducibilità del particolare vizio di costituzione in discorso all’art. 158 c.p.c.3.1.4. – Giusta le svolte considerazioni, la Corte territoriale avrebbe dovuto rifiutarsi di prendere in esame il motivo di appello con cui si sollecitava il controllo sulla decisione assunta dal Tribunale in primo grado sulla questione della ripartizione territoriale e la motivazione della sentenza impugnata dovrebbe solo essere corretta sul punto in questo senso, cioè dando atto che detto motivo non doveva essere esaminato nel merito, ma ritenuto inammissibile per l’esistenza di una preclusione sulla relativa questione, maturata ai sensi dell’art. 83-ter come sopra interpretato.

4. – Il secondo motivo deduce “violazione degli artt. 543, 546, 2043, 2050, 2727 c.c. e dell’art. 5 c.p.” e si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2043 c.c. nonostante la sua assenza di colpa, dovuta al fatto che il pignoramento era stato eseguito fino alla concorrenza della somma precettata di L. 8.500.000, oltre le spese di notifica e successive.

La prospettazione del motivo, che segue la motivazione della Corte territoriale che ha adombrato che la responsabilità del Comune fosse di natura extracontrattuale e su questa falsariga ha poi escluso che vi fosse stato un errore scusabile ai sensi dell’art. 5 c.p., non considera che la controversia avrebbe dovuto essere risolta sulla base della piana applicazione del combinato disposto degli artt. 546 (nel testo anteriore alla modifica operata dal D.L. n. 35 del 1980, art. 2, comma3, lett. e), convertito con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005) e dell’art. 2917 c.c. Nella specie è pacifico che nella procedura esecutiva la qui resistente, dopo aver notificato il pignoramento sulla base del precetto per l’importo indicato, all’udienza di comparizione del terzo, nella quale il comune non comparve, svolse intervento per somme ulteriori. Nella successiva udienza, la dichiarazione del Comune di non essere più debitore del debitore esecutato, pur non avendolo dedotto le parti e pur non dicendolo la sentenza, assunse il valore di dichiarazione di un comportamento del Comune quale terzo debitor debitoris ricadente sotto l’ambito della norma dell’art. 2917 c.c., cioè di estinzione del credito pignorato per causa successiva al pignoramento senza effetto in pregiudizio del creditore procedente nella qualità e dello stesso creditore nella qualità di intervenuto. Per effetto del pignoramento, infatti, ai sensi del testo dell’art. 546 c.p.c. applicabile all’epoca valeva il principio di diritto secondo cui “Nell’espropriazione presso terzi, l’oggetto del pignoramento è costituito non dalla quota del credito per il quale l’esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato (art. 543 cod. proc. civ.), ma dalla somma di cui il terzo è debitore, costituendo il credito indicato dall’esecutante soltanto il limite della pretesa fatta valere “in executivis”. Pertanto, l’intervento di altri creditori, ai sensi dell’art. 551 cod. proc. civ., che rinvia agli artt. 525 e ss., incontra nella distribuzione l’unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche l’ulteriore limite del credito per il quale ha agito “in executivis” il creditore pignorante e tale principio trova applicazione anche a favore del creditore pignorante intervenuto” (Cass. n. 26850 del 2006, fra tante). In sostanza, per effetto dell’art. 546 c.p.c. vigente all’epoca del pignoramento il Comune aveva subito un vincolo di indisponibilità delle somme dovute al debitore pignorato e suo creditore non già per l’importo precettato, ma per il so intero ammontare. Onde, la Prefab spiegò gli interventi in una situazione per cui anche le somme per cui l’intervento avvenne erano oggetto del vincolo del pignoramento.

La proclamazione di inefficacia dell’estinzione del credito dopo il pignoramento stabilita dall’art. 2917 c.c. nella descritta situazione giustificava il fondamento dell’azione della Prefab a prescindere dall’evocazione dell’art. 2043 c.c. e, quindi, dei profili di colpa e della connessa questione dell’art. 5 c.p., di cui la Corte perugina, dopo avere richiamato l’art. 546 c.p.c. per come vigente all’epoca del pignoramento, si è occupata. Fondamento che era costituito esclusivamente dalla sanzione di inefficacia ed inopponibilità espressa nell’art. 2917 c.c. La motivazione della sentenza impugnata dovrebbe, dunque, essere corretta in questo senso, ma il dispositivo appare corretto.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria.

Infatti, parte ricorrente non si fa carico del percorso logico prospettato nell’ordinanza se non attraverso una evocazione del principio del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost., la quale appare del tutto impropria, posto che l’art. 83-ter disp. att. c.p.c. pone (secondo quanto esige la consolidata giurisprudenza del Giudice delle Leggi) una regolamentazione preventiva della questione di distribuzione della competenza all’interno dell’ufficio, in relazione alla sua articolazione in distinte sezioni, e la pone in modi predeterminati, che, come osservato nella relazione, tendono a svelenire l’importanza della questione ed in ultima analisi a provocare su di essa una decisione non più ridiscutibile o direttamente da parte del giudice adito o da parte del capo dell’ufficio.

Questa definitività dell’una o dell’altra decisione sul piano costituzionale appare pienamente legittima, posto che l’individuazione del giudice naturale da parte della legge processuale esige che la regola di individuazione sia predeterminata, cosa che nella specie accade, mentre la scelta legislativa di rendere non controllabile la decisione sulla questione da parte di un giudice superiore è anch’essa espressione della discrezionalità legislativa nel considerare la distribuzione della competenza all’interno di un ufficio come problema che, data la sua limitata importanza, non necessita di controllo in sede di impugnazione;

Inoltre, parte ricorrente, nell’invocare nuovamente la sentenza n. 8025 del 2001, si astiene dal considerare i rilievi su di essa della relazione ed apoditticamente insiste nell’invocare l’art. 158 c.p.c., onde nulla il Collegio deve aggiungere sul punto.

Con riferimento al secondo motivo si sostiene che alla Corte sarebbe precluso di individuare – come propone la relazione – l’esatta qualificazione in iure della vicenda cui il motivo si riferisce ai fini della sola correzione della motivazione, con ciò dimenticando che l’art. 384 c.p.c. da sempre evidenzia che la Corte ha questo potere.

L’invocazione della norma dell’art. 101 nuovo testo c.p.c. – in disparte ogni rilievo sulla sua applicabilità al giudizio di cassazione, stante l’esistenza di una norma speciale sul potere di rilevazione di ufficio in quel giudizio, nel già citato art. 384 c.p.c. e considerato che il potere di correzione della motivazione non è ad essa soggetto (si veda Cass. (ord.) n. 22283 del 2009;

nella specie, comunque, sulla correzione il ricorrente ha avuto anche modo di interloquire proprio perchè è stato dato corso alla decisione con il procedimento in camera di consiglio) – appare fuor di luogo, tenuto conto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1.

3. Il ricorso – ferme le due correzioni della motivazione della sentenza impugnata correlate ai due motivi e indicate nella relazione – dev’essere, dunque, rigettato, perchè il dispositivo è conforme a diritto.

In relazione alla correzione disposta nello scrutinio del primo motivo la Corte ritiene di affermare i seguenti principi di diritto:

“In tema di distribuzione territoriale delle controversie attribuite ad un tribunale fra la sede centrale e le sezioni distaccate, deve escludersi che l’inosservanza della regola di distribuzione – ove rilevata dalla parte e non sanzionata con il procedimento di cui all’art. 3-ter, o perchè il giudice adito (della sede centrale o della sezione distaccata) si sia rifiutato di rimetterla al presidente reputandola infondata, o perchè, pur avendola rimessa, il presidente l’abbia disattesa mantenendo l’incardinamento della causa presso l’articolazione adita – si concreti in una nullità deducibile con il mezzo di impugnazione avverso la sentenza secondo la regola dell’art. 161 c.p.c., comma 1, (conversione della nullità in motivo di impugnazione). Allo stesso modo deve escludersi che l’accoglimento dell’eccezione di inosservanza della regola di distribuzione territoriale da parte del presidente cui la decisione sia stata rimessa, o su istanza di parte o per rilievo officioso del giudice della sede o sezione davanti al quale la causa sia stata incardinata, dia luogo a favore della parte che ne dissenta alla prospettiva di potersi dolere della valutazione presidenziale con il mezzo di impugnazione previsto contro la sentenza.”.

4. La disposta duplice correzione – che non è affatto in contraddizione con la nozione di manifesta infondatezza – integra giusto motivo per compensare la metà delle spese del giudizio di cassazione, siccome liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa la metà delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleseicento/00, di cui duecento/00 per esborsi, e condanna, in conseguenza il ricorrente alla rifusione alla resistente della somma di euro ottocento/00, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA