Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1320 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 22/01/2021), n.1320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5519-2015 proposto da:

F.G. in proprio nonchè in qualità di amministratore

unico e legale rappresentante pro tempore della F. GROUP

S.r.l., P.V., P.O., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA A FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

ANTIGNANI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA COSTANTINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4335/2014 della COMM.TRIB.REG. DEL lAZIO

SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott.ssa MELE MARIA ELENA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

P.O., P.V., F.G. e F. Group srl hanno impugnato avanti alla CTP di Frosinone l’avviso di liquidazione emesso a seguito della rettifica del valore dichiarato dalle parti nell’atto di compravendita di una porzione di fabbricato adibito ad uso commerciale.

Nel giudizio di primo grado i ricorrenti producevano una perizia di parte con cui contestavano le valutazioni contenute nella stima operata dall’Agenzia del territorio sulla cui base era stato emesso l’avviso di rettifica. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso e determinava il “quantum” dovuto in base a 1.130 (millecentotrenta) mq.

I contribuenti impugnavano tale decisione avanti alla Commissione tributaria regionale di Latina la quale respingeva l’appello dei contribuenti e accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio.

Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

In prossimità dell’udienza, P.O. ha depositato rinuncia al giudizio in ragione della avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016 e della relativa accettazione da parte dell’agente della riscossione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto esistente l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate non avendo essa formulato alcun motivo di impugnazione, essendosi limitata a chiedere il rigetto dell’appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento dell’appello incidentale, senza specificare in che termini la sentenza avrebbe dovuto essere riformata.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e s.s., art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. in quanto il giudice di appello non avrebbe tenuto in adeguato conto la perizia di stima prodotta in giudizio dai contribuenti, nonostante la sua completezza, a fronte della genericità della stima operata dall’Agenzia per il territorio, sulla quale era fondato l’avviso di accertamento, e nonostante che il suo contenuto non sia stato contestato dall’Amministrazione.

E’ stata depositata dichiarazione di rinuncia al giudizio a seguito di adesione del P.O. alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6. Dalla documentazione prodotta risulta che egli aveva aderito alla definizione agevolata prevista da tale disposizione, e che vi era stata l’accettazione di Equitalia.

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, la quale, D.L. n. 163 del 2016, ex art. 6, reca altresì l’impegno a rinunciare al giudizio, cui sia seguita, come nella specie, la comunicazione dell’esattore, ai sensi del detto art. 6, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato. Deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. Sez. 5, n. 24083 del 2018, Rv. 650607-01; Sez. 6-5, n. 23543 del 2019; Sez. 5, n. 26928 del 2019).

Nella specie, l’impegno a rinunciare al giudizio assunto dal P. con la presentazione della dichiarazione di adesione è stato effettivamente seguito dal deposito della rinuncia, mentre non è stato documentato l’intervenuto pagamento del debito con la conseguenza che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., per rinuncia del debitore.

Ne segue la compensazione delle spese del presente giudizio, non trovando applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendo il contribuente ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass., Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01; Sez. 5, n. 26928 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dispone la compensazione delle spese relative al presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, mediante collegamento da remoto, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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