Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1320 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8089-2017 proposto da:

LEMON GREEN SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VENEZIA

11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5377/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 21/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Ritenuto che:

La società Lemon Green impugnava avanti alla CTP di Roma l’avviso emesso dall’Agenzia del Territorio con cui era stato rettificato il classamento proposto dalla contribuente del proprio immobile sito a Roma, portandolo da C/1 a D/8 ed elevando la rendita catastale ad Euro 53.298.

Si costituiva l’Agenzia del Territorio riconoscendo una riduzione della superficie e della rendita.

Con sentenza nr 1788/2015 la CTP, alla luce di quanto affermato dalla convenuta, accoglieva parzialmente il ricorso.

Riteneva poi corretta sia l’attribuzione della categoria sia i valori indicati, trattandosi di mensa ed avuto riguardo alle dimensioni ed alla ubicazione del cespite.

Avverso tale sentenza la società contribuente proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza in relazione a quei punti in cui era rimasta soccombente.

Con sentenza nr 5377/2016 la CTR rigettava l’appello ritenendo non idonei i motivi di gravame a scalfire il decisum della CTP.

In particolare, riteneva che l’atto impugnato fosse adeguatamente motivato, rilevando che la contribuente aveva seguito la procedura Docfa per la fusione di due subalterni nonchè per il distacco del vano scala a servizio dei piani superiori, sicchè l’obbligo della motivazione poteva dirsi soddisfatto con la semplice indicazione dei dati oggettivi accertati dall’ufficio, e della conseguente classe attribuita all’immobile, trattandosi di elementi conosciuti o facilmente conoscibili per il contribuente.

Evidenziava che la parte appellante si era riservata di produrre una perizia che tuttavia non risultava agli atti.

Affermava poi che nella classe D/8 rientrano i fabbricati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni e che, nel caso in esame, si trattava di immobile adibito ad uffici e mensa.

Avverso tale sentenza la società Lemon Green propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La società Lemon Green ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità del procedimento e della sentenza per omessa valutazione della perizia di parte.

Sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, la perizia era stata allegata agli atti ed in essa era stato evidenziato dal geom. Cecilia come, in base al listino ufficiale, la valutazione attribuita alla data di presentazione della variazione catastale sarebbe stata “più che congrua”.

Con un secondo motivo denuncia analogamente l’omesso esame della perizia, pur allegata nel giudizio di appello, e della mancata stima diretta dell’immobile, in quanto fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Sostiene che l’esame della perizia assume importanza decisiva in considerazione del fatto che la rettifica era avvenuta senza sopralluogo e senza alcuna indicazione degli immobili posti in comparazione, e senza aver prodotto in causa, a sostegno della maggiore rendita, alcune prove dirette a corroborare la diversa valutazione.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 1249 del 1939, del D.P.R. n. 1142 del 1949, del D.M. n. 701 del 1994 e dell’art. 2697 c.c..

I primi due motivi del ricorso, entrambi sostanzialmente riconducibili alla fattispecie non già di omesso esame di fatto decisivo (v. Cass.n. 8621/18 e n. 9029/15, proprio in tema di perizia stragiudiziale) bensì di nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sono fondati.

Sostiene la contribuente di aver prodotto nella fase di appello, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, perizia redatta dal geom. F.C., e ciò risulta dalla ricevuta di deposito della segreteria CTR, come anche riconosciuto dalla stessa controparte; in essa era stato evidenziato che, in base al listino ufficiale, la valutazione di Euro 1600,00 al metro quadro dei locali in questione, alla data di presentazione della variazione catastale, doveva ritenersi più che congrua in rapporto agli immobili similari indicati.

Rispetto a tale documento la CTR non ha espresso alcuna valutazione, considerandolo – a torto – non prodotto, ed ha quindi omesso di esaminare la prova contraria offerta dalla contribuente.

Va ribadito che, a seguito della riforma del 2012 scompare, nel vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta invece integro il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (così in motivazione, Sez. Un., n. 8053 del 2014).

Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che la sentenza della CTR è sicuramente viziata, nella misura in cui ha completamente omesso di valutare elementi imprescindibili per il giudizio (afferenti al valore dell’immobile oggetto di classificazione), in relazione ai quali non ha fornito alcuna valutazione per il solo fatto di averli (erroneamente) ritenuti neppure allegati in causa.

Ove la decisione si fondi sulla presa d’atto degli elementi di prova prodotti da una sola delle parti, omettendo di considerare, quanto meno in via implicita, la prospettazione contraria e gli elementi addotti a sostegno di questa, la motivazione finisce per essere irrimediabilmente lacunosa, proprio perchè non frutto di una compiuta valutazione tra le contrapposte prospettazioni ed allegazioni probatorie delle parti.

Quanto detto, comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questa fase; resta assorbito l’ulteriore motivo di ricorso formulato sub n. 3, concernente la ritenuta violazione di legge relativa all’erronea interpretazione della disciplina catastale.

P.Q.M.

La Corte

– accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo;

– cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 22 gennaio 2020

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