Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1320 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1320 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 4833-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3359

CAPRIOTTI SANDRA C.F. CPTSDR77C48L424X, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI

CASSAZIONE,

rappresentata

e

difesa

Data pubblicazione: 22/01/2014

dall’avvocato PUGLIA MARIA RITA, giusta delega in
atti;

controricorrenta

avverso la sentenza definitiva n. 252/2012 della CORTE
D’APPELLO di ANCONA, depositata il 02/03/2012 R.G.N.

avverso la sentenza non definitiva n. 752/2011 della
CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 06/10/2011
R.G.N. 1207/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI
ROBERTO;
udito l’Avvocato PUGLIA MARI4RITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

1207/2007;

R.G. 4833/2013

FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1109 del 28-11-2006 il Giudice del lavoro del Tribunale

nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine
apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo 8-112000/31-1-2001, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ceni 1994 come integrato
dall’acc. 25-9-97 e succ, con la conseguente sussistenza di un rapporto a tempo
indeterminato, e condannava la società al ripristino del rapporto e alla
corresponsione delle retribuzioni con decorrenza 7-3-2006, con gli interessi e
la rivalutazione.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con il rigetto della domanda di controparte.
La Capriotti si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza non definitiva depositata il 610-2011 respingeva l’appello per quanto riguardava il riconoscimento della
sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e confermava la
condanna alla riammissione in servizio della Capriotti, rinviando al prosieguo
la decisione sull’entità del risarcimento.
Con successiva sentenza definitiva depositata il 2-3-2012, la detta Corte di
merito condannava la società a pagare alla Capriotti una somma pari a otto
mensilità della retribuzione mensile di fatto, con la rivalutazione e gli interessi
legali maturati, oltre al pagamento delle spese.

1

di Ascol Piceno in accoglimento della domanda proposta da Sandra Capriotti

Per la cassazione di entrambe le dette sentenze la società ha proposto

v(it

ricorso con quattro motivi.
La Capriotti ha resistito con controricorso.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Ciò posto, va rilevato che con il primo motivo la ricorrente censura la
sentenza parziale nella parte in cui ha respinto l’eccezione di risoluzione del
rapporto per mutuo consenso tacito, nonostante la mancanza di una qualsiasi
manifestazione di interesse alla funzionalità di fatto del rapporto, per un
apprezzabile lasso di tempo anteriore alla proposizione della domanda ed il
conseguente ragionevole affidamento della società alla risoluzione del
rapporto.
Il motivo non merita accoglimento.
Come questa Corte ha più volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini
del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un
termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del
rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata — sulla base del
lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine,
nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze
significative — una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. Cass. 10-11-2008 n.
26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, nonché da
ultimo Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n.
16932). La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a
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Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

termine, quindi, “è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione
del rapporto per mutuo consenso” (v. da ultimo Cass. 15-11-2010 n. 23057,
Cass. 11-3-2011 n. 5887), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca
tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la

rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass.
1-2-2010 n. 2279).
Tale principio, del tutto conforme al dettato di cui agli art. 1372 e 1321
c.c., va ribadito anche in questa sede, così confermandosi l’indirizzo prevalente
ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei
comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara
manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del
rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e
neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto.
Orbene nella fattispecie la Corte di merito, premesso che il decorso del
tempo di per sé non assume rilievo significativo in assenza di ulteriori elementi
di fatto rilevanti, ha rilevato che il contratto de quo è stato stipulato con
lavoratore iscritto volontariamente in apposita lista, “con iscrizione che implica
evidentemente la volontà di rendere prestazioni lavorative, e quindi una
volontà antitetica rispetto alla rinuncia a lavorare alle dipendenze della
controparte”. La Corte territoriale ha poi aggiunto che non appaiono
significative né la riscossione del TFR né la assenza di una contestazione
sollecita o di una riserva espressa, “essendo ben possibile che il lavoratore non
fosse, all’epoca, consapevole dei suoi diritti, o che si sentisse astretto dalla

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volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni

necessità di evitare qualsiasi contrasto con il datore dii lavoro, per evitare di
perdere ogni futura possibilità lavorativa”.
Tale accertamento di fatto, conforme ai principi sopra richiamati, risulta
altresì congruamente motivato e resiste alla censura della ricorrente.

di legge e del vizio di motivazione) la sentenza parziale nella parte in cui ha
ritenuto la nullità del termine apposto al contratto de quo in quanto stipulato
(per “esigenze eccezionali…”) oltre il termine ultimo fissato dagli accordi
collettivi attuativi dell’acc. az. 25-9-1997 ed all’uopo sostiene la insussistenza
di tale termine e la natura meramente ricognitiva dei detti accordi.
Il motivo è infondato in base all’indirizzo ormai consolidato in materia
dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al
ceni del 2001 ed al d.lgs. n. 368 del 2001).
Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato
che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del
1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli
previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di
considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato
del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro
diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di
lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo
indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
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Con il secondo motivo la società censura (sotto i profili della violazione

procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.
14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei
contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi

dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale
in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre,
Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia
stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto
collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione
del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745,
Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e
come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti
postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8
del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo,
sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la
sussistenza della situa7ione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica
dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli
assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998;
ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine
cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo
derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962
5

vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste

n. 230” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450;
Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
In applicazione di tale principio va quindi respinto anche il secondo
motivo.

applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 421 e 437 c.p.c., nonché vizio di
motivazione. Critica la sentenza parziale perché avrebbe affermato
l’illegittimità del contratto a termine anche per violazione della quota numerica
prevista dal ccnl, ritenendo che l’onere di fornire la prova in proposito
incombesse sulla società anziché sulla lavoratrice, la quale aveva dedotto
l’illegittimità del contratto. Sostiene inoltre che la Corte di merito, considerata
insufficiente la documentazione prodotta dall’azienda a sostegno della dedotta
insussistenza della violazione della clausola di contingentamento, avrebbe
dovuto esercitare i suoi poteri istruttori officiosi, ordinando una consulenza
contabile d’ufficio al riguardo, prima di concludere per la violazione del limite
numerico.
Il motivo è inammissibile sia perché rivolto contro un argomento svolto
dalla Corte di merito soltanto ad abundantiam (“Inoltre e comunque…..”), sia
perché inconferente con il decisum, in quanto sul punto la Corte territoriale ha
semplicemente rilevato che “l’appellata aveva eccepito altresì il mancato
rispetto della clausola anche per quanto riguarda il contingentamento, e
l’appellante non obietta, in proposito, alcunché, in relazione a tale profilo
ulteriore”, per cui la doglianza della ricorrente neppure coglie nel segno.
Con il quarto motivo, infine, la società censura la sentenza definitiva nella
parte in cui ha determinato in otto mensilità della retribuzione mensile di fatto
6

Con il terzo motivo la società denuncia, poi, violazione ed erronea

la indennità di cui all’art.32 comma 5 ella legge n. 183/2010. Sostiene la
ricorrente che la Corte di merito avrebbe omesso “qualsivoglia valutazione dei
criteri di cui all’art. 8 1. n. 604/1966″ ed erroneamente avrebbe escluso
l’applicabilità nel caso di specie della riduzione del limite massimo a sei mesi

2006 sottoscritto con le 00.SS. accordi volti alla stabilizzazione dei rapporti di
lavoro convertiti a seguito di provvedimenti giudiziali ed a costituire una
graduatoria dalla quale attingere in ipotesi di necessità”. In particolare la
ricorrente sostiene che, in base all’interpretazione letterale della norma, il fatto
oggettivo della adozione di detti accordi, a prescindere dalla estensibilità o
meno degli stessi in concreto nel caso in esame, sarebbe sufficiente a ritenere
applicabile la riduzione alla metà del limite massimo dell’indennità de qua.
Tale motivo in parte è inammissibile e in parte è infondato.
Come è stato precisato da questa Corte (v. Cass. 29-2-2012 n. 3056)
l’indennità in esame “configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice
offerta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di
penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo,
ed è liquidata dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dal citato art.32 (che
richiama i criteri indicati nell’art. 8 1. 604/1966), a prescindere dall’intervenuta
costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno
effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di indennità “forfetizzata” e
“onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo
cosiddetto “intermedio” (dalla scadenza del termine alla sentenza di
conversione)”.

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ai sensi del comma sesto del citato articolo 32, avendo essa società “fin dal

Ciò posto, sulla base di tali premesse e dei principi generali sul sindacato
di legittimità, in specie ex art. 360 n. 5 c.p.c., ritiene il Collegio che ben può
affermarsi che, anche nella fattispecie in esame (al pari di quanto più volte
affermato da questa Corte con riguardo all’indennità di cui all’art. 8 della legge

6-2006 n. 13732), la determinazione tra il minimo il massimo della misura
dell’indennità de qua spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di
legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria.
Orbene nel caso in esame la Corte di merito affermando espressamente di
ritenere “equo commisurare il risarcimento alla misura media di otto mensilità,
nella assenza di deduzioni specifiche che giustifichino una liquidazione
superiore o inferiore”, non è incorsa né nel vizio di assenza di motivazione, né
in alcuna illogicità o contraddittorietà (che peraltro neppure viene dedotta).
La censura pertanto risulta infondata, risultando peraltro inammissibile,
nel contempo, la revisione del “ragionamento decisorio” sul punto, in sostanza
proposta dalla ricorrente, comunque non sussumibile nel “controllo di logicità
del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.” (v., fra le altre, Cass. 76-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).
Infondata è poi la censura riguardante l’interpretazione dell’art. 32 comma
sei citato.
Appare infatti evidente che la “presenza” di contratti o accordi collettivi
“che prevedano l’assunzione anche a tempo indeterminato, di lavoratori già
occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”, deve
essere effettiva e non ipotetica o astratta.

8

n. 604 del 1966 —v. Cass. 5-1-2001 n. 107, Cass.15-5-2006 n. 11107, Cass. 14-

In sostanza, come correttamente ha rilevato la Corte di merito, la norma
non può essere interpretata in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, trattando
in modo uguale situazioni invero differenti, come da un lato quella dei
lavoratori che sono ancora in condizione di optare per la stabilizzazione, e

Ciò che rileva, al fine della riduzione alla metà del limite massimo
previsto dalla norma, è la attualità e possibilità di una applicazione in concreto
dei citati contratti o accordi collettivi.
Orbene la stessa società nel ricorso riconosce che nel caso di specie non
era possibile, alla data della emissione della sentenza impugnata, l’adesione
della Capriotti agli accordi di stabilizzazione (essendo questi già in vigore fino
al 31-12-2010 e successivamente nuovamente soltanto dal 18-5-2012).
Tanto basta per rigettare anche la censura in esame.
Il ricorso va pertanto respinto integralmente e la ricorrente, in ragione
della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della
Capriotti.
Infine, trattandosi di ricorso notificato in data 19-2-2013, deve darsi atto
della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma I quater, d.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall’art. 1 , comma 17, della legge n. 228 del 2012 (v.
art. 1, comma 18, della stessa legge).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla Capriotti
le spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi,
oltre accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art.

9

dall’altro quella dei lavoratori che una tale opzione non possono più esercitare.

13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17
della legge n. 228 del 2012.
Roma 21 novembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donate
A

IL PRESIDENTE

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