Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1320 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 30/09/2010, dep. 20/01/2011), n.1320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PROMOCONSULTANT SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 33,

presso lo studio dell’avvocato VESCUSO GIUSEPPE, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento R.G. 852/09 del GIUDICE DI PACE di ANAGNI

del 3.8.09, depositato il 25/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

udito per la ricorrente l’Avvocato Salvatore Lillo Bruccoleri (per

delega avv. Giuseppe Vescuso) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La S.r.l. Promoconsult impugna l’ordinanza 25.8.09 con la quale il G.d.P. di Anagni, pronunziando L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1 sulla considerazione della ritenuta tardiva proposizione del ricorso, ha dichiarato inammissibile l’opposizione dalla stessa proposta avverso il verbale n. (OMISSIS) d’accertamento di violazione al CdS redatto nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di Roma. L’intimato resiste con controricorso.

La ricorrente denunzia, con unico motivo, la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto che il ricorso fosse da considerare tardivo in quanto “proposto” il 21.7.09, data nella quale era pervenuto all’Ufficio, anziche’ il 17.7.09, data nella quale ne era stata effettuata la spedizione a mezzo posta.

La censura e’ manifestamente fondata.

Con sentenza n. 98/2004, infatti, la Corte Costituzionale, ritenuto legittimo l’invio del ricorso a mezzo posta, ha espressamente precisato che “alla stregua dei principi enunciati in tema di procedimenti notificatori nelle sentenze di questa Corte n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 – l’opposizione dovra’ ritenersi tempestiva purche’ la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dall’art. 22, comma 1 in esame”. Il G.d.P. non si e’ attenuto a tale principio.

Il ricorso va, pertanto accolto e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice pari ordinato, che s’indica in diverso giudice dell’ufficio del G.d.P. di Anagni cui e’ anche demandato ex art. 385 c.p.c. di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al G.d.P. di Anagni, altro giudicante.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 30 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA