Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1320 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18924/2014 proposto da:

R.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

MARTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE MARTINO, giusta procura speciale per Notaio;

– ricorrente –

contro

PRE GEL S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO CESARE

BONAZZI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 485/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/05/2014 R.G.N. 17/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato MARTINO DOMENICO;

udito l’Avvocato DI MEO STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28.9.10 il Tribunale di Reggio Emilia dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa (violazione dell’obbligo di fedeltà) intimato il 1.6.06 da Pre Gel S.p.A. a R.F., con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Con sentenza depositata il 6.5.14 la Corte d’appello di Bologna, in totale riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda del lavoratore, che oggi ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi ad un solo motivo.

Pre Gel S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 244 c.c. e segg. e art. 257 c.p.c., nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 5, per avere la Corte territoriale basato il proprio convincimento unicamente sulla deposizione, de relato e generica, del teste Ro., sebbene non confortata da altri elementi di prova.

2- Il ricorso è infondato.

L’addebito disciplinare (considerato dalla sentenza impugnata idoneo a sostenere il licenziamento) consisteva, sia detto in sintesi, nell’essersi il ricorrente offerto di passare alle dipendenze della ditta Fabbri, concorrente della Pre Gel S.p.A., insieme alla gran parte della rete vendita di quest’ultima, dicendosi altresì in grado di spostare in misura assai consistente il relativo fatturato.

La sentenza impugnata ha ritenuto provato l’illecito in base alla deposizione de relato del teste Ro., che ha indicato come fonti referenti un “tam tam abbastanza usuale nel settore” e M.M. della MPG, ramo della Fabbri. A sua volta tale testimonianza è stata ritenuta riscontrata da quella, sempre indiretta, del teste F., a suo dire reso edotto dei fatti dallo stesso ricorrente.

Tutto ciò è espressamente riportato nella motivazione della gravata pronuncia.

Per costante giurisprudenza di questa S.C., cui va data continuità, mentre la deposizione dei testimoni de relato ex parte ha un rilievo sostanzialmente nullo, quella dei testi de relato in genere, pur attenuata perchè indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (cfr., ex aliis, Cass. n. 569/15; Cass. n. 8358/07).

Nel caso di specie, va escluso che le voci correnti nel pubblico (il “tam tam” di cui ha parlato il teste Ro.) possano costituire elemento di suffragio ad una deposizione de relato (pur non essendone l’uso espressamente vietato nel c.p.c., contrariamente a quanto accade nel c.p.p., le voci correnti nel pubblico hanno a loro volta bisogno di essere suffragate dal concorso di altri elementi, secondo Cass. n. 2364/75).

E poichè il teste di riferimento ( M.) non è stato escusso, l’unico riscontro alla deposizione del teste Ro. deriva, sempre alla stregua di quanto si legge nell’impugnata sentenza, dalla deposizione de relato ex parte del teste F..

Si tratta, quindi, di stabilire in punto di diritto se e in che misura la deposizione de relato ex parte con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente) possa integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta.

La risposta è sicuramente affermativa: la deposizione de relato ex parte con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima ha la natura giuridica di prova testimoniale d’una confessione stragiudiziale (se munita del relativo animus) fatta a un terzo (non ricorre, nel caso in esame, il divieto di cui all’art. 2735 cpv. c.c.), in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo.

Pertanto, poichè la confessione stragiudiziale resa a un terzo può essere sufficiente anche in via esclusiva a fondare il convincimento del giudice (cfr., ex aliis, Cass. n. 12463/03), a maggior ragione può integrare elemento di suffragio d’una testimonianza de relato.

Per il resto, le censure mosse in ricorso circa la genericità della deposizione del teste Ro. sconfinano sul piano della valutazione nel merito delle risultanze istruttorie, il che non è consentito in sede di legittimità.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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