Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 132 del 08/01/2020

Cassazione civile sez. II, 08/01/2020, (ud. 13/03/2019, dep. 08/01/2020), n.132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6166-2015 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER

39, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SABIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TREVI FINANCE SPA, – ORA AUGUSTUS SPV SRL, elettivamente domiciliato

in ROMA, LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4620/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SABIA Vincenzo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 28/7/1994 F.F. conveniva in giudizio la figlia F.N. chiedendo che, accertate le condizioni previste dall’art. 801 c.c., venisse pronunciata la revoca della donazione effettuata in favore della convenuta, avente ad oggetto la nuda proprietà di un immobile sito in (OMISSIS); in particolare, l’attore lamentava l’intervenuto mutamento del comportamento della donataria che, impegnatasi con scrittura privata ad accudire “Lo scrivente e a prestargli gli alimenti vita natural durante”, si era successivamente disinteressata del padre, arrivando a fargli pervenire una missiva in cui manifestava “l’intenzione e la volontà di non mantenere più, nè tantomeno assistere e di non volere più provvedere a qualsiasi obbligo alimentare” nei suoi confronti.

Il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato la contumacia della convenuta, con sentenza n. 238/2003 affermava la nullità dell’atto di notificazione dell’atto di citazione e, comunque, la mancata prova da parte dell’attore dei fatti costitutivi della domanda, che veniva pertanto rigettata.

2. Avverso la decisione proponeva appello F.F., deducendo la validità della notificazione introduttiva del giudizio e l’erroneità della valutazione delle prove operata dal Tribunale; si costituiva in giudizio la figlia F.N., chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con sentenza 23 settembre 2008, n. 3684, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, ritenendo valida la notificazione e fondata nel merito la domanda, revocando così la donazione. La sentenza veniva notificata, dal difensore di F.N., in data 3 novembre 2008 e, in mancanza di impugnazione, passava in giudicato il 2 gennaio 2009.

3. Contro la sentenza n. 3684/2008, con atto di citazione notificato in data 5 marzo 2009, proponeva opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 c.p.c., comma 2, Unicredit Credit Management Bank spa (UCCMB spa), quale mandataria di Unicredit spa, a sua volta mandataria di Trevi Finance spa, cessionaria del credito nei confronti di F.N..

Con sentenza 8 luglio 2014, n. 4620, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’opposizione e dichiarava inefficace nei confronti dell’opponente la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3684/2008, ritenendo tempestiva e fondata nel merito l’impugnazione.

3. Avverso la pronuncia ricorre in cassazione F.F..

Resiste con controricorso Centrale Attività Finanziarie spa, quale mandataria della società Augustus SPV srl, acquirente da Trevi Finance spa del credito di quest’ultima verso F.N..

Phoenix Asset Management spa, quale mandataria di Augustus SPV srl., ha depositato comparsa, datata 22 febbraio 2017.

Hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. sia il ricorrente che Phoenix Asset Management spa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in sei motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 83,84,125,182 e 350 c.p.c. e degli artt. 1708 e 1362 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e in stretta correlazione anche al n. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente accertato, nonostante l’eccezione del difetto di potere rappresentativo del difensore avv. Giorgio Amato, conferito nella terza procura (generale alle liti) per atto del notaio M. da UCCMB spa, quale mandataria di Unicredit spa, quale mandataria a sua volta di Trevi Finance spa, idoneamente sollevato da parte opposta al punto 3 della comparsa di costituzione, circa la genericità e non specificazione dell’azione di opposizione di terzo revocatoria nella seconda procura, atto notaio S., da leggersi in correlazione con la prima procura, atto notaio Acconcia, con conseguente invalidità della procura generale alle liti per atto del notaio M., incidente sulla regolarità della costituzione in giudizio della Banca istante; conseguente nullità dell’intero giudizio impugnato per difetto dello ius postulandi in capo al difensore costituito per l’opponente di terzo”. In sintesi, con tale articolato motivo il ricorrente contesta l’affermazione del giudice dell’opposizione di insussistenza di difetto di poteri rappresentativi nella procura alle liti conferita al difensore dell’opponente.

Il motivo è infondato. Il fatto che Trevi Finance abbia conferito a Capitalia spa l’incarico di compiere attività giudiziarie, tra l’altro attribuendo il potere di “promuovere giudizi di opposizione anche di terzo e di revocazione” e che invece la successiva procura, di Unicredit (già Capitalia) a UCCMB spa, sì preveda il compimento di attività giudiziarie (tra le quali il conferimento delle necessarie procure alle liti), ma non menzioni più la specifica azione di opposizione di terzo revocatoria e che la procura generale alle liti dell’opponente UCCMB spa all’avv. Amato abbia sì conferito il mandato relativamente a “tutte le cause attive o passive”, “con tutte le facoltà”, ma senza menzionare l’opposizione di terzo revocatoria non comporta affatto – come invece sostiene il ricorrente – la mancanza di mandato alle liti da parte di Trevi Finance e quindi la mancanza di legittimazione all’azione giudiziaria, non rivestendo l’opponente UCCMB spa la qualifica di creditore, ma di mandataria del creditore, con conseguente nullità dell’intera attività processuale posta in essere dall’avv. A..

La creditrice Trevi Finance ha infatti attribuito un mandato che, all’interno dell’incarico a compiere azioni giudiziarie a tutela del credito, specificamente prevedeva il promuovimento dell’opposizione di terzo revocatoria, azione che rientra nelle ampie, onnicomprensive locuzioni presenti nelle due successive procure (attività giudiziarie, tutte le cause attive o passive), così che è corretta l’affermazione della Corte d’appello da un lato della regolarità della procura alle liti conferita all’avv. Amato e dall’altro lato di valido mandato alle liti da parte di Trevi Finance.

b) Il secondo e il terzo motivo sono strettamente connessi ed è opportuna la loro trattazione congiunta:

– Il secondo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 relativamente alla corretta individuazione del momento dal quale fare decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 2; conseguente inammissibilità dell’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 c.p.c., comma 2, per l’intervenuta decadenza dall’impugnazione a seguito della decorrenza del termine”. La Corte d’appello – sostiene il ricorrente – dopo avere correttamente affermato che il dies a quo per la proposizione della opposizione di terzo revocatoria decorre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 404 c.p.c., comma 2 dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la collusione, avrebbe poi errato nel non considerare che l’opponente era a conoscenza degli elementi che hanno fondato la presunta esistenza di dolo o collusione tra le parti in epoca anteriore alla data del 4 febbraio 2009, indicata dall’opponente ai sensi dell’art. 405 c.p.c., ossia da quando, il 27 febbraio 2007, il medesimo ha proposto comparsa di costituzione e risposta nel (primo) giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione proposto dal ricorrente.

– Il terzo motivo è rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rappresentato dalla piena conoscenza da parte della Trevi Finance spa della sentenza impugnata con opposizione di terzo, in data anteriore al 4 febbraio 2009 e, in particolare, alla data del 10 dicembre 2008 (data dell’udienza cautelare) o alla data del 2 gennaio 2009 (data del passaggio in giudicato della sentenza n. 3684/08) o, tutt’al più, alla data del 16 gennaio 2009 (data della notificazione dell’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.); conseguente inammissibilità della proposizione dell’azione di opposizione di terzo revocatoria anche in ragione della correlata violazione o falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’intervenuta decadenza”: la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame di un fatto storico, oggetto di discussione e dal carattere decisivo, ossia la piena conoscenza della sentenza di revoca della donazione in epoca anteriore al 4 febbraio 2009, ossia dal 10 dicembre 2008 (quando si è svolta l’udienza davanti al giudice dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. per discutere l’istanza di sospensione dell’esecuzione in esito proprio della sentenza d’appello) o tutt’al più dal 16 gennaio 2009 (quando è stato notificato il ricorso in opposizione).

I due motivi, che contestano – sotto il profilo della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo – l’identificazione del dies a quo per la proposizione dell’opposizione nella data del 4 febbraio 2009, dies a quo che andrebbe invece identificato in una delle quattro precedenti date indicate dal ricorrente, sono infondati.

La Corte d’appello precisa che il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per l’opposizione contro la sentenza che sia intervenuta fra il debitore e il terzo e sia l’effetto di dolo o collusione in suo danno, decorre dalla scoperta del dolo o della collusione. Tale scoperta – in base a quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. 4008/2004) – deve essere “effettiva e completa e, ove avvenga per gradi, può dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza (non essendo sufficiente il mero sospetto) del fatto che detto dolo e/o collusione vi sono stati e hanno ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto”.

Nel caso di specie – ha ritenuto la Corte d’appello – la scoperta è appunto avvenuta per gradi e se l’opponente poteva precedentemente essere stata indotta a presumere il dolo o la collusione tra le parti (e cita al riguardo la comparsa di risposta nel (secondo) giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. di Capitalia, in cui si menzionava l’avvenuto deposito della sentenza d’appello favorevole a F., deposito di cui il difensore dava atto, insieme alla notificazione finalizzata a far decorrere il termine breve per l’impugnazione), soltanto il 4 febbraio 2019 l’opponente era venuto a conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza e quindi, con l’ulteriore e decisiva inerzia della figlia, aveva potuto avere la piena consapevolezza della collusione.

La Corte d’appello ha quindi correttamente interpretato, alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (oltre a Cass. 4008/2004, v. pure Cass. 2989/2016), ed applicato il disposto dell’art. 326 c.p.c. e art. 404 c.p.c., comma 2, ritenendo, con valutazione discrezionale e sufficientemente argomentata, che l’opponente aveva raggiunto la certezza della collusione solo nel momento in cui è venuto a conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, nè ha omesso di considerare fatti storici decisivi (cfr. la pronunzia delle sezioni unite n. 8053/2014).

d) Il quarto motivo lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere erroneamente apprezzato la Corte d’appello la tempestività dell’impugnazione straordinaria ex art. 404 c.p.c., comma 2, gravante sul solo opponente di terzo e per avere omesso di rilevare la mancanza della prova positiva”: la data da cui far decorrere il termine per l’opposizione deve essere non solo affermata, ma oggetto di prova rigorosa da parte di chi intende avvalersi dell’azione, il che non è avvenuto nel caso di specie.

Il motivo è infondato. E’ vero che l’art. 405 c.p.c., comma 2, prescrive che la domanda di opposizione deve contenere, “nel caso dell’art. 404 c.p.c., comma 2 l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione e della relativa prova”, ma tale indicazione, che ha il fine di “porre immediatamente il giudice e la controparte in condizione di rilevare la tempestività dell’opposizione, in relazione al termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta (del dolo o della collusione) stabilito dall’art. 325 e dall’art. 326, comma 2 codice di rito” (Cass. 10116/1997), è stata fornita dall’opponente (cfr. p. 36 del ricorso), opponente che – come si è visto sub c – la Corte d’appello ha ritenuto abbia effettivamente scoperto la collusione in quella data.

e) Il quinto motivo denuncia “violazione dell’art. 2909 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per la sussistenza di un precedente giudicato contrario, formatosi tra le stesse parti del presente giudizio sull’ordinanza decisoria n. 6214, resa inter partes in data 15-16 giugno 2011 dalla sezione IV civile del Tribunale di Roma, giudice Soldi, nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. (r.g.n. 12047/10) di opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare r.g.n. 95044 e 105592/99; conseguente inammissibilità del giudizio di opposizione di terzo revocatoria”: Trevi Finance spa ha già sostenuto le medesime posizioni difensive nel menzionato giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione, definito con provvedimento passato in giudicato, così che non poteva essere considerata “terzo” legittimato all’opposizione, potendo al massimo agire in sede revocatoria ex art. 395 c.p.c., comma 1.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice dell’opposizione di terzo all’esecuzione, nel provvedimento richiamato, si è limitato a prendere atto della sentenza, passata in giudicato, della Corte d’appello di Roma n. 3684/2008, che revocava la donazione dell’immobile oggetto di espropriazione e che stava alla base della opposizione all’esecuzione di F. e ha dichiarato la nullità del pignoramento, ma tale provvedimento, che non poteva sindacare la sentenza, non è certamente preclusivo del rimedio, straordinario, dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., che ha appunto l’idoneità a incidere sulla pronuncia passata in giudicato.

f) Il sesto motivo lamenta “irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la Corte di merito, nella determinazione della fondatezza dell’opposizione di terzo revocatoria, argomentato in maniera contraddittoria”: la Corte d’appello avrebbe motivato la fondatezza nel merito dell’opposizione di terzo in base a una serie di argomentazioni “ciascuna delle quali è contraddittoria nel proprio svilupparsi e per mezzo di mere affermazioni di stile (..), senza che le stesse siano supportate da alcun ragionamento razionale e che, al contrario, appaiono invero del tutto illogiche con la premessa”.

Il motivo non può essere accolto. A seguito della novella del 2012, “risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè” (Cass., sez. un., 8038/2018). Tale anomalia motivazionale non è sicuramente presente negli argomenti della Corte d’appello, che, al contrario di quanto afferma il ricorrente, si presentano coerenti e non contraddittori.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2020

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