Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 132 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 08/01/2010), n.132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CORVACE GIUSEPPE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE,

giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 23/03/07, depositata il 19/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;

udito l’Avvocato Russo Corvace Giuseppe, difensore del ricorrente che

si riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

e’ presente il P.G., in persona del Dott. VELARDI Maurizio, che

condivide la relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. C.M. propone ricorso per Cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 89/2/07, depositata il 19/06/07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di cartella di pagamento per omesso versamento Irpef e Irap relativa al 1999, la C.T.R. Lazio riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.

2. L’unico, articolato motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6 censurando la sentenza impugnata per non aver riconosciuto un credito di pari importo al versamento omesso riferito all’anno 1998, per il quale non risultava presentazione del Modello Unico) si conclude con un’affermazione che, benche’ cosi’ denominata in ricorso, non risulta configurabile come “quesito di diritto” nei sensi di cui all’art. 366 bis c.p.c., presentandosi piuttosto come principio di diritto (peraltro generico e privo di elementi idonei a verificarne rilevanza ed attinenza al decisum).

In particolare, consistendo il quesito nell’affermazione secondo la quale, in sede di liquidazione della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis ed in caso di omessa presentazione del Modello Unico per un periodo di imposta, l’Ufficio e’ tenuto a verificare la sussistenza di eventuali crediti di imposta esposti in dichiarazioni precedenti a quella omessa (e prescindendo dalla erroneita’ sul piano giuridico di simile affermazione), e’ da evidenziare che una risposta al suddetto quesito nei sensi auspicati dal ricorrente non sarebbe stata in ogni caso idonea a definire la controversia, non risultando provato l’interesse del contribuente per non aver egli affermato (in maniera autosufficiente) di aver provato che effettivamente nelle dichiarazioni precedenti erano stati esposti crediti di pari importo alle somme non versate.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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