Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13199 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10667/2006 proposto da:

ERCOLANO & PARISI SNC (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore P.A. elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MONTE SANTO 14, presso lo studio dell’avvocato FALCONE

SERGIO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANASTASIO Teodoro,

ESPOSITO GIUSEPPE quuest’ultimo con studio – in 80069 VICO EQUENSE

(NA) Via San Ciro, 30 con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato SPANI GIAN

MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato SGUANCI Alfredo con

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 3/02/2005; depositata il 18/02/2005;

R.G.N. 2859/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per estinzione per

rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con atto del 26 aprile 2010 A.A. e la Ercolano & Parisi s.n.c. hanno rinunciato al ricorso proposto avverso la sentenza del 18 febbraio 2005 della Corte di appello di Napoli, sottoscrivendo il relativo atto con firme autenticate;

ritenuto che la procedura è regolare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 391 c.p.c., e che non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

PQM

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

La Corte dichiara estinto il giudizio; per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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