Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13199 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13199 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 23273-2007 proposto da:
ATZAS ANGELINO TZSNLN51A041564L in proprio e quale
amministratore e legale rappresentante della società
SEDIGEL S.N.C. 00362750952, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE IPPOCRATE 96, presso lo studio
dell’avvocato CUCCA ANTONIO, rappresentata e difesa
2013
849

dagli

avvocati MANCA TERESA, MOTZO GIUSEPPE giusta

delega in atti;
– ricorrenti contro
ANAS S.P.A. in persona del legale rappresentante

1

Data pubblicazione: 28/05/2013

p.t., domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui

sono difesi per legge;
– controricorrente

.

102/2007 della CORTE D’APPELLO

di CAGLIARI, depositata

il 29/03/2007,

R.G.N.

509/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento;

avverso la sentenza n.

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del 19.07.1996, Angelino Atzas conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Oristano, l’Anas Spa, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni
conseguenti al sinistro stradale verificatosi il 10.11.1994, sulla S. S. 131 bis, quando,
percorrendo la strada a bordo del suo autocarro Iveco, Tg.0R47527, sentiva un urto dalla

rigonfiamento del manto stradale e così finiva fuoristrada, con conseguenti lesioni personali e
danni materiali. Il giudice di primo grado accertava l’esclusiva responsabilità dell’Anas nella
verificazione del sinistro e la condannava al pagamento della somma di Euro 92.377,67 a
titolo di risarcimento del danno.
2. L’ Anas proponeva appello, eseguendo la notificazione dell’atto di appello nei confronti
e presso il procuratore nominato dall’Atzas nell’atto introduttivo in primo grado. Il giudizio di
appello era proseguito in contumacia dell’Atzas medesimo.
3. La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza oggetto della presente impugnazione,
depositata il 29.03.2007, riformando la sentenza emessa in primo grado, accoglieva l’appello
proposto da Anas Spa e dichiarava la responsabilità concorrente dell’Anas Spa e di Atzas
Angelino, rispettivamente nella misura del 40% e del 60%, condannando l’Anas al
risarcimento dei danni patiti pari a 17.669,45 euro, oltre accessori. Per quanto qui rileva, la
Corte territoriale osservava:
3.1. la nomina del secondo difensore era avvenuta “in aggiunta” rispetto al primo
procuratore e non in sostituzione dello stesso, avendo la giurisprudenza di questa S.C.
precisato che la nomina nel corso del giudizio di un nuovo procuratore non autorizza di per sé
sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che essa sia fatta in sostituzione
del primo procuratore, dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo, dato il
carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato ex art. 1716, secondo comma, c.c.; nella
specie, non si aveva alcun elemento da cui ricavare la precisa e non equivoca volontà della
parte di procedere alla nomina del secondo difensore in sostituzione del primo, sicché l’Avv.
Manconi era stato correttamente ritenuto procuratore domiciliatario al quale notificare l’atto
d’appello;
3.2. l’attore era decaduto dal diritto di produrre i documenti e non poteva essere rimesso in
termini, in quanto l’impedimento allegato non costituiva un caso di forza maggiore: lo stato di
salute dell’Atzas e la compromissione della sua sfera psichica a causa dei disturbi da cui era
affetto all’epoca, non potevano aver alterato la sua capacità di valutazione in ordine alla
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parte della ruota anteriore sinistra del mezzo, perdeva il controllo dello stesso a causa di un

strategia difensiva da seguire, valutazione che era rimessa al suo legale e in ogni caso non gli
ha precluso la deduzione di altri mezzi di prova: la produzione del preventivo relativo alle
riparazioni del mezzo era quindi tardiva; in ogni caso la relativa produzione non risultava nel
fascicolo d’ufficio di primo grado, nel quale non era presente quello di parte dell’Atzas,
rimasto contumace in appello;
3.3. quanto al ritenuto concorso di colpa dell’Atzas, evidenziava le circostanze ed i rilievi
che avrebbero dovuto suggerirgli una condotta di guida particolarmente prudente ed oculata;

dell’usura dei pneumatici, delle condizioni meteorologiche e della circostanza che l’Atzas non
teneva rigorosamente la destra.
4. Ricorre per Cassazione l’Atzas con tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso
l’Anas spa. Le censure lamentate dal ricorrente sono:
4.1. Nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado — violazione e falsa
applicazione degli artt. 82, 85, 141, 330 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e
4 c.p.c., eccependo la nullità della notificazione dell’atto di citazione in appello proposto
dall’Anas Spa avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Oristano, in quanto l’attore aveva
inizialmente conferito procura alle liti al primo difensore indicato e, nel corso del medesimo
grado di giudizio, aveva eletto domicilio presso lo studio dell’Avv. Teresa Manca. Pur non
essendo stata revocata espressamente la nomina conferita al primo dei difensori, secondo
l’odierno ricorrente, ricorrerebbe nel caso di specie una ipotesi di tacita revoca della stessa
procura, determinata dalla nomina, nel corso del giudizio e, pertanto, per il medesimo atto e
procedimento, di altro difensore domiciliatario. Si contesta, dunque, l’assunto con cui la Corte
territoriale, alla luce di alcune pronunce di questa Corte (che solo apparentemente sarebbero
in contrasto con quelle invocate, invece, dal ricorrente, non essendo relative successiva
nomina di altro difensore con elezione di domicilio presso il medesimo), ha ritenuto che la
nomina del secondo difensore (Avv. Manca) fosse avvenuta in aggiunta rispetto alla prima
nomina (Avv. Manconi). Formula il seguente quesito di diritto: a) “In assenza di una revoca
espressa della procura rilasciata al difensore, la nomina, ad opera della stessa parte, nel corso
del medesimo grado del giudizio di primo grado, di un secondo procuratore per il medesimo
atto o affare, accompagnata dalla elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo
difensore — diversa dalla prima — non costituisce associazione del “nuovo” procuratore al
precedente già nominato, ma integra una implicita revoca della precedente nomina. La
successiva procura concessa ad altro difensore, in assenza di manifestazione di volontà
contraria, quando è accompagnata dalla elezione di domicilio presso lo studio del nuovo
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mentre la velocità tenuta di 80 Km. orari non era sicuramente prudenziale, tenuto conto

difensore, comporta la revoca della procura concessa al primo difensore.” b) “La revoca
implicita della procura conferita ad un difensore, quando la parte abbia provveduto a
nominare altro difensore ed abbia eletto domicilio presso il suo studio, comporta che la
notificazione dell’atto di appello nei soli confronti del procuratore revocato e non nei
confronti del procuratore domiciliatario, è affetta da inesistenza e/o nullità della notificazione
medesima, atteso che la notificazione, in tali ipotesi, deve considerarsi come effettuata nei
confronti di un soggetto (il difensore revocato) e presso un luogo che non hanno più alcun

4.2 Violazione e falsa applicazione dell’art. 184 bis c.p.c. ex art. 360, primo comma, n. 2
c.p.c., laddove la Corte Territoriale ha riconosciuto la grave patologia sofferta dall’Atzas, ma
ha ritenuto che la stessa non potesse avere influenzato in alcun modo la strategia difensiva
dell’attore, rimessa in via esclusiva al suo difensore. Formula il seguente quesito di diritto:
“Accerti la Corte se debba essere rimesso in termini ex art. 184 bis c.p.c. colui che, a cagione
del proprio stato di salute ed, in particolare, a seguito di compromissione della sfera psichica
derivata da un disturbo bipolare cronico sussistente nel periodo precedente la scadenza dei
termini di cui all’art. 184 c.p.c.(ora 183 c.p.c.), sia incorso in una decadenza e se detta
patologia debba considerarsi come causa di forza maggiore o comunque come causa non
imputabile al soggetto interessato alla produzione”.
4.3 Illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio, in particolare con riferimento alla determinazione delle rispettive responsabilità
circa la verificazione del sinistro, in quanto le circostanze indicate dalla Corte Territoriale,
contrasterebbero con le risultanze istruttorie.
5. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Giova considerare che, come sottolineato dal ricorrente, questa Corte ha affermato il
principio — che qui va ribadito — secondo cui “la nomina di un nuovo difensore e
domiciliatario nel corso del processo comporta la revoca tacita del precedente difensore
e domiciliatario, salva diversa manifestazione di volontà” (Cass. n. 23589/2004).
Il principio s’inserisce in un articolato contesto interpretativo.
Invero, si è sostenuto che, per la rinuncia al mandato da parte del procuratore ad litem,
non e prescritto alcun atto formale, e quindi la rinuncia può desumersi da atti che dimostrino
l’abbandono, da parte del procuratore, delle sue funzioni, in coincidenza con l’assunzione di
esse da parte di altro procuratore (Cass. n. 2396 del 1973).
Inoltre, con riguardo all’art. 330 c.p.c., si è affermato che la notificazione del ricorso per
cassazione, che venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel
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riferimento con il destinatario della notificazione”.

giudizio di secondo grado, in conformità a quanto prescritto dall’art. 330 primo comma,
seconda ipotesi, cod. proc. civ., presso il diverso procuratore domiciliatario della parte
medesima in primo grado, è affetta da giuridica inesistenza, non da mera nullità, con
esclusione, pertanto, di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod.
proc. civ., poiché la seconda procura con elezione di domicilio necessariamente implica la
revoca della precedente elezione e non consente di considerare il luogo in essa indicato come
ancora riferibile al destinatario dell’atto (Cass. n. 9147/2007; S.U. n. 3947/1987).

espressamente il contrario, ad un solo grado del giudizio, con la conseguenza che la
notificazione dell’atto di impugnazione ad un legale che non abbia più la rappresentanza
processuale della parte, né ne sia domiciliatario, come nel giudizio di primo grado, è da
ritenere inesistente, in quanto eseguita presso una persona ed in un luogo in ordine ai quali
non sussiste, in quella fase, alcun collegamento con il destinatario dell’atto. (Cass. n.
5025/2002; n. 1100/2001).
Da tale contesto giurisprudenziale, questa Corte ha desunto — con argomentazioni che qui
si ribadiscono – che “la nuova elezione di domicilio non può logicamente avere altro
significato se non quello di escludere la persistenza della precedente; e ciò, sia sotto il
profilo giuridico, in quanto determina il venir meno degli effetti della precedente e ne
produce di nuovi con essi incompatibili e tali da non consentire alcuna legittima
indagine officiosa circa la possibile ultrattività di una manifestazione di volontà dalla
parte espressamente modificata e sostituita, sia sotto l’aspetto fattuale, poiché esclude
qualsiasi onere per la parte di rendersi informata presso il proprio precedente
domiciliatario e per questi di informare un cliente con il quale non ha più alcun
rapporto una volta esaurito lo scopo, temporalmente e funzionalmente delimitato, del
mandato ricevuto e della connessa domiciliazione” (Cass. n. 9147/2007, in motivazione).
Nel caso di specie, la notificazione dell’atto di citazione in appello, proposto dalla società
ANAS s.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Oristano, veniva eseguita nei
confronti dell’avv. Rosaria Manconi, alla quale l’Atzas aveva inizialmente conferito procura
alle liti ma, nel corso del medesimo grado del procedimento, lo stesso, invece, aveva
nominato altro difensore, l’avv. Teresa Manca, presso la quale provvedeva anche ad eleggere
domicilio, pur non revocando espressamente la nomina del primo difensore.
Sulla base della richiamata giurisprudenza, non merita di essere condivisa la sentenza della
Corte territoriale, la quale ha ritenuto che la nomina del secondo difensore domiciliatario sia
avvenuta in “aggiunta” rispetto alla prima nomina, richiamando, a sostegno di tale tesi, alcune
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Si è aggiunto che l’elezione di domicilio presso il procuratore è limitata, ove non risulti

pronunce giurisprudenziali di legittimità, le quali, tuttavia, riguardano casi diversi da quello in
esame. Infatti, l’una attiene all’ipotesi in cui la parte nomini più difensori sin dall’inizio del
processo e nel medesimo atto (Cass. n. 2071/2002;) e, l’altra riguarda il caso di successivo
conferimento di procura ad altro procuratore, non accompagnato, tuttavia (e diversamente dal
caso in esame) da una nuova elezione di domicilio (Cass. 9260/2005).
6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ogni decisione in ordine agli altri.
La sentenza impugnata, in conseguenza dell’accoglimento del descritto motivo, deve essere

proseguito: l’inesistenza della notificazione dell’appello (argomento desumibile da Cass. n.
5025/2002; n. 1100/2001, cit.) ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di
primo grado.
Nulla per le spese della fase di appello, nella quale l’Atzas non ha svolto attività difensiva.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza
impugnata. Condanna l’ANAS spa al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida
in euro 3.700,00—, di cui euro 3.500,00= per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2013.

cassata senza rinvio (art.382 cpv. ult. parte) perché il processo non avrebbe potuto essere

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