Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13199 del 24/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 24/06/2016), n.13199
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D.B., elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza San
Lorenzo in Lucina n. 4, presso gli avv. DOMENICO CORTESE e SILVIO
DI CASTRO, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.E., elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Cassiodoro n. 6, presso l’avv. MICHELE MONACO, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al
controricorso;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Roma depositato
il3 novembre 2015, nel procedimento civile iscritto al n. 1606/15
V.G.;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16 maggio 2016 dal Consigliere dote. Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, la quale ha
chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza d’interesse alla
decisione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con decreto emesso il 3 novembre 2015 il Tribunale per i minorenni di Roma ha disposto la sospensione di D.B. dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio R. N.S., ordinando all’altro genitore R.E. di provvedere affinchè il minore rientri immediatamente in (OMISSIS) e inizi senza ulteriore ritardo a frequentare la scuola presso la quale iscritto, e prescrivendo alla madre, nel caso in cui decida di non tornare a (OMISSIS) con il figlio, di agevolare il rientro di quest’ultimo e l’immediata ripresa della frequentazione scolastica;
che avverso il predetto decreto la D. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, articolato in due motivi, ai quali il R. ha resistito con memoria;
che a seguito della trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado, il procedimento, già iscritto a ruolo con il n. 27378/2015 R.G., e stato nuovamente iscritto a ruolo con il n. 573/2016 R.G.;
Considerino che con atto ritualmente sottoscritto il 24 marzo 2016 e depositato in Cancelleria il 31 marzo 2016, i difensori della ricorrente, in virtù dei poteri loro conferiti con la procura speciale rilasciata in calce al ricorso, hanno dichiarato di rinunciare all’istanza di regolamento di competenza;
che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell’adunanza in camera di consiglio, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio iscritto al n. 27378/2015 R.G., non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non sia stata notificata al resistente, essendosi quest’ultimo costituito tardivamente in questa sede, ed essendo la notificazione prescritta dall’art. 390 cit., comma 3 soltanto nei confronti delle parti ritualmente costituite, al fine di sollecitarne l’adesione alla rinuncia, in vista dell’esonero del rinunciante dalla condanna alle spese (cfr.
Cass., Sez. 5, 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass., Sez. lav., 24 marzo 2005, n. 6348);
che relativamente al giudizio iscritto al n. 573/2016 R.G. va invece dichiarala la riunita dell’iscrizione a ruolo, in quanto avvenuta in mancanza del deposito di un ricorso o della trasmissione di un provvedimento volto a promuovere il regolamento d’ufficio.
PQM
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara estinto il giudizio n. 27378/2015 RG. e nulla l’iscrizione a ruolo del giudizio n. 573/2016 R.G..
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 16 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016