Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13199 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13330/2010 proposto da:

G.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell’avvocato SANTUCCI

Roberto, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIRELLI

TEO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) (già Aurora Assicurazioni Spa),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio

dell’avvocato ROMAGNOLI Maurizio, che la rappresenta e difende,giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati SGROI Antonino, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA, S.A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1515/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

2/10/09, depositata l’11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Rosso Lorenza, (delega avv. Tirelli Teo), difensore

del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Sgroi Antonino, difensore del controricorrente

(INPS) che si riporta agli scritti; è presente il P.G. in persona

del Dott. CARMELO SGROI che condivide la relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: l’INPS ha agito ex art. 1916 c.c., per recuperare dai responsabili del sinistro le prestazioni erogate all’assicurato G.U..

L’Aurora Assicurazioni ha chiesto la condanna del G. a restituire quanto da essa dovuto.

Con sentenza depositata in data 11 novembre 2009 la Corte d’Appello di Torino ha sostanzialmente confermato (tranne che per la decorrenza della rivalutazione monetaria) la sentenza del Tribunale di Tortona che, tra l’altro, aveva condannato il G. a restituire all’Aurora Assicurazioni Euro 66.000,00.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo lamenta omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si assume che la Corte territoriale non ha spiegato da dove avesse desunto l’esistenza di un mero rapporto di garanzia interna tra il G. e l’Aurora nei confronti della domanda proposta dall’INPS contro i tre convenuti. La Corte territoriale, riferendo e avvalorando quanto affermato dal Tribunale, ha spiegato (vedi pag. 9 e parte della 10 della sentenza impugnata) le ragioni del proprio convincimento con argomentazioni che il ricorrente (aveva già percepito un risarcimento dall’Aurora per il danno patrimoniale) non condivide ma che valgono ad escludere il vizio (limitato alla motivazione omessa o insufficiente).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 28, ovvero ex art. 142 D.Lgs. e degli artt. 1321, 1322, 1428, 1429 e 1969 c.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si assume che la Corte territoriale ha modificato i termini della transazione intervenuta tra le parti, così incidendo sulle pattuizioni contrattuali.

La censura, che rende indispensabili esame degli atti e valutazione dei medesimi, non dimostra che la Corte territoriale abbia deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e, quindi, trova ostacolo nell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è stata formulata con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, anzichè al successivo n. 4.

Si assume che la compagnia di assicurazioni ha espressamente agito nei confronti del G. per lo stesso titolo azionato dall’INPS, titolo impugnativamente ritenuto dal G. con l’appello.

Premesso che spetta al giudice qualificare sul piano giuridico le domande proposte dalle parti, si osserva che le argomentazioni addotte non dimostrano che la sentenza impugnata abbia violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nè che non abbia dato adeguata ragione della propria decisione.

Il quarto motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; omessa, insufficiente e/o illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il tema trattato è il rigetto del terzo motivo d’appello che imputava al Tribunale di avere ritenuto, in difetto di prova, che l’Aurora avesse liquidato al G. il danno patrimoniale.

Anche questa censura non dimostra che la sentenza impugnata si sia discostata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (art. 360 bis c.p.c., n. 1), ma sostanzialmente ne stigmatizza il contenuto decisorio, peraltro motivato congruamente.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c.. La questione sollevata concerne la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, che assume essere stati liquidati in mancanza di prova sul maggior danno differenziale.

La censura si basa sul presupposto che quello in discussione fosse un rapporto di natura contrattuale, quindi non attacca il punto cruciale della sentenza impugnata, secondo cui la controversia non attiene ad alcun rapporto contrattuale e il conseguente debito è di valore, non di valuta.

4. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; G. e UGF (già) Aurora Assicurazioni hanno chiesto d’essere ascoltate in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non sono condivisibili e non superano i rilievi contenuti nella relazione; è appena il caso di aggiungere che la deduzione prescinde dalla inequivoca dizione della quietanza;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato, le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore dell’INPS in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore della UGF, in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA