Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13198 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16126/2009 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

189, presso lo studio dell’avvocato DIOFEBBO MASSIMILIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VERONESI Romano, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FERRARA;

– intimata –

avverso il decreto n. 89/2008 del GIUDICE DI PACE di FERRARA del

3/11/08, depositato il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” B.P. ricorre per cassazione – formulando tre motivi – contro il decreto del Giudice di pace di Ferrara che ha respinto la sua opposizione contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Ferrara il 15.7.2008 perchè già colpito da decreto di espulsione il 31.8.2004.

La Prefettura intimata non ha svolto difese.

In diritto:

2.- Con i primi due motivi di ricorso il ricorrente denuncia violazione del principio di tutela dell’affidamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, formulando i seguenti quesiti ex art. 366 bis c.p.c.:

1) “a fronte di un provvedimento amministrativo di espulsione può ritenersi sussistente e operante il principio generale della tutela dell’affidamento qualora il soggetto colpito da tale provvedimento lo ritenga superato per effetto dell’ottenimento di regolare permesso di reingresso sul territorio italiano in forza del rilascio del visto di ingresso da parte dell’Ambasciata Italiana?”.

2) “può la speciale autorizzazione al reingresso anticipato disposta dal Ministero dell’interno prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, sostanziarsi in un qualsiasi provvedimento di carattere autorizzativo o serie di provvedimenti del Ministero dell’interno, dai quali si possa inequivocabilmente ricavare la volontà della Pubblica Amministrazione di ammettere lo straniero nel territorio dello Stato nonostante la pendenza del divieto di reingresso? In particolare può tale funzione autorizzativa essere assolta dal nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dal Ministero dell’Interno nell’ambito delle quote annuali previste con il cosiddetto decreto flussi quando il nulla osta venga concesso in epoca successiva all’emissione del decreto di espulsione originante il divieto di reingresso?”.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione.

3.- Va preliminarmente evidenziata l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso perchè privo del momento di sintesi del fatto controverso in relazione all’art. 366 bis c.p.c.. I primi due motivi, poi, appaiono manifestamente infondati perchè del tutto diversa è la “speciale” autorizzazione del Ministero dell’Interno, necessaria per il rientro in Italia dopo l’espulsione e prima del decorso del periodo del divieto, contemplata nell’art. 4, comma 6, e nell’art. 13, comma 13, T.U. n. 286 del /1998 rispetto al nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione ai sensi dell’art. 22 cit. T.U..

D’altra parte il D.P.R. n. 394 del 2004, art. 19, dopo avere previsto che il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell’espulsione, attestata dal timbro d’uscita di cui all’art. 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l’assenza dello straniero dal territorio dello Stato, prevede che, decorso il predetto termine, “lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l’assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l’identità del richiedente, all’inoltro al Ministero dell’interno”. L’art. 19 bis del predetto Regolamento, poi, prevede che “la richiesta di autorizzazione speciale al rientro in (OMISSIS), di cui all’articolo 13, comma 13, del testo unico, è presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all’inoltro della stessa al Ministero dell’interno, previa verifica dell’identità e autentica della firma del richiedente nonchè acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro” e la rappresentanza diplomatica italiana competente “provvede a notificare all’interessato il provvedimento del Ministero dell’interno”.

L’intera normativa – legislativa e regolamentare – dunque, inducono ad escludere che la “speciale” autorizzazione del Ministro possa trovare equipollenti in qualsiasi altro atto dell’Amministrazione.

Il principio dell’affidamento invocato dal ricorrente – semmai – potrà essere rilevante in sede penale ma non può in ogni caso convertire il predetto nulla osta in “speciale” autorizzazione del Ministro.

Qualora i rilievi innanzi esposti siano condivisi, il ricorso potrà essere deciso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

4.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali le stesse si fondano e che conducono al rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA