Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13198 del 25/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2017, (ud. 01/03/2017, dep.25/05/2017),  n. 13198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17472-2015 proposto da:

A.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA UGO OJETTI 401 presso lo STUDIO LEGALE degli Avvocato DI

CONGILIO GENNARO e SCARPONI ANNA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE FONTANAROSA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8117/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/01/2015 R.G.N. 5772/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO per delega verbale Avvocato ANTONIO

PILEGGI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 novembre 2014, ha confermato la pronuncia del Giudice del lavoro del locale Tribunale, che aveva respinto la domanda proposta da A.E., avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato da ENI s.p.a. con comunicazione del 5 novembre 2007.

2. La società convenuta aveva contestato al dipendente di avere attestato il versamento di somme di denaro, quali incassi ricevuti presso i vari punti vendita, in misura superiore al reale importo delle somme inserite nei plichi consegnati alla società di vigilanza e trasporto BSK Service s.r.l.. Secondo la contestazione, il ricorrente aveva sottoscritto distinte di versamento e bolle di consegna in data 29.9.07, attestando la presenza nelle buste di una somma in contanti pari ad Euro 2.555,00, somma non rinvenuta nelle buste.

3. Nel disattendere i rilievi mossi dall’appellante, la Corte territoriale ha osservato che:

– non era stato violato il principio di tempestività della contestazione, poichè, a fronte di fatti risalenti al 29 settembre 2007, l’azienda aveva proceduto alla formale contestazione degli addebiti il 23 ottobre 2007, dopo le dovute verifiche e l’attesa dell’esito dell’attività di indagine, svolta in tempi ragionevoli e adeguati alla peculiarità del caso;

– non era stato violato il principio di specificità di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 in quanto la lettera di contestazione conteneva una compiuta esposizione delle ragioni della parte datoriale; le modalità della condotta imputata all’ A., la descrizione dei fatti e delle ragioni di rilevanza disciplinare degli stessi, gravemente lesivi degli obblighi di fedeltà e diligenza, era completa ed analitica, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa del lavoratore;

– non rilevava la circostanza che l’appellante non fosse stato indagato in sede penale a seguito della denuncia sporta dalla società, poichè vige il principio di autonomia dell’accertamento dei fatti in sede civile;

– quanto alla prova del fatto ascritto, era rilevante la deposizione del Comandante dei Carabinieri che aveva visionato il filmato di apertura del plico contenente i valori, riscontrando la regolarità dei sigilli, per cui l’unica persona alla quale poteva attribuirsi l’ammanco era quella che aveva proceduto al conteggio del denaro e al suo inserimento nella busta, poi consegnata al servizio trasporto valori;

– il fatto che il teste avesse parlato di altri ammanchi verificatisi non valeva ad escludere la responsabilità del ricorrente, costituendo mera supposizione, non suffragata da alcun elemento probatorio, che altri potessero avere commesso il fatto contestato;

– nè altra prova avrebbe dovuto fornire la società, atteso che lo stesso appellante aveva attestato e sottoscritto l’inserimento della somma non rinvenuta nella busta e tale sottoscrizione compariva sia sulla distinta che sulla bolla di consegna;

– neppure poteva rilevare la circostanza che, secondo il regolamento interno, i conteggi dovessero essere eseguiti da due persone e non da una sola, com’era accaduto; tale circostanza non poteva costituire un’esimente a difesa e discolpa del cassiere, ma doveva essere letta come posta a garanzia dell’azienda.

4. Per la cassazione di tale sentenza A.E. propone ricorso affidato a tre motivi. Resiste con controricorso ENI s.p.a., che ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’ A. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 nonchè “insufficiente, contraddittoria, illogica e viziata motivazione nonchè vizio di omessa motivazione su un punto decisivo” (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto provata la sua responsabilità in difetto di indagini penali e in violazione dell’onere probatorio, gravante sul datore di lavoro. In particolare, deduce che: a) la prova era stata ritenuta raggiunta senza l’acquisizione del filmato di cui aveva riferito il teste; b) la distinta di versamento era stata sottoscritta anche da un’altra dipendente; c) il testimone menzionato nella sentenza non era stato presente all’apertura del plico, nè tanto meno alla fase del suo trasporto; d) l’unica persona presente all’apertura del plico, il sig. S.V., era stato arrestato insieme ad altre persone per grave truffa danno dell’Eni ed in danno dello Stato.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 con riferimento al principio di specificità e immodificabilità della contestazione e proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito. Erronea applicazione dell’art. 55 CNL di categoria. Si deduce che la stessa sentenza impugnata aveva fatto riferimento esclusivamente ad una falsa attestazione e dunque ad una negligenza nell’esecuzione delle mansioni, punibile con sanzione di natura conservativa; la stessa lettera di contestazione non aveva menzionato la presunta sottrazione del denaro da parte dell’ A., ma solo un ammanco di denaro. L’ipotesi contestata è dunque di natura colposa, consistente in mera negligenza.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 per difetto di tempestività della contestazione rispetto alla commissione del presunto addebito, essendo intercorso un lasso di tempo pari 25 giorni laddove il confezionamento del plico e la sua apertura avvennero lo stesso giorno.

4. Il primo motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente tende a contrastare il giudizio formulato dalla Corte di appello, che ha ritenuto determinante la deposizione del Comandante dei Carabinieri che aveva visionato il filmato di apertura del plico ravvisando, da un lato, l’integrità dello stesso e dei sigilli e, dall’altro, l’assenza delle somme di denaro, di cui alla distinta di versamento. Ha dunque ritenuto, con ragionamento inferenziale, che l’unica persona cui poteva attribuirsi l’ammanco dovesse essere quella che aveva proceduto al conteggio del denaro e al suo inserimento nella busta poi consegnata al servizio trasporti. Lo stesso appellante aveva attestato la presenza della somma, poi non rinvenuta, sottoscrivendo sia la distinta che la bolla di consegna.

4.1. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, per aversi presunzione giuridicamente valida non occorre che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti certi, ma è sufficiente che dai fatti noti sia univocamente deducibile il fatto ignoto, attraverso un procedimento logico basato sull’ id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell’inferenza probabilistica) sicchè sia consentito desumere dal fatto noto quello da dimostrare come conseguenza logica possibile (v. Cass. n. 4376 del 1982, n. 6443 del 1983 e, tra le più recenti, Cass. n. 2632 del 2014). Va poi ricordato che è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit; l’unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione (Cass. n. 9225 del 2005).

4.2. Nel caso di specie, è del tutto congruente la motivazione adottata dalla Corte territoriale quanto al rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto, accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza. L’integrità del plico all’atto della sua apertura era circostanza idonea ad escludere manomissioni intervenute ad opera di terzi estranei successivamente alla fase della composizione del plico stesso, operazione imputabile esclusivamente al ricorrente. Da tale fatto noto la Corte di appello, con corretta applicazione della regola di inferenza probatoria, è risalita al fatto ignoto, ossia alla prova indiretta che non potesse che ascriversi all’ A. la non coincidenza tra le somme rinvenute all’interno del plico e quelle dallo stesso attestate nella distinta di versamento.

4.3. Il primo motivo è altresì inammissibile laddove tende ad introdurre nuovi temi di indagine, qual’è l’assunto secondo cui la distinta di versamento sarebbe stata sottoscritta anche da un’altra dipendente. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di cui all’art. 366 c.p.c. del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (ex plurimis, Cass. n. 23675 del 2013, n. 324 del 2007, nn. 230 e 3664 del 2006).

4.4. Per il resto, il primo motivo sollecita, nella forma apparente della denuncia di error in iudicando, un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede. Questa Cortre ha più volte affermato che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. tra le più recenti, Cass. n. 16056 del 2016; v. pure 17097 del 2010).

4.5. Va infine rilevato che le censure in fatto si collocano nella vigenza del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, sulla cui interpretazione sono intervenute le S.U. con la sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, le cui argomentazioni sono qui richiamate. Peraltro, anche prima della modifica legislativa, secondo l’interpretazione costante della Corte, costituisce fatto decisivo ai sensi del’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n.18368 del 31 luglio 2013); la nozione di decisività concerne la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa (v., in tal senso, Cass. n. 3668 del 14 febbraio 2013). Nessuno dei fatti prospettati dal ricorrente (ed esclusi quelli che involgono questioni nuove ed inammissibili) sarebbe idoneo, di per sè, a costituire fatto decisivo nei termini suddetti, ossia fatto idoneo a comportare necessariamente una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dai giudice di merito di primo e di secondo grado.

5. Il secondo motivo è infondato. Innanzitutto, l’espressione “ammanco” di cui alla sentenza impugnata non allude alla mera negligenza nella redazione della distinta di versamento, ma all’ipotesi della sottrazione volontaria, stante il difetto di corrispondenza tra somme dichiarate e somme inserite nel plico, rimasto integro durante il trasporto e fino alla sua apertura, sottoposta a controllo filmato. I termini della contestazione erano sufficientemente specifici, come riferito nella sentenza impugnata, in quanto atti a delineare con precisione il fatto ascritto.

6. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che il lasso di tempo intercorso tra il fatto e la contestazione (dal 29 settembre al 23 ottobre 2007) era compatibile con la necessità delle dovute verifiche. Il ricorrente si limita ad opporre che il confezionamento del plico e la sua apertura avvennero lo stesso giorno, per cui non sarebbe giustificato alcun intervallo temporale tra il rilievo del fatto e la sua formale contestazione. Il censura non è pertinente rispetto al decisum. Si desume dalla sentenza impugnata che il momento dell’acquisizione della notizia rilevante ai fini disciplinari si è avuta solo a seguito della visione, da parte della società datrice di lavoro, del filmato relativo all’apertura della busta contenente i valori e tale momento non ha coinciso con il quello dell’accadimento dei fatti. Tanto è sufficiente per ritenere la doglianza avulsa dalla ratio decidendi.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

8. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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