Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13198 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19300-2014 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA

1, presso lo studio dell’avvocato RENATO MIELE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CALOGERO MICELI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

O.P.L., F.S., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato

MARCO MACHETTA, rappresentati e difesi dagli avvocati LORENZO

BARTOLI, FRANCESCO GAVIRAGRI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1330/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

91/06/2013, depositata il 28/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato EGIDIO MARULLO, giusta delega allegata al verbale

dell’Avvocato GAVIRAGHI difensore del controricorrente, che si

riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.E. propone ricorso per cassazione contro O.P. L. c F.S., che resistono con controricorso, e S.P.R., che non svolge difese, avverso la sentenza che ha rigettato l’appello alla sentenza del Tribunale di Firenze, che aveva accolto la domanda delle controparti di tutela del possesso di un passo carrabile impedita con l’avanzamento di paletti e catena.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza 28.8.2013, osservava che il gravame si fondava sull’inesistenza del possesso mentre il passaggio con veicoli era stato confermato dai testi e vi era prova dell’immutazione che rendeva il transito impossibile.

Il ricorrente denunzia col primo motivo violazione dell’art. 832 c.c. perchè è stato applicato l’art. 1168 c.c. mentre andava applicato l’art. 2697 c.c. ed era stata contestata l’impossibilità del passaggio.

Col secondo lamenta violazione dell’art. 841 c.c. perchè nessuno spoglio vi era stato e nessun impedimento.

Le censure, per la loro evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente. Questa Corte suprema non ignora che, per la configurabilità del possesso (“ad usucapionem”), è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene.

La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e lenti di difendersi opponendo che “feci sed iure feci”.

Nella specie, risultando provati l’esercizio del passaggio e l’impedimento le odierne generiche censure tentano un inammissibile riesame del merito senza fornire clementi di riscontro soggettivi ed oggettivi emergenti dagli atti, anche in relazione alla necessità di tutelare e contemperare le esigenze del proprietario con quelle di chi invocava la tutela, al quale è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile e consistente nel transito, senza opposizione del proprietario ed anche senza opere visibili e permanenti con la conseguenza che per l’esperimento dell’azione di reintegrazione, è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470).

In definitiva il ricorso va respinto con condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidale in Euro 2200 di cui 2000 per compensi, oltre accessori, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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