Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13197 del 28/05/2010
Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13197
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15870/2009 proposto da:
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CHIETI, in persona
del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.Y.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 33/2008 del GIUDICE DI PACE di CHIETI del
14/02/07, depositata il 23/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, è del seguente tenore: “Con il decreto impugnato il Giudice di pace di Chieti ha accolto l’opposizione proposta da C.Y. contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Chieti nei suoi confronti.
Secondo il giudice del merito, poichè l’espulsa vive con la giovanissima figlia dell’età di due anni regolarmente soggiornate in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, il Prefetto, nell’adottare il provvedimento di espulsione avrebbe dovuto tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessata”. Ciò che, tuttavia, non risultava essere stato fatto. Inoltre, ai sensi dell’art. 28, comma 3, della citata normativa, in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 27 maggio 1991, n. 176, nella fattispecie concreta non si poteva prescindere dalla particolare situazione innanzi evidenziata.
Contro il decreto del Giudice di pace la Prefettura di Chieti ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
Non ha svolto difese l’intimata.
In diritto:
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo che nella concreta fattispecie il provvedimento di espulsione è stato emesso perchè la straniera era stata già espulsa il 4.11.2003 dal Prefetto di Bologna e, dopo cinque anni, la stessa era stata nuovamente rintracciata sul territorio nazionale. Formula, conclusivamente, il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se nell’ambito del ricorso avverso il decreto di espulsione adottato – come nel caso in presenza degli accertati presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter (per mancata ottemperanza a pregressa espulsione e ordine di abbandono del t. n.) ed in assenza delle ipotesi di divieto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, il Giudice di Pace debba confermare la legittimità del provvedimento di espulsione, non potendo sindacare e deciderne l’annullamento per violazione di norme o principi riguardanti fattispecie diverse e non conferenti – quali il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis (che impone di valutare i vincoli familiari nel diverso caso di espulsione adottata ex art. 13, comma 2, lett. a) e b) a carico di familiare già ricongiunto) ovvero il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 30 (che attiene ai procedimenti finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori) – che non incidono comunque sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la legittimità dell’espulsione”.
Il motivo appare manifestamente fondato perchè a sostegno dell’applicabilità del divieto di espulsione di cui all’art. 13, comma 2 bis, il Giudice di pace ha invocato la mera situazione di fatto della convivenza della cittadina straniera con la figlia minore dell’età di due anni mentre la norma innanzi richiamata fa riferimento al provvedimento di espulsione dello straniero “che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” ai sensi dell’art. 29 T.U. Ove il rilievo innanzi riportato sia condiviso, il ricorso potrà essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.
Il provvedimento impugnato, quindi, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame al giudice del merito, risultando proposti motivi di opposizione non delibati, e anche per il regolamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Chieti in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010