Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13197 del 25/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2017, (ud. 01/03/2017, dep.25/05/2017),  n. 13197

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12828-2015 proposto da:

M.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE AMATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO SELLAROLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato RENATO

SILVESTRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE FERRARA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9832/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/12/2014 R.G.N. 8389/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CLAUDIO SELLAROLI;

udito l’Avvocato STEFANO MATTEI per delega Avvocato RENATO SILVESTRI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 novembre 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui il Tribunale di Velletri aveva respinto la domanda proposta da M.N., avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato al ricorrente da ENEL Distribuzione s.p.a. in data 10 settembre 2010.

2. Il M., dipendente della società appellata con mansioni di operaio specializzato, posizione economica B1, appartenente a squadre che eseguono sul territorio interventi di manutenzione e ripristino degli impianti elettrici anche sulle cabine, era stato licenziato in quanto presso la piazzola di sua proprietà, adibita a parcheggio e limitrofa alla casa di abitazione, i verificatori ENEL avevano riscontrato la presenza di un allaccio alla rete elettrica in corrispondenza della cabina di trasformazione, attivo per l’illuminazione di un gazebo sito in detta piazzola.

3. Il Tribunale aveva ritenuto legittimo il licenziamento, atteso che il M., oltre ad essere proprietario di quella pertinenza, era un quotidiano fruitore della zona adibita a parcheggio, in qualsiasi ora del giorno e della notte; dunque, usufruiva anche dell’illuminazione ottenuta con quelle modalità.

4. La Corte territoriale ha respinto le doglianze dell’appellante, tese a sostenere il difetto di prova della responsabilità dei fatti, osservando che:

– il convincimento del giudice può fondarsi anche su una sola presunzione, purchè grave e precisa, e non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto ignoto sia desumibile come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità;

– nel caso di specie, tutti gli elementi deponevano nel senso accertato dal Giudice di primo grado: per almeno cinque anni (questo il periodo che, in via presuntiva, i verificatori avevano indicato e sul quale era stato calcolato, in via forfettaria, il danno economico di ENEL, risarcito con versamento integrale della somma di Euro 907,56 da parte della moglie del M., che si era assunta ogni responsabilità), il M. si era recato nella zona di parcheggio usufruendo dell’illuminazione in loco ottenuta con un allaccio visibilmente “non a norma”;

– vi era quindi la prova, se non della manomissione personalmente commessa, dell’utilizzo abusivo dell’energia elettrica da parte del M., il quale con la sua condotta aveva pure accettato il rischio che si protraesse per almeno cinque anni la situazione di pericolo derivante dall’allacciamento abusivo ad una cabina di trasformazione, pericolo ampiamente descritto nei dettagli tecnici da ENEL Distribuzione s.p.a. e mai contestato dal ricorrente; nè tale pericolo poteva essere ignoto al M., stante il suo ruolo professionale di operaio specializzato abilitato ad intervenire su cabine ed impianti per la manutenzione e la riparazione;

– il licenziamento era misura sanzionatoria proporzionata alla gravità dei fatti: il ricorrente, pur essendo tenuto a impedire manomissioni e/o alterazioni degli impianti elettrici anche mediante apposite segnalazioni, aveva usufruito egli stesso di un allaccio abusivo, asserendo per di più di non essersi mai accorto di tale manomissione e/o di non esserne a conoscenza; tale comportamento, unitamente ad un atteggiamento teso a sminuire il danno provocato all’azienda, prospettato in termini di mero rilievo economico, denota un elemento psicologico di particolare rilievo, che certo non consente una diagnosi favorevole per la futura correttezza del dipendente nello svolgimento del suo lavoro; a fronte di ciò scarso rilievo potevano assumere l’assenza di precedenti disciplinari e la circostanza che i fatti addebitati inerissero alla vita privata del lavoratore;

– il principio di proporzionalità (pure alla luce della L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3, che impone di attribuire preminente rilievo, nella valutazione della gravità e proporzionalità del licenziamento, alle previsioni della contrattazione collettiva) non esclude la configurabilità della giusta causa per un grave inadempimento o per un comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, che abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

4. Per la cassazione di tale sentenza il M. propone ricorso affidato a quattro motivi. ENEL Distribuzione s.p.a. resiste con controricorso, seguito da memoria ex art. 378 c.p.c..

5. All’odierna udienza il difensore del M. ha depositato copia della sentenza penale emessa dal Tribunale di Latina il 14.10.2016, con cui l’assistito è stato assolto dal reato di furto aggravato, ascritto per i fatti di causa, per non aver commesso il fatto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, ENEL Distribuzione s.p.a. ha eccepito la nullità del ricorso avversario per difetto di procura. Rileva che, sebbene nell’epigrafe del ricorso si fosse dato atto della presenza della procura ad litem, il mandato non era presente nell’atto notificato; nè risultavano altri elementi idonei a dimostrare in modo certo ed inequivocabile l’effettivo rilascio precedente o contestuale alla notifica del ricorso.

1.1. L’eccezione è infondata, in quanto dall’originale del ricorso notificato, depositato in atti e visionato dal Collegio, si rileva la presenza della procura speciale allegata in calce, contenente un espresso riferimento alla sentenza della Corte di appello di Roma impugnata. Tanto è sufficiente per ritenere valido l’atto di impugnazione, pure in mancanza di data apposta sulla procura medesima. Infatti, la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. n. 18915 del 2012).

1.2. Del pari, non rileva l’assenza di timbri di congiunzione. Va osservato che tale modalità non è in alcun modo prescritta. Il requisito della materiale congiunzione tra il foglio separato e l’atto cui la procura accede non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta (v. Cass. 27 maggio 2009 n. 12332 e Cass. 12 gennaio 2012 n. 336).

2. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2727 c.c., nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 5 si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto provata la condotta commissiva, consistente nell’appropriazione illecita dell’energia elettrica, muovendo dal solo rilievo dell’esistenza di un allaccio abusivo, valorizzato alla luce della considerazione che il M. non poteva non accorgersi della anomalia, avendo competenza tecnica nel settore. In tal modo la Corte di appello aveva fatto un uso improprio del fatto notorio.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7 laddove fa sentenza, nel ritenere congrua la sanzione espulsiva, aveva valorizzato la situazione di pericolo insita in un allaccio abusivo ad una cabina di trasformazione e l’abuso della posizione funzionale del lavoratore. Il giudizio era stato espresso senza in alcun modo esaminare le previsioni del contratto collettivo e dunque senza valutare se il comportamento addebitato rientrasse nelle previsioni negoziali.

4. Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia, sotto diversi profili (peraltro non tutti di agevole individuazione nel coacervo delle doglianze), il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Da un lato, la sentenza aveva addebitato al M. la condotta commissiva consistente in una manomissione intenzionale del patrimonio aziendale, dall’altro gli aveva imputato l’omessa segnalazione dell’allaccio abusivo. Inoltre, quest’ultima fattispecie è espressamente sanzionata dall’Accordo aziendale (non con il licenziamento disciplinare ma) con la sanzione della sospensione dal servizio. Infine, la sentenza non aveva fornito alcuna spiegazione circa la mancata valorizzazione dell’assenza di precedenti disciplinari.

5. Il primo motivo è infondato. Esso muove da una impropria commistione concettuale tra “fatto noto”, che – secondo la regola della prova per presunzioni di cui all’art. 2727 c.c. consente di risalire alla conoscenza del fatto ignoto, e “fatto notorio” di cui all’art. 115 c.p.c., comma 2, riguardante i fatti di comune esperienza che, come tali, non richiedono di essere specificamente provati. La Corte di appello ha tratto la prova della consapevolezza, da parte del ricorrente, dell’esistenza dell’allacciamento abusivo non dal fatto notorio, come erroneamente prospettato nel ricorso, ma dalle ordinarie regole dell’inferenza probabilistica fondate sull’id quod plerumque accidit: per almeno cinque anni, il M. si era recato nella zona di parcheggio usufruendo dell’illuminazione in loco ottenuta mediante un allacciamento alla corrente elettrica pienamente visibile (con filo “volante”) che correva dalla piazzola parcheggio fino alla cabina di trasformazione dell’energia elettrica. Il fatto da provare era desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità.

5.1. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, per aversi presunzione giuridicamente valida non occorre che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti certi, ma è sufficiente che dai fatti noti sia univocamente deducibile il fatto ignoto, attraverso un procedimento logico basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell’inferenza probabilistica) sicchè sia consentito desumere dal fatto noto quello da dimostrare come conseguenza logica possibile (v. Cass. n. 4376 del 1982, n. 6443 del 1983 e, tra le più recenti, Cass. n. 2632 del 2014). Va poi ricordato che è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit; l’unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione (Cass. n. 9225 del 2005).

5.2. Nel caso di specie, è del tutto congruente la motivazione adottata dalla Corte territoriale quanto al rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto, accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza. Gli elementi di fatto della vicenda rendevano inverosimile che il ricorrente non fosse a conoscenza o non si fosse avveduto della manomissione presente nelle aree di sua proprietà e di pertinenza della sua casa di abitazione, come pure non era accreditabile, secondo i comuni canoni di esperienza, viepiù avvalorati delle conoscenza tecniche possedute in ragione della sua qualifica professionale, che il M. ignorasse che con tali modalità si erano realizzate le condizioni per potere fruire indebitamente dell’energia elettrica.

5.3. Per altro verso, è stato addebitato al ricorrente anche un comportamento omissivo, consistito nell’avere tollerato – e dunque avere trascurato colpevolmente di rilevare e segnalare, come ben avrebbe potuto e dovuto fare alla stregua delle sue competenze tecniche e del ruolo rivestito nell’azienda – la situazione di pericolo venutasi a creare attraverso un allacciamento abusivo ad una cabina di trasformazione dell’energia elettrica, di proprietà della sua datrice di lavoro.

6. Il secondo motivo è del tutto avulso dalla ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata.

6.1. La Corte di appello ha evidenziato come il fatto ascritto, sebbene commesso in sede extralavorativa, presentasse profili di evidente interferenza con le funzioni proprie della qualifica lavorativa ricoperta nell’azienda e rivelasse una particolare intensità dell’elemento intenzionale, in quanto il ricorrente svolgeva proprio mansioni di operaio specializzato appartenente a squadre che seguono sul territorio interventi di manutenzione e ripristino degli impianti elettrici, anche sulle cabine. Non rilevava dunque lo specifico esame della disciplina contrattuale, in presenza di un comportamento contrastante con le norme della comune etica e con i doveri che facevano capo al M., quale dipendente di ENEL Distribuzione.

6.2. I principi di cui la sentenza impugnata ha fatto applicazione sono coerenti con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di licenziamento per giusta causa, l’onere di allegazione dell’incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro, è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sè, quando lo stesso abbia un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, perchè di gravità tale, per contrarietà alle norme dell’etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con gli utenti (tra le più recenti, Cass. n. 24023 del 2016).

7. Privo di qualsiasi pertinenza è altresì il richiamo della previsione contrattuale riguardante l’omessa segnalazione di un allaccio abusivo che determini una situazione oggettiva di pericolo per l’incolumità propria o altrui o per l’integrità dei beni dell’ente o di terzi. All’evidenza, trattasi di omissione riferibile ad un inadempimento contrattuale commesso dal dipendente nell’esercizio delle sue funzioni; essa è riferibile al caso in cui il lavoratore, omettendo di rilevare allacciamenti abusivi compiuti da terzi, abbia con il proprio inadempimento, arrecato danni o determinato una situazione oggettiva di pericolo. Nel caso di specie, il comportamento addebitato è extra-lavorativo, per cui operano i principi sopra esposti e non quelli relativi a mancanze (di ordine colposo) commesse nello svolgimento delle mansioni professionali assegnate.

8. Quanto all’assenza di precedenti disciplinari, è giuridicamente corretta la considerazione per cui nessun principio giuridico e/o norma eleva la pregressa comminazione di sanzioni ad elemento costitutivo o a requisito dell’atto di recesso, che di per sè risulti fondato su di un illecito idoneo a pregiudicare il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente.

9. Le doglianze che vertono su vizi di motivazione sono inammissibili. Innanzitutto, la sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134. L’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto. Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053 le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione anzidetta deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. A seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta).

9.1. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la sentenza ha dato conto delle ragioni poste a base del decisum. La motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori.

10. Infine, è inammissibile la produzione avvenuta in udienza. Il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all’art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti. In tali casi il giudicato non assume alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, mentre la sua astratta rilevanza potrebbe ravvisarsi soltanto in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità. Ne consegue che va in questi casi ritenuta l’inammissibilità della produzione della sentenza penale, siccome estranea all’ambito previsionale dell’art. 372 c.p.c. (Cass. n. 23483 del 2010, conf. Cass. 7403 del 2015).

11. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

12. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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