Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13197 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 19019-2014 proposto da:

P.I., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI

44, presso lo studio dell’avvocato SILVIO CRAPOLICCHIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO DAGNA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NOMENTANA 251, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA D’ELIA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 636/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO

dell’11/12/2013, depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

si dà atto che l’Avvocato ALESSANDRO PACE, giusta delega allegata

al verbale dell’Avvocato DAGNA, difensore del ricorrente, è

comparso alle ore 11,37;

udito l’Avvocato SILVIA BARCA, per delega verbale, difensore del

controricorrente, che si riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.I. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro D.M.I., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte dì appello di Torino che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto la opposizione a d.i. dichiarando risolto il contratto stipulato tra le parti per fatto e colpa del P., geometra, che stando all’opponente aveva diretto male ed eseguito in difformità dal progetto i lavori per i quali aveva ottenuto d.i. per Euro 5701,47.

La sentenza impugnata statuisce che in base alla eco i getti in c.a.

non erano stati correttamente eseguiti, risultava anche uno sconfinamento.

L’appello si basava sulla doppia allegazione di non avere responsabilità in qualità di progettista e di non dover rispondere quale direttore dei lavori ma era incontestabile che il P. avesse svolto la direzione dei lavori come da proposta di fattura in atti ed erano accertati le gravi difformità ed i vizi.

Il ricorrente denunzia: 1) omessa pronunzia, omessa motivazione ed omesso esame di eccezione decisiva ed ultrapetizione in quanto l’opponente non ha contestato gli onorari di progettista ma lamentato la responsabilità quale direttore dei lavori, come risulta anche dall’atp e dagli atti di causa.

Ciò premesso si osserva:

La censura è generica, non riporta compiutamente gli atti di causa e le difese in primo grado ed in appello per suffragare una rituale impugnazione ex art. 112 c.p.c. ed omette di considerare che è stata proposta opposizione a di. per contestare l’importo richiesto e la sentenza ha accertato che i lavori erano stati diretti male ed eseguiti in difformità dal progetto, aggiungendo, a pagina sei, che la valutazione giuridica, condivisa in generale dal P., che l’appellante, quale geometra, non era abilitato a predispone tutta l’attività, anche di progettazione, che portava alla richiesta di una concessione edilizia riguardante la realizzazione di opere in c.a., comportava la nullità e la sostanziale conferma della risoluzione del rapporto contrattuale, statuizione non censurata.

La cm aveva accertato gravi vizi e non è contestato lo sconfinamento, tutti elementi che attengono alla duplice ed inscindibile qualità di progettista e direttore dei lavori accertata in fatto.

Donde il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1800 di cui 1600 per compensi, oltre accessori, dando allo della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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