Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13197 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 17/05/2021), n.13197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1229/2020 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 63, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASTIELLO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso clan’

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope

legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 89/7/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 27/11/2019 R.G.N. 19009/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto n. 8974/2019 il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso di S.A., cittadina (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.A. sulla base di un unico articolato motivo;

3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., censura il decreto impugnato per omessa pronunzia sulla domanda formulata in via principale intesa alla declaratoria di illegittimità del provvedimento della Commissione territoriale, in relazione al quale erano state prospettate plurime violazioni di legge;

2. il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti;

2.1. il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all’atto, priva dell’indicazione della data in cui la stessa è stata conferita;

2.2. il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, ed applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede tuttavia che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”; la mancanza sia dell’indicazione della data di rilascio della procura speciale, sia della correlata certificazione impedisce di verificare l’avvenuto conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato; ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato in virtù di una simile procura; il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, del motivo di ricorso presentato (Cass. n. 20075/2020, n. 25304/2020);

3. L’Amministrazione si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione e non ha svolto alcuna attività difensiva sicchè non occorre provvedere sulle spese del giudizio;

4. l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti comporta la condanna del difensore al pagamento del raddoppio del contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (Cass. 25304/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’Avv. Michele Carotta dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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