Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13196 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17893-2014 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato STEFANO OLIVA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE MEMEO gusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.T., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 491/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI del

4/02/2013, depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.A. propone ricorso per cassazione contro G.T. più sette, che non svolgono difese, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda attorea dichiarando la proprietà esclusiva del cortiletto con condanna alla rimozione delle opere realizzate.

La sentenza impugnata statuisce che l’appello era piuttosto che infondato temerario in quanto l’asserita indeterminatezza dell’atto di citazione riferita alla mancata indicazione della residenza di ciascun soggetto non poteva comportare alcun riflesso sulla scelta di rimanere contumace, il cortine risultava intestato catastalmente agli attori, la G. ne aveva riconosciuto la proprietà anche se aveva assunto di averlo acquistato dal loro padre per scrittura privata e di attenderne il trasferimento.

La ricorrente denunzia: 1) omesso esame diritto decisivo e nullità della citazione parzialmente riportata, motivo per il quale era rimasta contumace; 2) violazione dell’art. 96 c.p.c. perchè la soccombenza non implica necessariamente la temerarietà dell’azione:

3) omesso esame di fatto decisivo, solo enunciato; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. perchè l’intestazione catastale non implica la proprietà; 5) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla liquidazione delle spese.

Ciò premesso si osserva:

La prima censura è inammissibile perchè non può prospettarsi un omesso esame su eccezione processuale e non si comprende in cosa consista la nullità della citazione se riferita alla mancata indicazione della residenza degli attori.

Il secondo motivo è infondato perchè la sentenza ha motivato sulla temerarietà della lite; il terzo motivo è solo enunciato, il quarto e infondato perchè la sentenza ha riconosciuto che la mera intestazione catastale non è prova della proprietà ricavata invece dal riconoscimento della stessa convenuta in base agli elementi indicati, il quinto motivo è generico e non dimostra la violazione delle tariffe.

Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese delle controparti in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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