Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13196 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12885/2010 proposto da:

CALCESTRUZZI S. CIRO SRL (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato PAPPALARDO

Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONINO AGNELLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M. (OMISSIS), titolare della ditta “Cave di

Gesso e Calcare”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 37, presso lo studio dell’avvocato SEPE VINCENZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARAMAZZA Elio, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 260/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

15/01/2010, depositata il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

S.M. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo per Euro 5.053,38 intimatole da Calcestruzzi S. Ciro S.r.l. sulla base di 12 fatture.

Con sentenza depositata in data 24 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda della Calcestruzzi e, accogliendo la domanda riconvenzionale, ha condannato la medesima a pagare Euro 802,78.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: il mancato espletamento della prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, dichiarata decaduta.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 108 disp. att. c.p.c., artt. 101, 115, 161 e 162 c.p.c., con riferimento al mancato espletamento della prova testimoniale ammessa dal Tribunale e poi non espletata essendo stata la Calcestruzzi dichiarata decaduta, statuizione confermata dalla Corte d’Appello.

E’ agevole rilevare che le norme di cui è stata denunciata violazione e falsa applicazione (peraltro non specificate e senza alcun riferimento alle ipotesi di ricorribilità per cassazione tassativamente indicate dall’art. 360 c.p.c.) non riguardano (e infatti il ricorrente non offre alcuna argomentazione dimostrativa) la questione sottoposta all’esame della Corte che, come correttamente spiegato dalla sentenza impugnata, è invece regolata dall’art. 208 c.p.c..

Quanto sopra osservato determina l’inammissibilità del ricorso.

Tuttavia, per ragioni di completezza, va altresì rilevato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente non dimostrano che la sentenza impugnata abbia deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (art. 360 bis c.p.c., n. 1).

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, inoltre, ha osservato che non è consentito estendere l’applicazione di una norma ad una fattispecie diversa da quella da essa regolata;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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