Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13195 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27859/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in presso l’indirizzo di

posta elettronica certificata abbinata all’Avvocato Carla Manetti

del Foro di L’Aquila, che lo rappresenta e difende in forza di

procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1261/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. Irene SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 1261 del 25 giugno 2018, ha respinto l’impugnazione proposta da S.M., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del locale Tribunale, di rigetto del ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, che gli aveva negato la protezione internazionale, richiesta sub specie di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria.

2. A ragione della decisione, la Corte di merito ha argomentato evidenziando:

a) che il richiedente aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese nel 2013 perchè lo zio paterno, che si era appropriato di tutti gli averi venutigli in eredità dal padre, lo aveva minacciato di morte, ancorchè per dirimere la questione fossero intervenuti il capo- villaggio, l’Imam e la polizia;

b) che la natura strettamente familiare della vicenda e l’assenza in Costa d’Avorio di una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato interno o internazionale escludevano che vi fossero i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c);

c) che neppure erano emersi elementi dai quali desumere che l’interessato versasse in una delle ipotesi di vulnerabilità rilevanti per la protezione umanitaria.

3. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di S.M. consta di due motivi:

– il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. da 2 a 6 e art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sul rilievo che la Corte aquilana aveva negato al richiedente la protezione internazionale D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), non avendo, questi, allegato elementi atti a comprovare di essere direttamente ed in modo specifico interessato dalla situazione di violenza indiscriminata o di conflitto interno o internazionale esistente nel Paese di origine, quand’invece, ai fini del riconoscimento della detta forma di protezione, è richiesto soltanto che lo straniero alleghi di provenire da un paese afflitto da situazione di violenza indiscriminata o da conflitti interni o internazionali; situazione, questa, esclusa, peraltro, quanto alla Costa d’Avorio, dalla Corte censurata sulla base di una motivazione non improntata al dovere di cooperazione istruttoria;

– la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, sul rilievo che la mancata concessione della protezione umanitaria sarebbe stata negata al richiedente omettendo di considerare la grave violazione dei diritti umani fondamentali che avrebbe avuto a subire il ricorrente in caso di rimpatrio.

2. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo deduce vizi non consentiti.

1.1. Questa Corte ha chiarito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona. In difetto di tale requisito, è invece necessario che il grado di violenza indiscriminata abbia raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6-1, n. 18306 del 08/07/2019, Rv. 654719-01; Sez. 6-1, n. 9090 del 02/04/2019, Rv. 653697-01). Peraltro, con riguardo a tale forma di protezione sussidiaria, il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata dalla violenza indiscriminata (Sez. 1, n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168-01; Sez. 6-1, n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647-01).

1.2. Nella sentenza impugnata, la Corte di appello ha escluso la ricorrenza di tutte le ipotesi di cui al citato art. 14, ivi compresa quella prevista nella lett. c). A tale conclusione è pervenuta premessa la natura privata della vicenda narrata – rilevando come, sulla base della consultazione di fonti attendibili, specificamente indicate, non sussistesse in Costa d’Avorio una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato interno o internazionale tale da esporre il ricorrente a minacce gravi e individuali alla vita o alla persona.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Sez. 1, n. 30105 del 21/11/2018, Rv. 653226-03; Sez. 6-1, n. 32064 del 12/12/2018, Rv. 652087-01): norma, quest’ultima, per nulla evocata nell’articolazione del motivo.

1.3. Di qui l’inammissibilità della dedotta violazione di legge, in quanto l’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

Le deduzioni del ricorrente in punto di diniego della protezione umanitaria risultano del tutto generiche, in quanto piuttosto che dirigersi criticamente sull’affermazione secondo la quale l’allegata situazione di indigenza, determinata dalla perdita dell’eredità, non avrebbe potuto concorrere ad integrare la piattaforma probatoria richiesta ai fini del riconoscimento della detta misura residuale in ragione dell’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, replica pedissequamente i rilievi in punto di mancata considerazione della situazione esistente in Costa d’Avorio, giudicata tale da non consentire il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, sulla quale, tuttavia, la Corte territoriale aveva espresso un diverso convincimento.

3. In forza delle ragioni illustrate, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il Collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, godendo il ricorrente del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla è dovuto a titolo di spese. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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