Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13195 del 28/05/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13195 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMATUCCI ALFONSO
SENTENZA
sul ricorso 23033-2007 proposto da:
SERRATORE DAVIDE SRRDVD70T21D416R, SERAUTO S.R.L.
SRRDVD70T21D416K in persona dell’Amministratore VITO
SERRATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ANASTASIO II 80, presso lo studio dell’avvocato
BARBATO ADRIANO, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati BIONDI UMBERTO, TURCONI ALDO
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro
GIUDICI GIANFRANCO GDCGFR49E28D112M, INA ASSITALIA
1
Data pubblicazione: 28/05/2013
S.P.A. 00701890584 per incorporazione di INA VITA
S.P.A. e ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A.
nella FATA ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del
. procuratore speciale Avv. MAURIZIO FUGGITTI,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 87,
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ORLANDONI ANDREA giusta delega in atti;
– controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 2631/2006 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/10/2006, R.G.N.
820/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito l’Avvocato ALDO SEMINAROTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;
M
presso lo studio dell’avvocato SEMINAROTI ALDO, che
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Decidendo sulla domanda risarcitoria di Davide Serratore
(nato il 21.12.1970), che aveva perso la gamba sinistra nella
collisione del 12.6.1999 tra la motocicletta che conduceva e
l’autovettura condotta dal proprietario Gianfranco Giudici,
distaccata di Erba, quantificò nell’80% l’apporto causale del
motociclista e condannò il Giudici e l’Assitalia (poi INA
Assitalia) al pagamento di C 174.661,08, oltre accessori,
corrispondenti al 20% del danno complessivo.
2.- Con sentenza n. 2631/06, depositata il 26.10.2006, la
Corte d’appello di Milano, per quanto in questa sede
interessa, ha respinto
il gravame del Serratore sul
sostanziale rilievo che l’incidente era bensì avvenuto in
prossimità della linea di mezzeria ma che il contesto delle
circostanze nelle quali s’era verificato rivelava la colpa
prevalente del motociclista. La Corte ha, in particolare,
disatteso una misurazione effettuata dai vigili urbani
intervenuti sul posto ed ha conferito rilievo al diverso dato
risultante dalla consulenza disposta dal p.m. in sede penale.
La decisione di primo grado è stata confermata anche in
punto di
quantum debeatur,
sia in ordine al danno non
patrimoniale che a quello patrimoniale.
3.-
Avverso la sentenza ricorre per cassazione Davide
Serratore, affidandosi a quattro motivi illustrati ancheda
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con sentenza del 28.11.2003 il Tribunale di Como-sezione
memoria, cui Gianfranco Giudici ed ma Assitalia s.p.a.
resistono con unico controricorso.
moTrvI
DELLA DECISIONE
l.- Col primo motivo (illustrato alle pagine da 4 a 29 del
ricorso) la sentenza è censurata per violazione degli artt.
tassatività delle prove civili e per motivazione (illogica,)
insufficiente e contraddittoria.
Vi si afferma, anzitutto, che la Corte d’appello abbia
ritenuto di ricostruire l’incidente rilevando tra l’altro
quanto segue: << E' stato accertato (vedasi consulenza tecnica
del Pubblico Minister per il procedimento penale conclusosi
con l'archiviazione nei confronti dell'automobilista) che il
pneumatico della motocicletta, a causa dell'incidente, lasciò
sull'asfalto, nella corsia di pertinenza della stessa,"una
prima traccia di scarrocciamento a cm. 30 (e non 50 centimetri
come indicato sul verbale dei vigili urbani e come riprodotto
dal c.t. di parte appellante) dalla linea continua di
mezzeria" >> ( a pag. 10, sub l, della sentenza, col grassetto
come sopra riprodotto).
Si precisa in ricorso (a pag. 7), nulla essendo detto in
sentenza, che il consulente del p.m. aveva scritto << ... con l'aiuto della documentazione fotografica si è evidenziata la
prima traccia lasciata dal pneumatico della motocicletta che
parte da 30 cm. Dalla linea di mezzeria e non a 50 cm. Come 4 2054 e 2700 c.c., 141,143 e 148 c.d.s., del principio della indicato nel verbale dei Vigili Urbani di Erba intervenuti per
i rilievi del caso >>.
E si
sostiene che tanto è in contrasto col principio
enunciato da Cass., n. 3282/2006, la quale ha enunciato il
principio secondo il quale il verbale redatto dagli agenti
querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai
verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente,
quale risultava al momento del loro intervento”.
Vengono poi prospettate ulteriori incongruenze logiche della
motivazione in ordine alla ricostruita dinamica dell’incidente
e correlate violazioni di legge.
1.1.-
La denuncia di violazione dell’art. 2700 c.c. è
fondata.
La citata Cass. n. 3282/2006 ha effettivamente affermato che
il rapporto redatto dagli agenti (in quel caso dai
carabinieri) intervenuti sul posto dopo un incidente stradale
costituisce atto pubblico, con valore di piena prova ai sensi
dell’art. 2700 c.c. in ordine ai fatti accertati visivamente
circa la fase statica quale risultava al momento del loro
intervento.
Trattasi di principio consolidato (cfr., ex
coeteris,
Cass.,
nn. 28939/2005, 14038/2005, 3522/1999), anche successivamente
ribadito (Cass., n. 16713/2009) e che va in quest’occasione
confermato.
Quante volte, dunque, i fatti riferiti dai
pubblici ufficiali autori del rapporto si siano potuti
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intervenuti sul posto dopo l’incidente “fa piena prova fino a
verificare e controllare secondo un metro sufficientemente
obbiettivo ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una
percezione sensoriale non implicante margini di apprezzamento,
per infirmarne la valenza di piena prova occorre la querela di
falso.
altro pubblico ufficiale abbia, anche successivamente,
compiuto lo stesso accertamento, non già però apprezzandone i
risultati sulla base di diversi elementi (in tal modo
sostanzialmente compiendo una valutazione), ma constatando
direttamente lo stato dei luoghi e ripetendo l’accertamento
compiuto dal precedente pubblico ufficiale.
La sentenza va dunque cassata perché il giudice del rinvio
rivaluti i fatti assumendo come vero, in difetto di querela di
falso del menzionato atto pubblico, che le tracce di
scarrocciamento che ne occupano distavano cm. 50 (e non 30)
dalla linea di mezzeria, come riferito dai vigili urbani a
seguito dei rilievi direttamente effettuati.
1.2.-
Le ulteriori censure relative al primo motivo sono
assorbite.
2.-
Del pari assorbite sono le censure relative agli altri
motivi (illustrati alle pagine da 29 a 59 del ricorso),
attinenti tutte al
quantum debeatur,
dunque ad aspetti
logicamente conseguenti alla statuizione sull’an.
La sentenza è interamente travolta dalla cassazione quanto ai
danni subiti dal ricorrente.
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Eccezione ne è il caso – non verificatosi nella specie – che
3.-
Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa Corte
d’appello in diversa composizione, regolerà anche le spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa
composizione.
Roma, 11 aprile 2013
assorbita ogni altra censura, cassa in relazione e rinvia,