Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13195 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 16/06/2011), n.13195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2121/2010 proposto da:

D.D.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI

MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI SIENA Enrico Bruno,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del suo procuratore speciale e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avv. ALESSI Gaetano, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI

27, presso lo studio dell’avv. MAURIZIO ROMAGNOLI, rappresentato e

difeso dall’avv. ENRICO BRUNO DI SIENA, giusta delega a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

e contro

C.N., C.M.;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 195/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 25.11.09, depositata il 07/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale (Sara

Assicurazioni SpA) l’Avvocato Giuseppe Ciliberti (per delega aw.

Gaetano Alessi) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA IN FATTO

Al relatore, nominato ai sensi dell’art. 376 cod. proc. civ., è apparso possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 1 e pertanto ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., del seguente tenore: “La Corte di Appello di Campobasso con sentenza del 7 dicembre 2009 rigettava parzialmente l’appello di D.D.D. ed interamente quello della Sara assicurazioni s.p.a. sulle seguenti considerazioni: 1) nella somma liquidata al D.D. dal Tribunale – Euro 1.105.472,10, oltre accessori – per i danni conseguenti alle lesioni subite a seguito del sinistro stradale del 7 luglio 2005 era stato considerato sia il danno biologico – nella misura dell’85%, percentuale su cui si era formato il giudicato interno – sia quello morale, e quindi nuli1 altro era liquidabile per il danno esistenziale, appartenente a quello non patrimoniale; 2) dalla lettera del 21 novembre 2006 della Sara assicurazioni risultava che nella somma offerta – e poi corrisposta – di Euro 887.440,00, erano stati conteggiati gli acconti del febbraio e del maggio 2006 di Euro 30.000,00 e 20.000,00 e la circostanza era stata confermata dalla Sara all’udienza del 16 ottobre 2008 e pertanto dalla somma complessivamente liquidata non potevano esser detratte Euro 937.440,00.

Il D.D. ricorre per “motivazione contraddittoria, illogica ed insufficiente oltrechè viziata da palese violazione di legge per quanto attiene agli artt. 2, 29 e 32 Cost., nonchè artt. 2043 e 2059 c.c.” per non avere la Corte valutato autonomamente il pregiudizio esistenziale derivatogli dalla disfunzione erettile, diverso dal danno biologico, che non tutela appieno la personalità umana, e che non è scomparso dopo le pronunce di legittimità del 2008, che non negano la tutela di aspetti della personalità, costituzionalmente inviolabili, che devono esser risarciti personalizzando il danno biologico.

La censura è manifestamente infondata dovendosi riaffermare che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica possono costituire solo voci del danno biologico (Cass. 25236/2009, S.U. 26972/2008), ed avendo la Corte di merito affermato che la quantificazione personalizzata del danno biologico è avvenuta avuto riguardo anche a detta lesione, secondo la relazione del C.T.U., richiamata e condivisa.

Con il ricorso incidentale la Sara Assicurazioni s.p.a. denuncia: 1) “Art. 360 c.p.c., n. 5. Motivazione carente, illogica e contraddittoria”. Nel ricorso introduttivo la stessa controparte, agli effetti dell’art. 2733 c.c. e art. 116 c.p.c., aveva dichiarato che erano stati versati due acconti di Euro 20.000,00 e 30.000 e per questo era stata formulata un’ offerta a saldo di Euro 877.440. La lettera del 21 novembre 2006 della Sara assicurazioni conteneva la specifica di tale ammontare in cui detto importo era formato dalla detrazione di Euro 50.000 dagli addendi indicati e preceduti dal segno +; diversamente l’ammontare sarebbe stato di Euro 937.440 e tale errore ricade sulla individuazione dei parametri e criteri e non di calcolo e quindi è vizio logico; 2) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c. – art. 116 c.p.c.”, per l’ipotesi in cui non sia configurabile un errore di calcolo, è un’erronea valutazione di una prova documentale che incide sulla corretta quantificazione delle somme da calcolare a deconto, nè la mancata tempestiva contestazione può dare per ammesso un fatto contrastante con una prova documentale e in relazione alla quale è stato imperniato il sistema difensivo e quindi il totale degli acconti versati era pari ad Euro 937.440 e pertanto non sono state correttamente valutate le prove offerte; 3) “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.” poichè erroneamente interpretando il ricorso introduttivo del danneggiato la Corte ha violato anche il principio del chiesto e pronunciato attribuendo una somma maggiore di quella demandata.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono manifestamente infondati risultando ictu oculi che Euro 887.440,00, detratti dai giudici di merito come acconto corrisposto, sono il risultato degli addendi: Euro 413.680 + 206.840+ 222.598+ 70.000+ 24.322 = Euro 937.440 – Euro 50.000 già versati = Euro 887.440,00, a cui perciò non potevano esser aggiunti le somme del 2006, conteggiate dall’assicurazione nell’ultima offerta. Il ricorso perciò va respinto”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori dei ricorrenti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. La Sara Assicurazioni ha depositato memoria.

All’adunanza del 27 gennaio 2011 è comparso il difensore della Sara Assicurazioni. Il pubblico ministero non ha formulato rilievi alla relazione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il collegio non ha condiviso la relazione sul ricorso incidentale.

Infatti, esaminata la lettera dell’assicurazione del 21 novembre 2006, trascritta nel controricorso pagg. 8-9 nella stessa da un lato si indicano tutte le voci di danno, tra cui gli interessi, per un totale di Euro 937.440; dall’altro si detraggono Euro 50.000, già corrisposte, e perciò l’assicurazione offre Euro 887.440. Ne consegue che dall’ammontare complessivamente liquidato dal giudice di primo grado – Euro 1.105.472,10 – gli acconti da detrarre sono pari ad Euro 937.440 e quindi la somma residua da corrispondere è pari ad Euro 218.032,10 da devalutare al 7 luglio 2005 e rivalutare anno per anno da tale data fino all’effettivo soddisfo, secondo il criterio stabilito dalla sentenza impugnata.

Pertanto in Camera di consiglio il collegio ha condiviso le argomentazioni e le conclusioni della relazione sul ricorso principale, mentre ha deciso che va accolto l’appello incidentale nei sensi dianzi indicati, confermando la liquidazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado e compensando le spese giudiziali di appello e del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale. Cassa in relazione e decidendo la causa nel merito in accoglimento dell’appello incidentale sub A) della Sara assicurazioni dichiara che la somma residua spettante a D.D.D. è pari ad Euro 218.032,10 da devalutare al 7 luglio 2005 e rivalutare anno per anno da tale data fino all’effettivo soddisfo. Conferma la liquidazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado e compensa le spese del giudizio di appello e di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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