Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13194 del 30/06/2020
Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13194
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17768/2018 proposto da:
L.L.C., elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 17768/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositato
il 2/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/11/2019 dal Consigliere Dottoressa Irene Scordamaglia.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. L.L.C., cittadina nigeriana proveniente dall'(OMISSIS), ricorre avverso il decreto in data 2 maggio 2018 n. 1826/2018, con il quale il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale.
1.1. Con il primo motivo, lamentando genericamente violazione di legge, si duole della valutazione di insussistenza dei presupposti del riconoscimento dello “status” di rifugiato: tanto perchè ricorrerebbe l’ipotesi dell’atto persecutorio ogni qualvolta sia ravvisabile un comportamento tale da determinare una grave lesione dei diritti umani fondamentali, che, nel caso della richiedente, sarebbe da riconnettersi all’esercizio della prostituzione, cui l’avrebbe costretta la zia in (OMISSIS). Costrizione cui si troverebbe nuovamente sottoposta ove ritornasse nel Paese di origine.
1.2. Con il secondo motivo, lamentando genericamente la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), si duole della valutazione di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Al riguardo osserva come la situazione socio-politica attuale della Nigeria si connoti per la presenza di una violenza generalizzata in tutto il Paese, come emerge dall’esame delle fonti informative internazionali più qualificate – tra cui il rapporto annuale di Amnesty International 2017- 2018 attestanti l’impossibilità per la ricorrente, in ipotesi di rimpatrio, di condurre una vita dignitosa, in linea con gli standards che la nostra Costituzione garantisce.
1.3. Con il terzo motivo denuncia l’errata valutazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi motivi di carattere umanitari, tali da consentire la concessione del relativo permesso di soggiorno, gli stessi dovendosi, quantomeno, individuare nel rischio corso dalla ricorrente, in ipotesi di ritorno nel Paese di origine, di tornare ad essere vittima della tratta di donne da destinare alla prostituzione.
2. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile
1. Tutte le censure spiegate scontano un preliminare e decisivo profilo di inammissibilità, posto che dall’articolazione dello scritto difensivo non è dato comprendere quali siano i fatti di causa, mancando un’esposizione, ancorchè sommaria di essi, come stabilito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, nè essendo possibile ricavare la stessa dalla concreta articolazione dei motivi di censura, parimenti affetti da genericità.
2. La mancata costituzione in questa sede
dell’Amministrazione intimata esime il Collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, non godendo la ricorrente del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020