Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13194 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18068/2011 proposto da:

M.M.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

RUSSILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4657/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/07/2010 R.G.N. 40/2005.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza in data 19.5/1.7.2010 (nr. 4657/2010) la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da M.M.R. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede (nr. 19199/2005), che aveva rigettato la domanda proposta dalla M. nei confronti di POSTE ITALIANE spa per la dichiarazione della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti di causa per il periodo 11 luglio – 30 settembre 2002 per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè alla attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11.12.2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”;

2. che avverso tale sentenza ha proposto ricorso M.M.R., affidato a tre motivi, illustrati con memoria, al quale

ha opposto difese POSTE ITALIANE spa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. che la parte ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: – con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, per avere la Corte di merito erroneamente affermato che la suddetta norma configura una delega in bianco in favore delle organizzazioni sindacali;

– con il secondo motivo, – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 25 CCNL 11.1.2001 nonchè omessa e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, denunziando la erroneità della sentenza tanto per avere ritenuto legittima la clausola del termine per il solo richiamo all’art. 25 CCNL 2001 (nonostante l’inserimento di più causali diverse ed in mancanza della prova del nesso tra la sua assunzione e le esigenze indicate in contratto) che per avere affermato che non vi era alcun elemento per ritenere superato il limite percentuale delle assunzioni a termine fissato in sede collettiva (ancorchè non risultasse in causa nè il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in organico nè il numero delle assunzioni a termine effettuate);

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per non essere stata specificata in contratto la ragione della apposizione del termine e non essere stato provato il rapporto di causalità tra la ragione indicata e la singola assunzione;

2. che ritiene il Collegio si debba parzialmente accogliere il ricorso, nella parte in cui, con il secondo motivo, denunzia il vizio della sentenza sul punto dell’accertato rispetto della clausola di contingentamento;

3. che, infatti:

– il terzo motivo, da esaminare in via preliminare perchè relativo alla individuazione delle norme regolatrici della controversia, è inammissibile, in quanto non conferente alla decisione: la sentenza impugnata, sul punto non investita dai motivi di ricorso, afferma (a pagina 2,in fine e pag. 3 in principio) che il Tribunale aveva accertato trattarsi di un contratto a termine stipulato ai sensi dell’art. 25 CCNL 2001(sulla base della L. n. 56 del 1987, art. 23) e che in assenza di appello sul punto tale accertamento era immodificabile. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare in questa sede tale statuizione laddove essa si limita a sostenere, in contrasto con il decisum, una omessa pronunzia sulla questione della applicabilità e della violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1;

– il primo motivo è infondato, in quanto la pronunzia impugnata è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. ord. n. 362 del 2015, n. 206 del 2015; sent. 13/11/2015 n. 23268, Cass. S.U. 2.3.2006 n. 4588), secondo la quale l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali idonea garanzia per i lavoratori (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori risultandone, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi; – il secondo motivo è infondato nella parte in cui si lamenta la genericità della causale e la mancanza di prova del nesso tra le esigenze indicate in contratto e la singola assunzione; questa Corte ha ripetutamente accertato: che il contratto individuale non deve contenere specificazioni ulteriori rispetto alla causale prevista dalla contrattazione collettiva (Cass. sez. lav. 28.3.2014 nr. 7371; Cass. 14 marzo 2008 nr. 6988); che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine (Cassazione civile sez. lav. 28 marzo 2014 n. 7371; Cass. 17 giugno 2008 n. 16396);

che nella previsione collettiva relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” non è configurabile alcun onere probatorio in ordine al rapporto di derivazione fra la assenza per ferie di lavoratori e la singola assunzione a termine (cfr., ad es. Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2011,n. 22009; Cass. n. 18687/08);

– il medesimo motivo è invece fondato nella parte in cui investe la statuizione di rigetto della domanda della lavoratrice concernente il mancato rispetto della clausola di contingentamento per mancanza di prova del superamento del limite percentuale delle assunzioni a termine previsto dalle parti collettive; la ricorrente correttamente assume che l’onere della prova del rispetto della clausola di contingentamento è a carico del datore di lavoro e che Poste Italiane avrebbe dovuto allegare e provare il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e di quelli assunti a termine (ex plurimis: Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2015, n. 4764e giurisprudenza ivi richiamata).

La Corte territoriale nel respingere l’appello sul punto “non essendovi alcun elemento per ritener superato dalla società Poste il cd. tetto per le assunzioni” (così in motivazione, a pag. 6 della sentenza) è incorsa nel vizio di falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dovendo così riqualificarsi la denunzia, proposta sub specie di vizio di motivazione;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del secondo motivo, nei sensi di cui sopra e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d’Appello di Roma in diversa composizione affinchè provveda ad accertare il rispetto della clausola di contingentamento alla luce del principio di diritto sopra esposto;

che il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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