Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13194 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FONDAZIONE ENASARCO (OMISSIS), già Ente Nazionale Assistenza

Agenti e Rappresentanti di Commercio, in persona del legale

rappresentante dott. B.C., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato DE SIMONE

ANTONIO FERDINANDO, che lo rappresenta e difende giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona

del suo procuratore speciale, dott. A.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. D’AREZZO 32, presso lo studio

dell’avvocato MUNGARI MATTEO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

G.E.;

– intimato –

sul ricorso 28278-2006 proposto da:

G.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI

FEDELI MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GODINO ANDREA giusta delega a margine del controricorso

e ricorso incidentale condizionato;

– ricorrente –

e contro

FONDAZIONE ENASARCO, ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3886/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Terza

Sezione Civile, emessa l’11/07/2005, depositata il 20/09/2005; R.G.N.

4269/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato DE SIMONE ANTONIO FERDINANDO;

udito l’Avvocato BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA;

udito l’Avvocato MUNGARI MATTEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Roma – in controversia riguardante la richiesta da parte di G.E. di prestazioni assicurative ex art. 12 AEC a seguito d’infortunio lavorativo, sulla base della polizza stipulata dall’Enasarco con l’Assitalia a favore degli agenti di commercio propri iscritti – con sentenza depositata il 20 settembre 2005, rigettando l’appello dell’Enasarco, ha ritenuto che correttamente il Tribunale aveva calcolato la decorrenza della prescrizione (del diritto alle indennità giornaliere da invalidità temporanea) dalla data del sinistro, in quanto tra detta epoca (26.9.94) ed il 13.11.1995 (trasmissione della documentazione all’Assitalia) era maturata la prescrizione annuale senza che l’assicurazione avesse avuto richieste in ordine agli eventi in causa, sicchè nella sentenza di primo grado è stata esclusa l’indennizzabilità dall’Assitalia di quanto spettante al G. nel periodo dal 26 settembre al 12 novembre 1994, mentre riconosce che non erano prescritti i diritti sorti successivamente, dato che l’invalidità permanente si può rilevare solo con la stabilizzazione dei postumi e non all’atto del sinistro. Quanto al titolo di responsabilità dell’Enasarco, questa aveva agito in veste di mandataria e, come tale, era stata condannata a risarcire il G. delle somme perse a causa dell’inosservanza del mandato ricevuto; in qualità di contraente, spettava all’Enasarco – non all’assicurato – il compito di attivarsi fedelmente affinchè la copertura assicurativa fosse operante in primo luogo nel rispetto dei termini di prescrizione; non si comprendeva quali altri danni avesse subito l’Enasarco in relazione al periodo prescritto, posto che è stato il suo ritardo a determinare quella prescrizione; non poteva quindi invocare un calo d’immagine, da essa stessa al più provocato.

2. L’Enasarco propone ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, illustrati con memoria; resistono con controricorso la Compagnia, che ha presentato anche memoria, ed il G., deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso;

l’assicurato propone anche ricorso incidentale condizionato, chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso principale, la condanna dell’Assitalia al pagamento anche degli importi posti a carico dell’Enasarco dalla sentenza impugnata.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto decisivo del profilo soggettivo della propria responsabilità contrattuale, non avendo la Corte territoriale spiegato la valenza probatoria della comunicazione 1.12.1994 con cui richiedeva al G. documenti e chiarimenti, nè se detta comunicazione giustificasse ex art. 1218 c.c. il ritardo di essa Fondazione nella comunicazione del sinistro.

2.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 2952 c.c., per avere la Corte d’appello omesso di considerare che detta norma fissa la decorrenza del termine di prescrizione non dal momento del sinistro, ma dal momento della manifestazione dell’evento lesivo in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa e chiede alla Corte se il diritto alla garanzia sia frazionabile, nella decorrenza temporale della prescrizione, in invalidità temporanea e permanente e se sia possibile una valutazione economica già dall’inizio del ricovero oppure occorreva attendere il decorso della malattia.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo relativamente ai termini dell’istruttoria in base all’art. 22 della polizza, nonchè violazione dell’art. 1372 c.c., per avere la Corte d’appello omesso di considerare che l’Enasarco aveva il diritto di ricevere un’istruttoria completa ed aveva l’onere di acquisire la documentazione e trasmettere all’assicurazione il fascicolo completamente istruito “senza vincolo di termine” come aveva fatto.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta mancanza di motivazione e violazione dell’art. 1375 c.c., in riferimento al rigetto della domanda riconvenzionale, perchè il comportamento della compagnia nella gestione del sinistro integrava inadempienza del contratto di assicurazione e la quantificazione del danno avrebbe potuto operarsi in forma equitativa, attesa la mancanza di valutazione da parte del giudice di prime cure.

3. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

4.1. Secondo l’ordine logico delle questioni, va esaminato in primo luogo il secondo motivo del ricorso principale, che pone la questione della legittimità, o meno, della “scissione” della decorrenza del termine di prescrizione dell’indennizzo, a seconda che questo si riferisca ai giorni d’invalidità temporanea, ovvero all’invalidità permanente. Non sussiste la lamentata violazione di legge. Infatti, i giudici di merito hanno escluso l’indennizzabilità da parte dell’Assitalia di quanto spettante al G. nel periodo dal 26 settembre al 12 novembre 1994, mentre, hanno affermato che non erano prescritti i diritti sorti successivamente, dato che l’invalidità permanente si può rilevare solo con la stabilizzazione dei postumi e non all’atto del sinistro. La decisione è in armonia con il principio secondo cui, in tema di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all’indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l’evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che, da questo momento, decorre la prescrizione annuale ai sensi dell’art. 2952 c.c. (Cass. 17.4.1992 n. 4735; Cass. 13.2.1998 n. 1563). Applicando correttamente al caso di specie tale principio, la Corte di merito ha tenuto conto di quando in concreto si è verificato ciascun fatto specificamente coperto da garanzia, tenendo presente che – salvo diversa pattuizione – in caso di assicurazione privata dell’invalidità temporanea deve intendersi come fatto coperto dall’assicurazione ciascun giorno di invalidità, sicchè è dalla scadenza di esso che decorre la prescrizione (v., in termini, Cass. 22.2.2002 n. 2587; nonchè, in tema di determinazione dell’effettiva stabilizzazione dei postumi, Cass. 16.5.2008 n. 12411). E’ infondata anche la seconda parte della censura, dato che, nella specie, il richiamo delle ragioni a base della decisione di primo grado non ha determinato il dedotto vizio motivazionale della sentenza impugnata. Invero, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello sia motivata mediante rinvio alla sentenza di primo grado, il vizio di omessa o insufficiente motivazione – deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste solo se, con il rinvio, sia stato omesso l’esame di uno specifico elemento di segno contrario alla prima decisione, potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione, e non anche per effetto della sola tecnica del rinvio, essendo la sentenza di primo grado richiamata dal secondo giudice divenuta parte integrante della propria decisione (Cass. 11.4.2011 n. 8149; Cass. 2.2.2006 n. 2268); nè parte ricorrente ha puntualizzato quale sarebbe stato l’elemento specifico pretermesso.

4.2. Il primo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, data l’intima connessione. Entrambi si rivelano privi di pregio, in quanto con essi la parte ricorrente si limita a riproporre la propria “lettura” delle risultanze di causa, sulle quali vi è stata congrua e corretta valutazione del giudice di merito: l’Enasarco risponde nei confronti del G. quale mandataria; la stessa Fondazione non contesta che si tratti di responsabilità contrattuale, ma insiste – nonostante il motivato dissenso della Corte territoriale – nel ritenere di aver fornito la prova della non imputabilità dell’inadempimento; nè indica quali specifici canoni ermeneutici la Corte territoriale abbia violato nell’interpretare l’art. 22 della polizza.

4.3. Il quarto motivo è inammissibile : diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la Corte ha congruamente e correttamente disatteso l’intrinseca sussistenza di danni procurati alla Fondazione dalla gestione del sinistro da parte dell’Assitalia, sicchè, correttamente, nessuno spazio era configurabile, nella specie, nè per una prova presuntiva dell’an, nè per una liquidazione equitativa dello stesso.

5. Ne deriva il rigetto del ricorso principale, cui consegue l’assorbimento di quello incidentale del G. (esplicitamente condizionato). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore dell’Assitalia in Euro 1.200,00=, di cui Euro 1.000,00= per onorario e in favore del G. in Euro 1.000,00= di cui Euro 800,00= per onorario, oltre, per ciascuno di essi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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