Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13193 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12126/2018 proposto da:

U.C., elettivamente domiciliato in Milano, alla Via

Lamarmora n. 42, presso lo studio dell’avvocato Stefania Santilli,

che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 911/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato

il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. Irene Scordamaglia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. U.C., cittadina (OMISSIS), ricorre avverso il decreto n. 911/2018, depositato in data 14 marzo 2018, con il quale il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale.

2. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo è denunciata l’illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, sostenendosi che il ricorso al decreto legge, ai fini dell’introduzione di disposizioni in materia di diritti fondamentali, si pone in contrasto con l’art. 77 Cost., anche in relazione alla L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, per mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, comprovata anche dalla presenza di norme non suscettibili d’immediata applicazione, e per disomogeneità delle disposizioni introdotte, che includono nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione tutte le controversie riguardanti i cittadini stranieri; che, inoltre, la disciplina introdotta dal D.L. n. 13 citato contrasta con i principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti dall’art. 111 Cost., in quanto, assoggettando i giudizi in materia di protezione internazionale al rito camerale, introduce nell’ordinamento processuale un modello di procedimento finora non previsto per la trattazione di controversie in materia di diritti fondamentali, le cui caratteristiche – consistenti nella previsione di un unico grado di merito, della trattazione scritta e di un’udienza meramente eventuale – comportano uno svuotamento delle garanzie difensive.

2.2. Con il secondo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il vizio di violazione di legge, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 14 e D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27 e artt. 2, 3, 6 e 13 CEDU, art. 47 della Carta dei diritto fondamentali dell’Unione Europea e art. 46 Direttiva Europea n. 32/2013CEDU e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, sul rilievo che il giudice censurato, nello scrutinare i rilievi di ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale di diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria, si sarebbe limitato ad escluderne i presupposti, sotto il profilo dell’esistenza del danno grave, rendendo una motivazione errata in diritto e, comunque, apparente, vuoi perchè disancorata dagli elementi di fatto allegati, sintomatici della sottoposizione a trattamenti discriminatori in ragione del genere di appartenenza, essendo stata venduta dallo zio – già resosi responsabili dell’omicidio dei genitori – a trafficanti di esseri umani, e perchè dimentica dell’obbligo di valutare le dichiarazioni rese dalla richiedente protezione, non solo tenendo conto della sua specifica condizione personale, ma anche alla luce delle informazioni, officiosamente acquisite, sul contesto socio politico della Nigeria, nel quale i diritti umani subivano significative violazioni;

2.3. Con il terzo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il vizio di violazione di legge, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,4,7,14,16,17; D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8, 10 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, art. 10, art. 111, comma 6 e art. 112, sul rilievo che il giudice censurato, nello scrutinare i rilievi avverso il diniego della invocata protezione umanitaria, si sarebbe limitato ad escluderne i presupposti rendendo una motivazione errata in diritto e, comunque, apparente, perchè disancorata dagli indicatori fattuali di una specifica situazione di vulnerabilità accusata dalla richiedente, quale donna incinta e madre di una bambina in tenerissima età, ed avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’impossibilità della deducente di trovare congrua sistemazione in Nigeria, in considerazione della mancanza di legami familiari colà esistenti e dal mancato riconoscimento dei diritti fondamentali delle donne e dei bambini.

3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve trovare accoglimento per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 La questione di legittimità costituzionale delle norme del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, sollevata in riferimento all’art. 77 Cost., comma, è stata già esaminata da questa Corte e ritenuta manifestamente infondata, in virtù dell’osservazione che la disposizione transitoria dettata dal D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, che differisce di centottanta giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito, non si pone in contrasto con i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che presiedono all’emanazione dei decreti legge, essendo connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale volto a consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Sez. 1, n. 28119 del 05/11/2018, Rv. 651799-02; Sez. 1, n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521-01).

1.2. La stessa questione è stata ritenuta manifestamente infondata anche in relazione all’art. 111 Cost., in virtù del rilievo che il rito camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non venga fissata l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata soltanto alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in assenza della trattazione orale le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Sez. 1, n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521-01). Inoltre, l’imposizione del rito camerale non contrasta con i principi costituzionali invocati neppure in relazione alla prevista non reclamabilità del decreto di primo grado, trovando la stessa ragionevole giustificazione nell’esigenza di accelerare la definizione dei giudizi in questione, aventi ad oggetto diritti fondamentali, ed essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di escludere l’appellabilità della decisione di primo grado, con riguardo ai giudizi che sollecitano una pronta soluzione, dal momento che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non trova copertura generalizzata a livello costituzionale (Corte Cost., sent. n. 199 del 2017 e 243 del 2014; ord. n. 42 del 2014).

2. Il secondo motivo è inammissibile.

2.1. Il Tribunale di Brescia ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento alla cittadina nigeriana della protezione sussidiaria nelle forme previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – con riferimento all’allegata sottoposizione a trattamenti inumani, cui, in ipotesi, sarebbero stati da ricondurre la vendita della giovane, da parte dello zio, a trafficanti di esseri umani e il matrimonio forzato cui era stata destinata in Libia apprezzando, all’esito della rinnovata audizione della richiedente, come fortemente generiche, inverosimili ed intrinsecamente contradditorie, le dichiarazioni rese da costei. Ciò tanto più che le stesse rendevano ragione dell’inesistenza di un fondato timore di essere nuovamente esposta al danno grave allegato, essendo medio tempore deceduto lo zio che l’aveva venduta o esposta al rischio di un matrimonio forzato ed essendo meramente soggettivo il timore di essere uccisa dal figlio dello zio.

2.2. Invero, la doglianza prospettata dalla ricorrente è generica, posto che la valutazione di sua non credibilità e di inattendibilità della narrazione integra, con riferimento alle prove di protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. a) e b), una autonoma e autosufficiente ratio decidendi del provvedimento impugnato, la quale non è stata specificamente contestata, non essendo stati neppure indicati elementi positivi tratti dalla situazione generale della Nigeria idonei a disarticolare l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice censurato.

2.3. Nondimeno, i rilievi che si riferiscono al tema della credibilità della richiedente, da valutarsi alla stregua della sua situazione individuale e tenuto conto del contesto socio politico del Paese di origine, sono privi di decisività in riferimento alla forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), posto che, secondo l’ermeneusi di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente prescinde dalla credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1, n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168-01): ciò perchè il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli vi è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d’origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Sez. 6-1, n. 16202 del 30/07/2015, Rv. 636614-01). Donde, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente e, al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6-1, n. 11312 del 26/04/2019; Sez. 6-1, n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647-01; Sez. 6-1, n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949-01). Onere cui il Tribunale, nel caso al vaglio, ha compiutamente e correttamente adempiuto.

Nè il riferimento a fonti internazionali diverse da quelle compulsate dai giudici di merito – rapporti di Amnesty International circa la condizione di vulnerabilità delle donne in Nigeria – vale a disarticolare la tenuta della motivazione che correda il provvedimento impugnato, trattandosi di rilievi che prospettano un’alternativa valutazione del merito della regiudicanda.

3. Il terzo motivo è fondato.

3.1. Le doglianze con le quali la ricorrente si duole del vizio di violazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 2008, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e dell’omessa valutazione di fatti la sua condizione di gravidanza e l’essere madre di una minore degli anni tre, nonchè l’impossibilità di trovare una sistemazione in Nigeria per la mancanza di legami familiari e la mancata tutela, in quel paese, dei diritti fondamentali delle donne e dei bambini suscettibili di giocare un ruolo decisivo ai fini della valutazione da compiersi in funzione della concessione della protezione umanitaria, colgono nel segno.

3.2. Invero, la motivazione della statuizione di rigetto della domanda di protezione umanitaria – fondata sul rilievo che: “il fatto, allegato dalla richiedente, di essere madre di una bambina di poco più di un anno non costituisse di per sè stessa una condizione di vulnerabilità in capo alla madre” – si rivela troppo sommaria, al cospetto di allegazioni della ricorrente assai più pregnanti e di fatto trascurate dal giudice a quo, sì da sconfinare nella apparenza, considerato che il fine dell’indagine da compiersi è quello di verificare se il rimpatrio possa determinare per il richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01).

3.3. In accoglimento del motivo in disamina, s’impone la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia, che in sede di nuova decisione sul punto si atterrà al principio di diritto dianzi enunciato.

4. Rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, va accolto il terzo motivo, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, accoglie il terzo motivo e, in riferimento a questo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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