Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13193 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24535/2008 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

PALUMBO 12, presso lo studio dell’avvocato CRISCI Simonetta, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in persona

del Prefetto pro tempore, e per quanto possa occorrere MINISTERO

DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. 29/02/07 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositato il 27/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO BIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” C.A. proponeva opposizione innanzi al Giudice di pace di Roma avverso il decreto di espulsione emanato dal Prefetto di detta città in suo danno in data 2 ottobre 2007.

Per quanto qui interessa, il Giudice adito, con provvedimento del 27 dicembre 2007, rigettava l’opposizione, osservando, per quanto qui interessa, che la traduzione del decreto di espulsione era avvenuta in lingua inglese, nell’impossibilità di reperire un interprete in lingua moldava.

Per la cassazione di questo provvedimento ha proposto ricorso C. A., affidato ad un motivo; hanno resisitito con controricorso il Prefetto di Roma ed il Ministero dell’interno.

Osserva:

1.- Il ricorrente, con un unico motivo, denuncia violazione dell’art. 24 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè “omessa motivazione” (art. n. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto sufficiente la traduzione del decreto di espulsione in lingua inglese, benchè la lingua moldava, a suo dire, non sia rara e ciò avrebbe consentito di reperire un interprete della medesima.

Infine, svolge considerazioni sulle circostanze che dovrebbero orientare a ritenere opportuno che egli rimanga in (OMISSIS).

2.- Il controricorso del Ministero dell’interno è inammissibile, poichè nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche nella fase di legittimità, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro il Ministero dell’interno (Cass. n. 25360 del 2006; n. 16206 del 2004; n. 28869 del 2005; n. 1748 del 2003).

3.- Il motivo è manifestamente inammissibile nella parte in cui, peraltro genericamente, denuncia il vizio di violazione di legge, senza concludersi con quesito di diritto.

Il motivo, nella parte in cui denuncia il vizio di omessa motivazione sulla mancata traduzione del decreto di espulsione in lingua moldava è manifestamente infondato.

Al riguardo è sufficiente osservare che il provvedimento impugnato ha espressamente esaminato la censura proposta sul punto con l’atto di opposizione, ritenendola infondata, in quanto la traduzione del decreto di espulsione era avvenuta in lingua inglese, nell’impossibilità di reperire un interprete in lingua moldava.

Pertanto, non sussiste affatto omissione di motivazione.

Inoltre, secondo l’orientamento di questa Corte, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, non impone all’Amministrazione di tradurre il decreto espulsivo nella lingua madre della persona da espellere, ma solo di assicurare che la traduzione del provvedimento avvenga “in una lingua conosciuta” e, solo ove ciò non sia possibile, di garantire che la traduzione sia svolta “in lingua francese, inglese o spagnola”, ritenute lingue universali e, quindi, accessibili, direttamente o indirettamente, da chiunque (Cass. n. 13833 del 2008).

L’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga quindi la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui all’art. 13, comma 7, cit. ed al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3.

Siffatta attestazione è condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo (Cass. n. 13 833 del 2008; n. 25362 del 2006; n. 25026 del 2005; n. 13032 del 2004; n. 5465 del 2002).

Le ulteriori considerazioni svolte nel mezzo sono inammissibili, in quanto non evidenziano vizi del provvedimento impugnato denunciabili in questa sede. Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendo i presupposti di legge, stante la manifesta infondatezza del medesimo”.

4.- Osserva il Collegio che anche il motivo con il quale è denunciato il vizio di motivazione è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Va ricordato, invero, che, quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3^, n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008): per questo il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Requisito del tutto assente nella concreta fattispecie. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile e l’inammissibilità del controricorso – come evidenziato nella relazione – fa sì che nulla debba essere disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero dell’Interno mentre vanno poste a carico della parte ricorrente quelle relative alla Prefettura resistente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla Prefettura resistente le spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.200.00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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