Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13193 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17461/2011 proposto da:

P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3547/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/08/2010 R.G.N. 8635/2008.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza in data 19.4/19.8.2010 (nr. 3547/2010) la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede (nr. 18218/2007), che aveva respinto la domanda proposta da P.F. nei confronti di POSTE ITALIANE spa, e per l’effetto, in parziale accoglimento dell’appello della lavoratrice:

– ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti per il periodo 28.12-1998/30.1.1999 in ragione di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione della trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

– ha rigettato la domanda di risarcimento del danno;

2. che avverso tale sentenza ha proposto ricorso P.F., affidato a dieci motivi, al quale ha opposto difese POSTE ITALIANE con controricorso contenente ricorso incidentale, articolato in due motivi, cui P.F. ha resistito con controricorso;

3. che sono state depositate memorie da P.F..

Diritto

CONSIDERATO

1. che la parte ricorrente ha impugnato la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno deducendo:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – motivazione insufficiente e contraddittoria sul fatto, controverso e decisivo per il giudizio, della limitazione del periodo risarcibile ai tre anni successivi alla cessazione del contratto a termine;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., per non avere la sentenza liquidato il danno nella misura delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del datore di lavoro, ricorrendo ad un criterio equitativo nonostante la prova dell’ammontare del danno;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per mancanza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza del ragionamento presuntivo;

con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., per la non corretta applicazione del, pur contestato, criterio del triennio a seguito di una erronea lettura delle prove e delle allegazioni delle parti tanto in ordine alla data di cessazione dell’ultimo rapporto a termine (svoltosi fino al 15.1.2004 e non, come affermato in sentenza, fino al 30.1.1999) che in ordine alla data di costituzione in mora (ricevuta da Poste Italiane in data 9 giugno 2004 e non nell’anno 2005, come rilevato in sentenza);

con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ravvisato nella fattispecie di causa una ipotesi di inerzia colposa del creditore;

con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., essendo a carico della società POSTE ITALIANE l’onere di allegare e provare il reperimento da parte del lavoratore di altra occupazione;

con il settimo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1175 c.c., per avere la Corte di merito fondato la pronunzia sugli obblighi di cooperazione facenti carico al creditore ai sensi della clausola generale, che invece erano stati puntualmente assolti con la impugnazione dei contratti a termine e l’offerta della prestazione lavorativa;

con l’ottavo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 432 c.p.c., per avere la Corte di merito impropriamente applicato il potere di liquidazione delle prestazioni secondo equità;

con il nono motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 114 c.p.c., sempre sotto il profilo della assenza delle condizioni della pronunzia secondo equità;

con il decimo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7.

2. che la società Poste Italiane ha proposto ricorso incidentale impugnando la statuizione pregiudiziale di illegittimità del termine apposto al contratto, deducendo:

– con il primo motivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 8 CCNL 26.11.1994, degli accordi sindacali del 25.9.1997, 16.1.1998, 27.4.1998, 2.7.1998, 24.5.1999, 18.1.2001, in connessione con gli artt. 1362 c.c. e segg., per avere la sentenza ritenuto che la autorizzazione conferita dalle parti collettive L. n. 56 del 1987, ex art. 23, alla stipula di contratti a termine in relazione alla causale applicata nella fattispecie concreta (“esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso (…)”) avesse durata temporalmente limitata al 30.4.1998;

– con il secondo motivo, omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, relativo alla volontà delle parti collettive di fissare al 30.4.1998 il termine finale di efficacia dell’accordo integrativo del 25.9.1997 sulla base dei cd. accordi attuativi, non contenenti, invece, alcun riferimento alla modifica del primo accordo;

3. che, esaminato preliminarmente il ricorso incidentale, relativo alla statuizione pregiudiziale, lo stesso deve essere respinto;

4. che, infatti, la questione posta è stata già risolta in numerosi precedenti di questa Corte (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 4-8-2008 n. 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979), cui in questa sede va data continuità ed alle cui motivazioni si rinvia, nel senso che con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti collettive convenivano di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998, dovendo dunque escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in rapporti a tempo indeterminato in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1;

5. che deve invece accogliersi il decimo motivo del ricorso principale in ordine alla statuizione sul risarcimento del danno, apparendo assorbente la censura con cui si invoca la applicazione dello ius superveniens; come definitivamente chiarito dalle sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 27/10/2016 n. 21691 l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva, come la norma di cui alla L. n. 183 del 2010 , art. 32; in tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta.

6. che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del decimo motivo del ricorso principale e gli atti rinviati ad altro giudice che si individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione affinchè provveda a rinnovare il giudizio sul danno in applicazione dello ius superveniens.

7. che le spese del presente grado saranno regolate dal giudice del rinvio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie il decimo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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