Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13193 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 17/05/2021), n.13193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1083/2020 proposto da:

M.R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 91, presso lo studio dell’avvocato ANNA PENSIERO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO CAVICCHI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1199/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/05/2019 R.G.N. 143/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza n. 1199/2019 la Corte di appello di Ancona ha confermato la ordinanza con la quale il locale Tribunale aveva respinto la domanda di M.N.R., cittadino (OMISSIS), di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.N.R. sulla base di quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione al rigetto della domanda di protezione sussidiaria, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, art. 14, lett. c), art. 3 CEDU, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c..

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa valutazione di fatti decisivi accertati nell’istruttoria;

3. con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione al rigetto della domanda di protezione umanitaria, violazione e /o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

4. con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 5, in relazione all’omessa ed erronea valutazione di fatti decisivi accertati nell’istruttoria;

5. il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti la quale nello specifico risulta conferita su foglio separato spillato al ricorso per cassazione e sottoscritta con un segno di croce;

5.1. come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, una procura sottoscritta con croce segno o priva del tutto di sottoscrizione non è suscettibile di autenticazione nè da parte del difensore, ove rilasciata in calce o a margine dell’atto giudiziale, nè ove rilasciata con atto separato, da alcun pubblico ufficiale, atteso che la sottoscrizione, essendo indispensabile ai fini dell’individuazione dell’autore del documento e costituendo un elemento essenziale dello stesso, deve risultare da segni grafici che indichino, anche in forma abbreviata, purchè decifrabile, le generalità del soggetto che conferisce la procura e non è integrata pertanto da un segno di croce vergato (Cass. 16948/2020, n. 7305/2004, n. 16266/2004);

6. all’inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della

procura consegue la condanna al pagamento del raddoppio del contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, da porre carico del difensore (n. Cass., n. 32008/19).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del difensore del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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