Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13192 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23319/2018 proposto da:

O.L.,

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze

sezione di Perugia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 442/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. Vella Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Perugia ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano O.L., avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Perugia gli aveva negato ogni forma di protezione internazionale.

2. Il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui solo il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo – rubricato testualmente: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. da 2 a 6 nonchè artt. 7,8 e 14, nonchè D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; artt. 2 e 3 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5” – si lamenta che la corte d’appello ha “totalmente omesso di procedere a qualsivoglia “indagine officiosa” sia della situazione personale del ricorrente (…) sia della situazione “generale del paese” di origine” ai fini della invocata protezione sussidiaria, non tenendo conto delle risultanze del Rapporto di Amnesty International 2016-2017-2018, attestante “(tra l’altro) che in Nigeria la corruzione è dilagante in tutti i settori e a tutti i livelli”.

4. Con il secondo mezzo – rubricato testualmente: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – si deduce che la corte d’appello ha erroneamente negato la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria “in ragione di valutazioni (tra l’altro contraddittorie rese dal Giudice di prime cure) senza acquisire informazioni dalle fonti più accreditate”, in particolare il Rapporto di Amnesty International 2017-2018, dal quale risulta “una situazione di gravissima criticità e di instabilità politica riguardante l’intero territorio del paese (Nigeria) nonchè la sussistenza di violenze diffuse ed indiscriminate (…) nell’ambito, tra l’altro, di un contesto anche istituzionale notoriamente tra i più corrotti della terra ed ove le autorità locali non sono in grado di assicurare ai propri cittadini tutela (anche) giurisdizionale adeguata”.

5. Con il terzo motivo – rubricato testualmente: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 – Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – si lamenta l’assenza di una “valutazione comparativa”, in quanto “la prova che le condizioni di vita del ricorrente nel Paese di origine erano e sarebbero (in ipotesi di rientro) del tutto inadeguate” sarebbe “in re ipsa”, sia perchè altrimenti sarebbe “contraddittoria ed inverosimile la scelta del ricorrente di percorrere un viaggio così lungo, incerto e rischioso per la propria vita”, sia perchè “il rimpatrio in Nigeria” gli imporrebbe “condizioni di vita del tutto inadeguate”, essendo egli, tra l’altro, affetto da diabete mellito.

6. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto contengono censure sostanzialmente sovrapponibili in punto di protezione sussidiaria, meritano accoglimento.

6.1. Occorre rammentare che il sindacato di legittimità sulla motivazione è attualmente ridotto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza” – nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. U, 8053/2014).

6.2. Questa Corte ha chiarito che, ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il giudice è tenuto anche d’ufficio a verificare – utilizzando fonti attendibili per scrutinare le “COI” (Country of origin information) – se nel Paese di origine sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente (Cass. 19716/2018); del resto, è il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ad imporre l’acquisizione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati (ex plurimis, da ultimo, Cass. 5192/2020).

6.3. Di conseguenza, è orientamento consolidato che “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (ex plurimis, Cass. 17069/2018, 3016/2019, 13897/2019).

6.4. Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si riduce alla lapidaria affermazione per cui “è impossibile una qualsiasi valutazione rispetto a situazioni di insicurezza generale e di assenza di protezione da parte delle autorità statuali, situazioni, queste, riconducibili quanto meno alla protezione sussidiaria, nè a situazioni di persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti” e, come tale, risulta meramente apparente, anche perchè priva di qualsivoglia riferimento alla acquisizione delle C.O.I..

7. Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo, in tema di protezione umanitaria, poichè sul punto la sentenza impugnata reca una motivazione assolutamente tautologica, del seguente tenore: “non sussistono neppure i presupposti per la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6”.

8. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla. Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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