Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13192 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13192 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 22569-2007 proposto da:
PIZZIGHINI PAOLA PZZPLA64P57G337R, FERRARI GIANNI
FRRGNN61D26A859G, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell’avvocato
BIANCO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FERRARIS CAROLA giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

ACENTRO TURISMO
dell’Amministratore

S.P.A.
e

01125950921
legale

1

in persona

rappresentante

in

Data pubblicazione: 28/05/2013

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato ROMA
MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GALANTINI CARLO FRANCESCO giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1554/2006 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/06/2006, R.G.N.
1554/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE BIANCO;
udito l’Avvocato ANTONIO DONATONE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/6/2006 la Corte d’Appello di Milano,
in accoglimento del gravame interposto dalla società Acentro
Turismo s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib.
Milano 16/4/2004, rigettava la domanda nei confronti della

di risarcimento dei danni sofferti da vacanza rovinata in
ragione di disfunzioni della camera dell’hotel relais a quattro
stelle “Is Moras” in Comune di Santa Caterina di Pula
(Cagliari) e per insoddisfacente fruibilità della spiaggia, che
si presentava infestata da alghe.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
Pizzighini e il Ferrari propongono ora ricorso per cassazione,
affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Acentro Turismo
s.p.a., che ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 ° motivo i ricorrenti denunziano violazione e
falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 111 del 1995, in
riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.
Con il 2 ° motivo denunziano <> su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.

3

medesima proposta dai sigg. Paola Pizzighini e Gianni Ferrari

Va anzitutto osservato che essi risultano violativi degli
artt. 366, l ° co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
Il l ° motivo reca infatti un quesito di diritto formulato
in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato
da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale

giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle
diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto
a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e
generico, privo di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola
lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un.,
14/2/2008, n. 3519; Cass Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione
(cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un.,
12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360),
nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258), senza che debba richiedere, per ottenere
risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione
tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064 ), risolvendosi in
buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della
fondatezza delle proprie tesi difensive.
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, il 2 °
motivo non reca la prescritta “chiara indicazione” -secondo lo

4

indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i

schema e nei termini delineati da questa Corte- delle relative
“ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione
all’attività esegetica della medesima, con interpretazione che
si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in
questione ( cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez.
a fortiori

non consentita in

presenza di formulazione come detto nella specie altresì
violativa dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena
di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,
nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40
del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
Va ulteriormente osservato che la prescrizione contenuta
nell’art. 366, 1 ° co. n. 3 c.p.c., secondo la quale il ricorso
per cassazione deve a pena d’inammissibilità contenere
l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi
osservata quando il ricorrente come nella specie si limiti a
riprodurre nei motivi del ricorso ( tutti o parte degli ) atti
o documenti del giudizio di merito ( es., l’atto di citazione
in I grado, la comparsa conclusionale in I grado PizzighiniFerrari, la memoria di replica alla comparsa conclusionale in I
grado, la <

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