Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13192 del 28/05/2010
Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13192
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13673/2008 proposto da:
K.O., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO
18, presso lo studio dell’avvocato BRUSA ELENA, rappresentata e
difesa dall’avvocato TRENTANI Sergio, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI MILANO, QUESTURA DI MILANO;
– intimate –
avverso il provvedimento n. 1043/07 CRON. del GIUDICE DI PACE di
MILANO del 27/02/07, depositato il 16/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., del seguente tenore: “RILEVA:
La cittadina (OMISSIS) K.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data 16 aprile 2007 con cui il Giudice di pace di Milano ha rigettato l’opposizione dalla medesima proposta avverso il provvedimento di espulsione emesso, nei suoi confronti, dal Prefetto di Milano il 4 ottobre 2006.
Il ricorso è affidato ad un motivo di censura.
L’intimata Prefettura non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Osserva:
Il ricorso pare inammissibile perchè il motivo di ricorso non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. Sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.
3.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Inammissibilità che, per il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, rende superflua la rinnovazione della notificazione eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010