Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13192 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2017, (ud. 15/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI ADRIANO Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13010-2012 proposto da:

P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO BRUZZONE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AXITEA S.P.A., già SICURGLOBAL S.P.A., già SICURGLOBAL VIGILANZA

S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO CHIGI 5, presso lo

studio dell’avvocato MARIALUCREZIA TURCO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 31/01/2012 r.g.n. 194/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per: improcedibilità;

udito l’Avvocato CRISTINA PILO per delega verbale Avvocato

MARIALUCREZIA TURCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 31 dicembre 2012, la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Genova estendeva alla domanda relativa all’indennità di preavviso la pronunzia del primo giudice di parziale accoglimento delle domande proposte da P.A. nei confronti della Axitea S.p.A., già Sicurglobal S.p.A., accoglimento limitato alla declaratoria di inefficacia, per il periodo compreso tra il 31.1.2007 ed il 26.11.2007, in relazione alla permanenza dell’invalidità temporanea derivata da infortunio sul lavoro, del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli il 31.1.2007 a seguito della sospensione dell’iscrizione quale guardia giurata e perdita del porto d’armi da oltre 180 giorni, viceversa dichiarato legittimo, con conseguente rigetto della declaratoria di illegittimità richiesta dal P. ed alla condanna della Società al pagamento delle sole differenze retributive maturate a titolo di mensilità aggiuntive e di TFR in relazione all’inefficacia del recesso, con esclusione, dunque, di quelle derivanti dal superiore inquadramento qui rivendicato ma non riconosciuto.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto corrette le valutazioni del primo giudice sia in ordine alla pretesa riconducibilità delle mansioni di fatto svolte dal ricorrente nè al livello 3 nè al livello 4 super della classificazione del personale di cui al CCNL di categoria, sia in ordine al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, riconoscendo peraltro, in relazione alla tipologia di recesso prescelta il diritto al preavviso.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un primo ordine di rilievi, il ricorrente, sotto le rubriche “Violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5, della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 2103 e 2119 c.c.” e “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, censura la statuizione della Corte territoriale intesa a disconoscere il diritto al superiore inquadramento nel 4 livello super del CCNL per il settore della vigilanza privata imputando alla Corte stessa l’erronea interpretazione della declaratoria contrattuale e comunque l’incongruità del giudizio circa la riferibilità ad essa delle mansioni di fatto svolte dal ricorrente.

Con un secondo ordine di rilievi, sotto le rubriche “Violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5, della L. n. 300 del 1970, art. 7, dell’art. 2119 c.c.nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio” e “Violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5, della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 2110 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio” censura la declaratoria di legittimità del licenziamento, a suo dire, resa dalla Corte territoriale in difetto della prova del fatto indicato a giustificazione del recesso, la sospensione del porto d’armi ed in ogni caso non tenendo conto della qualificazione soggettiva data al recesso stesso in virtù del richiamo all’art. 2119 c.c..

Con un terzo blocco di censure, posto sotto le rubriche “Violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7” e “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, il ricorrente lamenta l’essere la pronunzia della Corte territoriale in punto licenziamento in contrasto con il principio di immutabilità della contestazione.

Le censure attinenti al rigetto della domanda relativa al superiore inquadramento, peraltro limitate al mancato riconoscimento del solo livello IV super, richiesto in via subordinata, risultano infondate, avendo la Corte territoriale condotto il giudizio in ordine alla sussumibilità delle mansioni di fatto svolte dal ricorrente nella relativa declaratoria contrattuale sulla base di una lettura della stessa, neppure specificamente qui contestata dal ricorrente, che ha correttamente assunto ad elemento caratterizzante la medesima, rispetto alla declaratoria del livello inferiore di pertinenza del ricorrente, neppure riportata in ricorso, nè desumibile dagli atti per la mancata allegazione al ricorso medesimo del CCNL in questione nel suo testo integrale, l’adibizione a sistemi di sicurezza computerizzati e la gestione di strumenti di controllo tecnologicamente avanzati ed a questa stregua esteso l’accertamento ad ogni tipologia di servizio affidato al ricorrente, fino a ravvisare in relazione ad uno di essi la ricorrenza del predetto requisito professionale, motivando congruamente l’irrilevanza di tale circostanza in relazione al difetto di continuatività e prevalenza dell’adibizione stessa, del resto dal ricorrente non specificamente dedotta nè precisata nella sua estensione, a prescindere dall’ulteriore profilo della cumulabilità dei periodi di applicazione, come si doveva in considerazione dell’essere la promozione automatica al livello superiore qui richiesta subordinata dalla legge al decorso di un periodo trimestrale nello svolgimento delle mansioni superiori.

Parimenti infondate si rivelano le censure attinenti alla pronunziata declaratoria di legittimità del licenziamento, atteso che, correttamente la Corte territoriale ha inteso dare rilievo, al di là della qualificazione giuridica del provvedimento datoriale che in ogni caso compete al giudice, sicchè non merita accoglimento la pretesa del ricorrente di limitare il sindacato giudiziale in relazione alla veste formale attribuita dal datore al proprio atto di recesso, all’enunciazione dei fatti invocati a giustificazione dell’intimato licenziamento, giungendo a ritenere, con valutazione qui non fatta oggetto di specifica censura, il relativo atto corredato di motivazione, riconducibile alla giusta causa di natura non disciplinare o al giustificato motivo oggettivo e tale motivazione, in particolare quella relativa alla “protratta sospensione del permesso di agire come guardia giurata, provata dalla documentazione prodotta dall’appellata e pacificamente rimasta tale anche dopo la cessazione della malattia”, idonea a legittimare il licenziamento sotto il profilo propriamente oggettivo dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, valutazione questa che il ricorrente, limitatosi qui a rilevare, a confutazione della legittimità sostanziale del licenziamento, l’assenza di prova del mancato possesso del porto d’armi e della sua revoca, non ha specificamente impugnato.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti della sola parte costituita, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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