Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13192 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16127-2014 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASAL

DE’ PAZZI 148, presso lo studio dell’avvocato WALTER FELICIANI,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA DI ANCONA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1890/2013 del TRIBUNALE di ANCONA del

06/11/2013, depositata il 10/12/2013;

udita E relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L.R. propone ricorso per cassazione contro la Prefettura di Ancona, che non resiste con controricorso ma deposita atto di costituzione, avversa la sentenza del Tribunale di Ancona che ha rigettato il suo appello (nulla sulle spese) avverso la sentenza del GP che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di deduzione della Prefettura di archiviazione del procedimento.

La sentenza impugnata statuisce che il L. aveva due opzioni, o impugnare il verbale e radicare il contraddittorio nei confronti del Ministero degli interni o adire come aveva fatto la Prefettura che, evocata in agosto, aveva sollecitamente archiviato.

IL GP, nel valutare la soccombenza virtuale, tenuto conto delle parti che aveva di fronte e del comportamento della Prefettura, aveva deciso correttamente perchè ove mai il L. avesse inteso lamentarsi del comportamento illegittimo della PS avrebbe dovuto citare il Ministero dell’interno.

Il ricorrente denunzia: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. richiamando giurisprudenza sul regolamento delle spese; 2) illogicità della motivazione; 3) violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.; 4) illogicità della motivazione. Ciò premesso si osserva:

Questa Corte Suprema (Cass. n. 9262/2006) ha statuito che in materia di spese processuali, con riferimento alla compensazione delle stesse, l’orientamento secondo cui il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale, ha trovato conferma nella L. 28 dicembre 2005, n. 263, il cui art. 2 ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione, ma soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1 gennaio e poi prorogata al 1 marzo 2006.

Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il giudice per giusti motivi (art. 92 c.p.c.) ha il potere di compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (art. 111 Cost., comma 6). (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455).

Nella fattispecie non vi è una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese ma bisogna verificare se sono evidenziati particolari motivi in tal senso (Cass. nn. 26139/2015, 11301/2015, 21684/2013, S.U. n. 20598/2008).

La prima censura va rigettata perchè in ordine al regolamento delle spese è possibile la valutazione della soccombenza virtuale.

La seconda va accolta perchè la motivazione sopra riportata non è logicamente plausibile in relazione all’esito complessivo della lite.

Restano assorbiti gli altri motivi.

Donde la cassazione con rinvio in relazione al motivo accolto.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per spese, al Tribunale di Ancona.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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