Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13192 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 17/05/2021), n.13192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1045/2020 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N.

38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in

ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 23/11/2019

R.G.N. 1188/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto n. 14239/2019 il Tribunale di Ancona ha respinto per manifesta infondatezza il ricorso di S.K., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale aveva dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale e di forme complementari di protezione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b);

2. il Tribunale ha osservato che la situazione generale del Pakistan, secondo quanto attestato dalle fonti consultate, risultava progressivamente stabilizzata, che in particolare il Punjab, area di provenienza del richiedente, con grande capacità di sviluppo e buone infrastrutture, era quella meno interessata dagli attacchi (terroristici e antistato) ed il relativo territorio sotto controllo dell’autorità statuale, dovendosi pertanto escludere la esistenza di un conflitto armato generalizzato e persistente tale da determinare per i civili presenti nell’area in questione un pericolo per la vita e la incolumità; il richiedente non aveva fornito elementi attendibili della situazione individuale e delle circostanze personal, dai quali desumere la situazione di atti tali da poter essere configurati come di persecuzione grave nei suoi confronti per motivi di razza religione nazionalità ecc., nè apparteneva ad un determinato gruppo sociale che poteva esporlo in tal senso; infine in relazione alla richiesta di protezione umanitaria non erano state allegate situazioni di elevata vulnerabilità.

2.1. precisato, quindi, che si era in presenza di domanda “reiterata” dallo S.K., posto che vi era stato già un precedente diniego amministrativo in data 14.10.2013 confermato dal Tribunale e dalla Corte di appello e che i “nuovi elementi” che consentivano la presentazione di una nuova istanza di protezione, senza incorrere nella sanzione dell’inammissibilità di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b) – fermo il limite di cui all’art. 40, p.f. 3 e 4 direttiva 2013/32/UE rappresentato dalla necessità che i nuovi elementi aumentino in modo significativo la probabilità di accoglimento e solo nel caso in cui la parte dimostri la impossibilità incolpevole di relativa deduzione – dovevano essere intesi in senso ampio, ha osservato che l’istante non aveva assolto al proprio onere in tal senso; aveva, infatti, superficialmente adito il Tribunale rappresentando la medesima storia senza comunque fornire valide giustificazioni circa la pregressa incolpevole omissione; l’unico aspetto rappresentato dallo svolgimento di un’attività lavorativa nel territorio nazionale non solo non si configurava quale nuova risultanza rispetto alla storia narrata ma non aumentava le probabilità di accoglimento dell’istanza; tanto determinava la manifesta infondatezza della domanda reiterata;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.K. sulla base di quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, anche nella nuova formulazione di cui all’art. 35 bis e dell’art. 29 D.Lgs. cit., censurando il decreto impugnato per avere affermato la manifesta infondatezza della domanda reiterata senza averla esaminata nel merito; deduce, inoltre, violazione dell’art. 29 in quanto, avendo allegato alla domanda note comprovanti nuovi motivi di carattere personale la Commissione territoriale avrebbe dovuto procedere almeno a nuova audizione del ricorrente; lamenta la mancata considerazione dell’integrazione in Italia sia quanto allo studio che quanto al lavoro;

2. con il secondo motivo deduce nullità del provvedimento per omessa/apparente motivazione con riguardo alla domanda di protezione umanitaria, conseguendone la lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, denunziando difetto di motivazione e travisamento dei fatti; lamenta la mancata istruttoria sulle condizioni personali del ricorrente ovvero sulla raggiunta integrazione sociale/lavorativa e familiare in Italia che avrebbero dovuto essere comparate con le condizioni in caso di rientro nel Paese di origine; assume l’apoditticità dell’assunto circa l’assenza di rischi in caso di ritorno in patria;

4. con il quarto motivo deduce omessa applicazione della protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè dell’art. 19 D.Lgs. cit., che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi; denunzia, inoltre, omessa applicazione dell’art. 10 Cost., nonchè omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza, omesso esame delle fonti relativamente alle condizioni socio/economiche del paese di provenienza; lamenta la violazione del diniego di cooperazione istruttoria circa le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria e richiama la situazione di povertà diffusa e la inesistenza di un sistema di welfare funzionante attestato dal richiamato rapporto;

5. il primo motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità derivanti: a) dalla carente esposizione, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, del fatto processuale con particolare riferimento al contenuto della domanda reiterata da porre in comparazione con quella già in precedenza respinta dalla Commissione territoriale e dai giudici di merito, secondo quanto rappresentato nel provvedimento impugnato; b) dalla insussistenza del presupposto alla base delle censure avendo comunque il giudice di merito proceduto (anche)all’esame nel merito della domanda (decreto, pagg. 3 e 4);

5.1. parimenti inammissibile la deduzione relativa alla mancata audizione da parte della Commissione territoriale, perchè non avendo il giudice di merito affrontato tale specifica questione, parte ricorrente avrebbe dovuto allegarne e dimostrarne la avvenuta tempestiva rituale deduzione, onde sottrarsi ad una censura di novità della questione (Cass. 23675/2013, 8337/2014 20694/2018, n. 23675/2013); la denunzia articolata, in ogni caso è priva di pregio posto che, per costante orientamento di questa Corte, la nullità (in tesi) del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale (Cass. 17318/2019, 18632/2014);

6. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la denunzia di apparenza di motivazione non si confronta con il concreto contenuto del decreto impugnato; il Tribunale, a differenza di quanto assume parte ricorrente, ha motivato in maniera articolata le ragioni del diniego della protezione, sia con riferimento alla assenza di idonei elementi di novità nella istanza reiterata sia nel merito; quanto alla protezione internazionale ha, infatti, escluso, con affermazione rimasta incontestata, l’appartenenza del richiedente ad un gruppo che per ragioni di etnia, sesso, religione, politica ecc. lo avrebbe esposto a persecuzioni; quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, ne ha motivato il diniego facendo riferimento alla complessiva situazione del paese di origine quale ricostruita sulla base delle fonti consultate che ha specificamente indicato; quanto alla protezione umanitaria il relativo rigetto è stato fondato sulla assenza di concreti elementi di vulnerabilità e sulla inidoneità dell’espletamento di attività di lavoro a giustificarne comunque l’accoglimento;

7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità in quanto si sostanzia in una critica del tutto assertiva alla decisione impugnata, limitandosi a reiterare la denunzia di apparenza di motivazione, palesemente priva di pregio in ragione di quanto osservato nell’esame del secondo motivo;

8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile;

8.1. il decreto impugnato si fonda su una duplice ratio decidendi: insussistenza nel merito delle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue declinazioni e difetto di allegazioni di nuovi elementi, sia pure intesi in ampia accezione, come indispensabile in caso di reiterazione della domanda;

8.2 il motivo in esame risulta incentrato solo sul primo profilo in quanto nulla argomenta e prima ancora nulla allega, per contrastare l’affermazione dell’assenza nella domanda di protezione (reiterata) di elementi nuovi tali da determinare la probabilità di accoglimento, con effetto preclusivo, in astratto, della necessità di una delibazione nel merito, sul profilo residuo;

9. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata, costituitasi tardivamente al solo fine della discussione, svolto attività difensiva;

10. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA