Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13192 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 06/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13051/2009 proposto da:

P.S. (OMISSIS), quale figlio ed unico erede

dell’originario attore sig. P.G.B. elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio

dell’avvocato PETRETTI Alessio, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BO GIANMARCO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

F.V. (OMISSIS);

– intimato –

nonche da:

F.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI

FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO giusta delega a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

e contro

P.S. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 549/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Prima Civile, emessa il 28/09/2006, depositata il 07/05/2008;

R.G.N. 1507/2002.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato PETRETTI ALESSIO;

udito l’Avvocato MAZZETTI FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale ed accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di La Spezia il 4 ottobre 2001 condannava F. V. a pagare a P.G.B. la somma di L. 131.198.865, oltre interessi legali all’effettivo saldo e spese del grado per non essere stato il F. dal 1 gennaio 1986 adempiente ad un accordo tra loro intercorso, rifiutando di far partecipe il P. degli utili ricavata dalla coltivazione a cachi di un podere comune.

Su gravame del F. la Corte di appello di Genova il 7 maggio 2008 riformava la sentenza di primo grado, rigettando le domande del P.G.B. e dichiarando prescritti i diritti derivanti all’originario attore.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il P. S., quale figlio ed unico erede dell’originario attore, nelle more deceduto, affidandosi a quattro motivi.

Resiste controricorso e propone ricorso incidentale il F., affidato ad un unico motivo.

Le parti hanno depositato rispettive memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1.-Osserva il Collegio che la questione centrale proposta con il presente ricorso è costituita dal primo motivo (violazione degli artt. 291, 294, 416 e 427 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione e falsa applicazione degli artt.166, 167, 180, 183 e 184 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

Con esso, in estrema sintesi, il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello avrebbe errato nell’accogliere la eccezione di prescrizione avanzata ai sensi dell’art. 2949 c.c., dalla difesa del F. in quanto tale eccezione sarebbe tardiva.

Al riguardo, e come si evince dalla sentenza impugnata, la controversia fu incardinata presso la Sezione specializzata agraria del Tribunale e nell’udienza di discussione del 17 gennaio 2000 il F. venne dichiarato contumace.

Dopo l’espletamento dell’istruttoria, in data 12 febbraio 2001 si costituiva il F., depositando comparsa nella quale eccepiva, tra l’altro, la incompetenza della Sezione.

Trattenuta in decisione la causa, con ordinanza del 19 febbraio 2001 il collegio, ritenuto che il processo doveva essere trattato con il rito ordinario, non vertendosi in materia di contratti agrari, rimetteva le parti avanti al Tribunale in composizione monocratica ex art. 427 c.p.c., comma 1.

Il giudice designato fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 9 maggio 2001.

Il 19 aprile 2001 il F. depositava comparsa, con la quale, tra l’altro, eccepiva che le domande dell’attore erano prescritte.

L’eccezione di prescrizione veniva accolta dal giudice dell’appello.

Premetteva il giudice a quo che il F. era stato privato sia nella prima fase, quella del rito speciale, sia nella seconda fase, quella del procedimento ordinario di primo grado, della facoltà di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio nel termine perentorio stabilito dall’art. 180 c.p.c., comma 2, nella formulazione all’epoca vigente.

Ma, la conseguenza inevitabile di ciò, ovvero la nullità della sentenza di primo grado poteva essere evitata sia perchè le eccezioni sollevate dal F. potevano considerarsi tempestivamente formulate nella prima sede difensiva (mediante la comparsa depositata il 19 aprile 2001 nella fase a rito normale) sia perchè la nullità restava sanata dal raggiungimento dello scopo, in quanto comunque il F. aveva avuto la possibilità di svolgere la propria attività difensiva in grado di appello con la deduzione delle eccezioni non proposte nella memoria di cui all’art. 180 c.p.c..

In altri termini, il giudice dell’appello ha ritenuto che erroneamente la Sezione agraria del Tribunale non avesse dichiarato la sua incompetenza e, quindi, rimettere le parti avanti al Tribunale ordinario, per cui la prima difesa utile era quella effettuata avanti al Tribunale ordinario, per cui era stata validamente ed in termini eccepita la prescrizione.

Il ricorrente non censura questa statuizione del giudice dell’appello, per cui il quesito di diritto non risulta conferente al presupposto logico-giuridico, da cui è partito il giudice dell’appello per giungere a dichiarare la prescrizione e, quindi, il motivo è inammissibile. Restano assorbiti tutti gli altri motivi proposti.

Risolta la questione processuale, il giudice dell’appello ha dichiarato la prescrizione sulla base di due rationes decidendi.

L’una, perchè in sostanza tra il F. e il P.G.B. si era instaurata una società semplice, per cui essendo il primo atto idoneo a esplicare efficacia interruttiva, ovvero la proposizione della domanda, questa era superiore al quinquennio ai sensi dell’art. 2949 c.c., comma 1.

L’altra, perchè, stante la clausola convenzionale contenuta nel contratto stipulato tra il P. e il F., la ripartizione degli utili doveva essere fatta, obbligatoriamente, alla fine di ogni anno solare con l’effetto che ai sensi dell’art. 2948 c.c., comunque i crediti vantati erano prescritti.

Con la censura proposta, il ricorrente non deduce quale sia il fatto controverso in relazione al quale la motivazione della sentenza sarebbe viziata e contraddittoria nè viene dedotto quale sia il vizio di motivazione e, quindi, anche questo motivo è inammissibile.

Il ricorso incidentale è inammissibile in quanto il relativo quesito di diritto è astratto.

Stante la inammissibilità di entrambi i ricorsi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA