Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13191 del 28/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 13191 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 22363-2007 proposto da:
LELLIS GIUSEPPE LLLGPP51T24H501Y, domiciliato ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
D’AGOSTINO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013
770

contro

R.R. COLOMBO S.R.L., LA FONDIARIA S.A.I. S.P.A.;
– intimati

avverso la sentenza n. 14456/2006 del TRIBUNALE di

1

Data pubblicazione: 28/05/2013

ROMA, depositata il 23/06/2006, R.G.N. 69556/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/6/2006 il Tribunale di Roma respingeva
il gravame interposto dal sig. Giuseppe Lellis nei confronti
della pronunzia G. di P. Roma n. 14568/04 di rigetto della
domanda dal medesimo proposta nei confronti della società R.R.

e della sua compagnia assicuratrice La Fondiaria-Sai s.p.a., di
risarcimento dei danni asseritamente subiti dal cancello della
propria abitazione all’esito di sinistro stradale avvenuto in
Roma il 27/8/2001, detratta la somma già liquidata dalla Sasa
Assicurazioni s.p.a., assicuratore dell’autovettura Bmw 318, con
la quale la suindicata autovettura Y10 era entrata in
collisione.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il
Lellis propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 269, 295, 31, 32, 273, 274, 101, 103,
106 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.;
nonché <> motivazione
su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Con il 2 ° motivo denunzia <> motivazione su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 5, c.p.c.

3

Colombo s.r.1., proprietaria dell’autovettura Y10 tg. RM 69914V,

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.
Va anzitutto osservato che essi sono inammissibili in
applicazione degli artt. 366, 1 0 co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co.
n. 5, c.p.c.

termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da
questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale
indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i
giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle
diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a
diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e
generico, privo di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola
lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un.,
14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione
(cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un.,
12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360),
nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258), senza che debba richiedere, per ottenere
risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione
tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064 ), risolvendosi in

4

Il 1 0 motivo reca infatti un quesito di diritto formulato in

buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della
fondatezza delle proprie tesi difensive.
Tanto più che nel caso risulta formulato in violazione
dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa
richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito [ es., al

dopo>> il sinistro, alla rinunzia della società La Fondiaria-Sai
s.p.a. alla chiamata in causa del Nozzi e della SASA s.p.a>>,
alle <> 1, senza invero debitamente -per la
parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero
puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati
in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario
che si provveda anche alla relativa individuazione con /
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo
inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di
Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame ( v., da
ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche )
dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di
parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio
di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( cfr. Cass.,
19/9/2011,

n.

19069;

23/9/2009,

Cass.,

5

n.

20535;

Cass.,

«verbale» redatto dai vigili urbani <>, la sentenza di I grado, la sentenza d’appello), e, per
altro verso, a fare richiamo, come detto ad atti e documenti
del giudizio di merito in violazione dell’art. 366, 1 0 co. n. 6,
c.p.c.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto
attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 4/4/2013

(cfr., da ultimo, Cass., 9/6/2011, n. 12281).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA