Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13191 del 25/05/2017
Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2017, (ud. 15/02/2017, dep.25/05/2017), n. 13191
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26241/2013 proposto da:
M.L.E. – MALPENSA LOGISTICA EUROPA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MARCO
MARAZZA e MAURIZIO MARAZZA, che la rappresentano e difendono giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
F.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA
DAMIZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO VITTORIO TRIONI,
giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
M.L.E. – MALPENSA LOGISTICA EUROPA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MARCO
MARAZZA e MAURIZIO MARAZZA, che la rappresentano e difendono giusta
delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 65/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 22/05/2013 r.g.n. 2165/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per estinzione del ricorso
principale, inammissibilità o estinzione del ricorso incidentale.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 65/2013, depositata il 22 maggio 2013, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, condannava la società M.L.E. – Malpensa Logistica Europa S.p.A. al pagamento, in favore di F.S., della somma di Euro 8.947,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori del credito a decorrere dal 29/12/2010, previa qualificazione del fatto interruttivo del rapporto come licenziamento (per giustificato motivo oggettivo) e accertamento della sussistenza dei requisiti legittimanti il recesso datoriale.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con unico motivo; il lavoratore ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale, affidato a cinque motivi, cui ha resistito a sua volta M.L.E. con controricorso.
Risultano depositati atti di rinuncia ad entrambi i ricorsi.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l’estinzione del processo, posto che entrambe le parti, ai sensi di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi per cassazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio, avendo le parti già provveduto alla loro regolamentazione con il verbale di conciliazione in sede sindacale del 29/7/2016 (punto n. 9), prodotto unitamente all’atto di rinuncia della società.
PQM
la Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017