Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13191 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2017, (ud. 15/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26241/2013 proposto da:

M.L.E. – MALPENSA LOGISTICA EUROPA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MARCO

MARAZZA e MAURIZIO MARAZZA, che la rappresentano e difendono giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA

DAMIZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO VITTORIO TRIONI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.L.E. – MALPENSA LOGISTICA EUROPA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MARCO

MARAZZA e MAURIZIO MARAZZA, che la rappresentano e difendono giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 65/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/05/2013 r.g.n. 2165/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per estinzione del ricorso

principale, inammissibilità o estinzione del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 65/2013, depositata il 22 maggio 2013, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, condannava la società M.L.E. – Malpensa Logistica Europa S.p.A. al pagamento, in favore di F.S., della somma di Euro 8.947,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori del credito a decorrere dal 29/12/2010, previa qualificazione del fatto interruttivo del rapporto come licenziamento (per giustificato motivo oggettivo) e accertamento della sussistenza dei requisiti legittimanti il recesso datoriale.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con unico motivo; il lavoratore ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale, affidato a cinque motivi, cui ha resistito a sua volta M.L.E. con controricorso.

Risultano depositati atti di rinuncia ad entrambi i ricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata l’estinzione del processo, posto che entrambe le parti, ai sensi di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi per cassazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio, avendo le parti già provveduto alla loro regolamentazione con il verbale di conciliazione in sede sindacale del 29/7/2016 (punto n. 9), prodotto unitamente all’atto di rinuncia della società.

PQM

 

la Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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