Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13191 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15786-2014 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO SCARAMUZZA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – LERCIO REGIONALE DEL VFNETO E

DEL TRENTINO ALTO ADIGE – SEDE DI (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 318/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA di

PORTOGRUARO, depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che il ricorrente ha rinunziato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese ed il controricorrente ha aderito alla richiesta per cui non bisogna provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara estinto per rinunzia il procedimento di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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