Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13190 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 30/06/2020), n.13190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24128/2018 proposto da:

Y.B., rappresentato e difeso dall’avv. Nunzia Lucia Messina,

presso il cui studio in Catania, piazza Abramo Lincoln n. 2, ha

eletto domicilio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/09/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da Y.B., nato in (OMISSIS), nei confronti del provvedimento della competente Commissione Territoriale che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale nelle diverse forme. Il richiedente aveva dichiarato di essere fuggito dalla Guinea per il timore di essere ucciso dai fratellastri, che, dopo la morte dei genitori, lo avevano sottoposto a maltrattamenti, e di essersi recato dapprima in Senegal, quindi, attraverso il Mali ed il Niger, di essere giunto in Libia, dove si era trattenuto per oltre un anno, ed era stato venduto ad un uomo che lo aveva tenuto imprigionato e poi costretto ad imbarcarsi per l’Italia.

Il Tribunale ha ritenuto, quanto alla richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato, che i fatti denunciati non integrino quegli atti di persecuzione nel Paese di origine a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate che costituiscono i presupposti di detto riconoscimento.

In merito alla domanda di protezione sussidiaria il giudice di merito ha ritenuto mancante nella specie alcuna prova dei maltrattamenti subiti dal richiedente ad opera dei fratellastri, ed in particolare del pericolo che costoro lo uccidessero.

Nè, secondo il Tribunale, esiste nella (OMISSIS) una situazione di violenza indiscriminata, non verificandosi scontri che pongano in pericolo l’incolumità delle persone.

Infine, il giudice di merito ha escluso la configurabilità nel racconto della sua vicenda compiuto dal richiedente ragioni di particolare vulnerabilità di carattere personale, economico o di salute tali da indurre al riconoscimento della protezione umanitaria.

2.- Per la cassazione di tale decreto ricorre Y.B. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, la violazione del D.L. n. 213 del 2017, art. 35-bis, comma 9, conv. in L. n. 46 del 2017, per la omessa valutazione della situazione del Paese di provenienza del richiedente, la Libia. Il ricorrente aveva raccontato di essere stato tenuto colà in condizione di prigionia e poi di essere stato costretto ad imbarcarsi per l’Italia. Il Tribunale, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, avrebbe limitato la sua indagine, in violazione dell’evocato del D.L. n. 13 del 2017, art. 35-bis, comma 9, conv. in L. n. 46 del 2017, ad una generica ricostruzione della situazione socio-politica in (OMISSIS), Paese di nascita del ricorrente, senza soffermarsi su quella della Libia, Paese dagli altissimi livelli di instabilità, in cui egli era vissuto per oltre un anno, prima di trasferirsi in Italia, venendo trattato come schiavo.

2.- Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla situazione del Paese di provenienza del ricorrente – il cui esame è presupposto di ogni valutazione delle domande di protezione internazionale-, non controllato dalle autorità locali e sconvolto da violenza generalizzata.

3.- I motivi, da esaminare congiuntamente avuto riguardo alla connessione logico-giuridica che li avvince, sono privi di fondamento.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante salvo quanto sarà specificato con riferimento alla protezione umanitaria sub 4/5 – ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il Paese di transito potrà rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale Paese (cfr. Cass., ord. n. 31676 del 2018).

Nella specie, non vi sono elementi dai quali possa desumersi che, in caso di allontanamento dall’Italia, il richiedente ritorni in Libia.

4.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione dei precetti costituzionali ed internazionali “a tutela della sfera umana e personale” e del combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1. Si lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria nonostante la integrazione del ricorrente in Italia attraverso la frequenza di corsi di lingua italiana e di informatica e nonostante gli fosse stata diagnosticata in Italia sospetta malattia infettiva oltre a polmonite e anemia. Il ricorrente deduce altresì che sia in (OMISSIS), suo Paese di origine, sia in Libia, Paese di provenienza, esiste una situazione di compromissione del diritto alla salute ed all’alimentazione, con conseguente condizione di vulnerabilità, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

5.- La doglianza è infondata.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., SS.UU., sent. n. 29459 del 2019; Cass., sent. n. 4455 del 2018).

Non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass., ord. n. 3681 del 2019).

Nella specie, il giudice di merito non ha ravvisato ragioni di carattere umanitario che giustifichino il riconoscimento della protezione umanitaria, in mancanza, per un verso, di una esigenza qualificabile come umanitaria, per l’altro, in mancanza di violazione di diritti costituzionalmente tutelati nella regione di provenienza dello straniero, alla stregua delle fonti di informazione consultate.

Nè il ricorrente ha dedotto specificamente il forte grado di traumaticità eventualmente ingenerato dalle violenze subite nel Paese di transito (cfr., sul punto, Cass., ord. n. 13096 del 2019), tale da incidere sulla sua condizione di vulnerabilità.

Quanto alle precarie condizioni di salute, allegate dal ricorrente a suffragio della sua domanda di protezione umanitaria, nel silenzio del provvedimento del giudice di merito sul punto, il ricorso avrebbe dovuto indicare in quale segmento del procedimento, e con quale atto, fosse stata dedotta tale circostanza.

6.- Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero controricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.100,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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