Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13190 del 28/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 13190 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 22194-2007 proposto da:
ARMENI MARIA CONCETTA RMNMCN52E51F205S, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO 89, presso lo
studio dell’avvocato MAZZONE TOMMASINA, rappresentato
e difeso dall’avvocato ARMENI MARIA CONCETTA con
studio in 98123 MESSINA, VIA MARIO GIURBA 27,
2013

difensore di sè medesimo;
– ricorrente –

767

contro

DE MARCO GIUSEPPE;
– intimato –

1

Data pubblicazione: 28/05/2013

avverso la sentenza n. 1141/2006 del TRIBUNALE di
MESSINA, depositata il 13/06/2006, R.G.N. 63/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine per il rigetto;

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/6/2006 il Tribunale di Messina dichiarava
inammissibile il gravame interposto dalla sig. Maria Concetta
Armeni in relazione della pronunzia Pret. Messina 20/11/1998 di
rigetto della domanda monitoriamente azionata nei confronti del

corrispettivo per effettuate prestazioni professionali di
avvocato, trattandosi di pronunzia dal giudice di prime cure resa
anteriormente al 2/6/1999 ed impugnata successivamente a tale
data.
Avverso la suindicata pronunzia del Tribunale di Messina
l’Armeni propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art.
134 d.lgs. n. 51 del 1998, in riferimento all’art. 360, l ° co. n.
3, c.p.c.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione degli artt. 324, 325,
326, 327, 350 c.p.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3,
c.p.c.
I motivi sono inammissibili, in applicazione degli artt. 366,
l ° co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
Essi recano quesiti di diritto formulati in termini invero
difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non
recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di
fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno

3

sig. Giuseppe De Marco di pagamento di somma a titolo di

rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui
applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua
appalesandosi astratto e generico, privo di riferibilità al caso
concreto in esame e di decisività, tale cioè da non consentire, in
base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n.

2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione
adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della
contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass.,
Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n.
20360), nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258), senza che debba richiedere, per ottenere
risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra
loro ( cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064 ), risolvendosi in buona
sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della
fondatezza delle proprie tesi difensive.
Tanto più che nel caso risultano formulati in violazione
dell’art. 366, 1 ° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa
richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito E es.,
all’<>, al
<>, alla <>, all’<>, alla <> del Pretore di Messina, all’appello, all’<>, all’adesione all’<>, alla precisazione delle

4

7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n.

/7

/

conclusioni,

all’indicazione

a

verbale

della

«mancanza

dell’originale notificato dell’atto di opposizione a decreto
ingiuntivo e del relativo fascicolo di I^ grado>> 1, senza invero
debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli
nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede

laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla
relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ),
con precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo
d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o
prodotto in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010,
n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239,
e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di
una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile
(cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535;
Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da
ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua la ricorrente non deduce le formulate censure
in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura
del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,
20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005,

5

processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti,

n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177;
Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni
contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire
con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità
accesso agli atti del giudizio di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n.

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere
questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le
argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Senza sottacersi che, giusta principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità, l’onere del rispetto dei requisiti
richiesti ex art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c per il ricorso per
cassazione sussiste anche quando si reputi che una data
circostanza debba ritenersi sottratta al

thema decidendum,

in

quanto non contestata ( cfr. Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass.,
19/4/2006, n. 9076 ).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di
inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella
specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del
2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.

6

3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese
del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività
difensiva.
P.Q.M.

Roma, 4/4/2013

Il Consigliere est.

Il Ftuonfit
hulocenze

wudiziario

TA

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA