Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13190 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2017, (ud. 14/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29671-2015 proposto da:

C.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE n. 16, presso lo studio dell’avvocato GUIDO CHIODETTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

SOTTILE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

KEY PARTNER S.R.L. (già KEY TO TECHNOLOGY S.R.L.), P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO BOER, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7348/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/10/2015 R.G.N. 2910/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SOTTILE;

udito l’Avvocato ALBERTO BOER.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 21 ottobre 2015, la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi in sede di reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, confermava la decisione del Tribunale di Roma e rigettava la sola domanda ad essa devoluta in sede di gravame delle due proposte da C.T. nei confronti della Key Partner S.r.l., già Key To Tecnology S.r.l., domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole in costanza del periodo di interdizione per maternità nell’ambito di un rapporto che” formalizzato sulla base di successivi contratti a progetto, doveva ritenersi di fatto costituito a tempo indeterminato nei confronti della predetta Società.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto decorso il termine di decadenza dall’azione di impugnazione giudiziale del licenziamento decorrendo questo dalla data di spedizione dell’impugnativa stragiudiziale.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la C. affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso la Società.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6,L. n. 183 del 2010, art. 32,D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54 e dell’art. 1422 c.c., deduce l’inapplicabilità alla fattispecie del licenziamento della lavoratrice madre del termine di decadenza dell’impugnativa del medesimo.

La violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, in una con l’art. 1334 c.c. e artt. 4,24 e 111 Cost., è predicata nel secondo motivo con riferimento alla decorrenza del successivo termine di decadenza per l’avvio dell’azione giudiziaria che si assume dover essere individuato non dalla data di spedizione ma da quella di ricezione dell’impugnativa stragiudiziale.

Entrambi i motivi si rivelano infondati, dovendosi ritenere, da un lato,la correttezza del rilievo della Corte territoriale per cui, alla stregua della formulazione letterale della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2, secondo la quale la disposizione di cui al primo comma della stessa norma, che prevede l’inefficacia dell’impugnazione del licenziamento se questa non è seguita entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso, si applica in tutti i casi di invalidità del licenziamento ed, altresì, in base alla ratio sottesa alla norma medesima, da individuarsi nella certezza dei rapporti giuridici, anche il licenziamento della lavoratrice madre è soggetto al termine di decadenza dall’esercizio dell’azione giudiziaria, dall’altro, l’esattezza del criterio di computo del termine medesimo che assuma quale dies a quo la data di spedizione dell’impugnativa del licenziamento e non quella di ricezione della stessa, in conformità all’orientamento a riguardo espresso da questa Corte con la pronuncia n. 5717/2015, ma già desumibile, ricorrendo la medesima ratio, dalla precedente pronunzia resa da questa Corte a sezioni unite, la n. 8830/2010, che indica nella data di spedizione dell’impugnativa del licenziamento il dies ad quem del termine per l’esercizio di tale facoltà.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti della sola parte costituita, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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