Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13190 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15157-2014 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AURELIANA, 63, presso lo studio dell’avvocato SARA DI CUNZOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FIORE PAGNOZZI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AVELLINO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2196/2013 del TRIBUNALE di AVELLINO del

20/12/2013, depositata il 24/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Francesco Anelli (delega avvrcato Fiore

Pagnozzi) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.E. propone ricorso per cassazione contro l’utg;

prefettura di Avellino, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che ha accolto l’appello della Prefettura avverso la sentenza del GP di Avellino con reviviscenza della sanzione irrogata.

La sentenza impugnata riferisce che in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza la sospensione della patente dì cui all’art. 186 C.d.S. si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223; nel primo caso, penalmente rilevante, è sanzione accessoria, nel secondo ha carattere preventivo e cautelare.

Non emergeva la diversa giustificazione da positività ad oppiacei.

Il ricorrente lamenta 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per essere stato trascritto il contenuto di sentenza che riguarda altra fattispecie; 2) omesso esame di fatto decisivo perchè si impone al giudice la valutazione dei presupposti richiesti dalla norma; 3) omesso esame di fatto decisivo con riferimento al referto del pronto soccorso, alla cartella clinica, all’intervento del 118, alla relazione medico legale di parte ed alla sentenza di primo grado.

All’udienza del 5.11.2015 è stata disposta la notifica del ricorso all’avvocatura generale dello Stato in Roma, adempimento effetuato.

Ciò premesso si osserva:

Le censure non meritano accoglimento perchè non impugnano la ratio decidendi della natura preventiva e cautelare della sospensione della patente in caso di incidente.

Il primo motivo presupponeva una rituale censura riportando le difese di primo grado e di appello ed il secondo è generico in ordine all’errore nella valutazione dei presupposti.

Il terzo motivo non chiarisce il nesso eziologico tra i documenti indicali e l’alterazione dell’accertamento non riportando detti documenti ma solo parte della motivazione della sentenza di primo grado che ritiene plausibile la giustificazione fornita dall’opponente il quale, anche nella premessa in fatto del presente ricorso, afferma che l’accertato stato di positività agli oppiacei, su cui si fondava il provvedimento cautelare, non derivava dall’uso dello stupefacente, ma dalla circostanza che in sede di primo intervento i medici del 118 gli avevano somministrato una fiala di morfina, sostanza derivata dall’oppio.

Ma la sentenza impugnata statuisce che non emerge da alcun documento in possesso del Tribunale la diversa giustificazione della positività da oppiacei per cui andava dedotto un errore revocatorio.

Donde il rigetto del ricorsa.

PQM

La Corte rigetta il ricorsa dando atto della sussistenza dei presupposti D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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